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Il codice della strada vieta le piste ciclabili sui marciapiedi. Lo sottolinea, in una interrogazione, la consigliera di Alleanza Nazionale Gaia Checcucci.«Si assiste - scrive la Checcucci - al proliferare di inopportuni segnali orizzontali e verticali sui marciapiedi che "pare" autorizzino la circolazione dei velocipedi sui marciapiedi di alcune zone della città. Questa promiscuità viaria fra velocipedi e pedoni, con particolare riferimento a bambini, anziani, disabili e mamme con i passeggini, crea condizioni di reale pericolo per le incolumità di tutte queste persone».«Il codice - ha rilevato la consigliera di Alleanza Nazionale - definisce invece come marciapiede "quella parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni" e la pista ciclabile la "parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi". Come si vede il codice non prevede, in alcun modo, piste ciclabili sui marciapiedi: per questo motivo quelle realizzate devono essere immediatamente smantellate».La consigliera di Alleanza Nazionale chiede di sapere dal sindaco «se sia a conoscenza di questa anomalia tra quanto dispone il codice della strada e quanto realizzato a Firenze», «se, come e quando intenda avvalersi della sua autorità per ripristinare quanto disposto dal codice della strada» e «se intenda realizzare delle vere piste ciclabili, nel rispetto delle normative». (fn)Questo il testo dell'interrogazione:Tipologia: interrogazioneSoggetto proponente: Gaia CheccucciOggetto: per avere informazioni sulle piste ciclabiliUrgente: si......Ai sensi dell'art.42, comma 5, del regolamento del Consiglio Comunale dichiara la presente interrogazione urgente in considerazione dell'approssimarsi della scadenza del Consiglio Comunale.CONSIDERATOil D.L.vo 30 Aprile 1992, n° 285, e il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;la definizione che l'Art. 3, comma 7 del C.d.S. da alla parola "CARREGGIATA", ovvero :"parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli";la definizione che l'Art. 3, comma 33 del C.d.S. da alla parola "MARCIAPIEDE", ovvero:"parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni";la definizione che l'Art. 3, comma 39 del C.d.S. da alla parola "PISTA CICLABILE", ovvero : "parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi";la definizione che l'Art. 46, comma 1 del C.d.S. da alla parola "VEICOLO", ovvero:"tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo";CONSTATATOil proliferare di inopportuni segnali orizzontali e verticali sui marciapiedi che "pare" autorizzino la circolazione dei velocipedi sui marciapiedi di alcune zone di Firenze;CONSTATATO INOLTREche questa promiscuità viaria fra velocipedi e pedoni, con particolare riferimento a bambini, anziani, disabili e mamme con i passeggini, crea condizioni di reale pericolo per le incolumità di tutte queste persone;SI INTERROGA IL SINDACO PER SAPEREse sia a conoscenza di questa anomalia tra quanto dispone il C.d.S. e quanto realizzato a Firenze;se, come e quando intenda avvalersi della sua autorità per ripristinare quanto disposto dal C.d.S.;se intenda realizzare delle vere piste ciclabili che rispettino le prescrizioni di cui al D.L.vo 30 Aprile 1992, n° 285.