Mozione di Sgherri e Falqui (Rifondazione Comunista) «per verificare se le indagini preliminari alla concessione edilizia nell'ex Longinotti siano state eseguite»
Questo il testo della mozione:Tipologia: MozioneSoggetto Proponente Enrico Falqui, Monica SgherriOggetto Verificare se le indagini preliminari alla concessione edilizia per il progetto nell'area ex Longinotti (richieste dall'ARPAT e dal G.O.N.I.P. di Firenze ) siano state rigorosamente e puntualmente eseguite. Di sospendere, qualora si rilevi che l'iter procedurale sia incompleto ogni attività di inizio dei lavori fino a che non siano stati forniti al Consiglio Comunale informazioni essenziali riguardanti la validità del Piano di bonifica e la tutela della salute e dell'ambiente nel quartiere di Gavinana.Premesso Che in data 12 dicembre 2000 vengono rilasciate le concessioni edilizie n. 468, 469, 470 al Consorzio Toscano Costruzione relativamente ai vari interventi per la realizzazione complessiva di un centro commerciale nell'area Ex Longinotti;Rilevato che in data 13 luglio 1999, protocollo n° 10/010097 il Dipartimento Provinciale di Firenze dell'Arpat richiedeva attraverso i vari responsabili di Unità Operativa, un piano di indagini preliminari alla concessione edilizia, concordate dal Comune con il Consorzio Toscano Costruzioni attraverso il protocollo 5088/RS del 26/5/'99;Rilevato che tale piano di indagini preliminare era pesantemente condizionato dal fatto che "a quanto dichiarato dai progettisti non esiste la possibilità di una più precisa descrizione del ciclo produttivo, in quanto presso la ditta Longinotti attuale, con sede a Campi Bisenzio, non è più disponibile nessuna documentazione tecnica o amministrativa" e che pertanto l'individuazione dei fattori responsabili potenzialmente della contaminazione del suolo e del sottosuolo avrebbe necessariamente richiesto un'indagine approfondita sull'area oggetto dell'intervento;Preso atto che nella sopracitata relazione al Comune di Firenze l'ARPAT richiede:a) di integrare i parametri di indagine con la verifica della presenza di policlorobifenili (comunemente noti come PCB) nelle aree limitrofe alle cabine elettriche presenti dentro l'area ex Longinotti;b) di assicurare la disponibilità del progettista ad estendere i punti di indagine ambientale nei pressi di infrastrutture e situazioni non censite (a causa della mancanza di documentazione iniziale di cui sopra);c) predisporre un nuovo piano di campionatura del suolo da bonificare in maniera tale che l'indagine stratigrafica e l'analisi chimica delle acque di falda potenzialmente contaminate possano servire ad aumentare l'attuale numero dei campioni di suolo previsti per punto di indagine;d) predisporre un piano di correlazione tra l'eventuale presenza di solventi organoalogenati nella falda superficiale con le caratteristiche di contaminazione degli inquinanti del suolo eventualmente scoperti nell'indagine citata al punto c);e) predisporre un monitoraggio del terreno attraverso la localizzazione di opportuni piezometri per valutare l'eventuale contaminazione del suolo e delle acque di falda nell'area interessata alla bonifica;f) predisporre un piano per la rimozione di prodotti contenenti amianto garantendo all'U.O. PISLL gruppo amianto Firenze 2, la certificazione dell'avvenuto smaltimento in discarica del rifiuto contenente amianto.Sottolineato il fatto che tali richieste furono opportunamente comunicate al Consorzio Toscana Costruzioni in 14 luglio 1999, protocollo M.P. 4828/'99, con la prescrizione aggiuntiva che il nulla osta all'inizio dei lavori previsti era condizionato al pieno espletamento delle sopracitate prescrizioni e che l'ARPAT doveva essere preavvisata con almeno 10 giorni di anticipo rispetto ai tempi di inizio del Piano di Indagini Preliminari sull'area Ex Longinotti.Considerato che in data 19 ottobre 2000, il G.O.N.I.P. ASL di Firenze, esaminando il progetto nell'area Ex Longinotti, ai fini del rilascio del relativo parere igienico sanitario, ex art.22 TULLSS, così si esprimeva: "si ritiene necessaria, in fase preliminare di concessione edilizia, la presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico specificatamente previsto per la tipologia di insediamento in questione (art.8.4, L.447/'95) e che la documentazione allegata al progetto da parte del Consorzio Toscano Costruzioni non corrisponde a quanto previsto dalla delibera della G.R. n°788 del 13 luglio 1999.Considerato che in sede di rilascio di autorizzazione di esercizio dovrà essere presentata documentazione previsionale di impatto acustico, non solo degli impianti tecnici degli edifici in costruzione ma anche delle infrastrutture stradali adiacenti dei parcheggi, delle aree adibite a movimentazione delle merci, nonché l'impatto acustico per i singoli impianti ed attrezzature ed attività che si insedieranno successivamente.Considerato infine che tale lettera viene inviata all'Ufficio Edilizia Privata in data 2 novembre 2000 e che quanto richiesto dall'ARPAT (Piano per le indagini preliminari) e dal G.O.N.I.P. (Valutazione impatto acustico delle sorgenti fisse e mobili) avrebbero ragionevolmente richiesto tempi superiori a quelli trascorsi dal momento del rilascio effettivo delle concessioni (12 dicembre 2000).Considerato che nel corso del "question time" del Consiglio Comunale (5 marzo 2001), il Sindaco ha testualmente affermato (come da verbale delle trascrizioni consiliari) che "il progetto preliminare nell'area ex Longinotti prevede un piano di bonifica che è stato approvato dall'ARPAT che ha il compito di sovrintendere e di seguire l'attuazione di questo piano di bonifica. Non solo, la stessa concessione era subordinata al fatto che il piano di intervento e quindi i lavori, prevedessero all'inizio una attività di bonifica legata, non alla realizzazione degli interventi, quindi alla costruzione, ma alla demolizione di quanto già esiste;" e, che rivolgendosi all'Assessore Biagi, il Sindaco Domenici ha chiesto conferma, ricevendone risposta positiva, dell'esattezza di questo percorso procedurale, in risposta a quanto emerso precedentemente, nel corso del dibattito, dove veniva sottolineato che l'art. 17 del decreto legge n.22 del 1997 e il D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, prevedono che gli interventi di bonifica si articolino in tre stadi: piano di caratterizzazione, progetto preliminare e progetto definitivo;Sottolineato il fatto che dal momento della richiesta di "piano di caratterizzazione del progetto di bonifica" nell'area ex Longinotti fino alla concessione edilizia vera e propria rilasciata dal Comune di Firenze in data 12 dicembre 2000 sono trascorsi solo 40 giorni.IL CONSIGLIO COMUNALE DI FIRENZE CHIEDE DI VERIFICAREse l'iter procedurale per il rilascio delle concessioni edilizie sia stato completo ed esaustivo, se tutte le indagini richieste dall'ARPAT e dal G.O.N.I.P. al Consorzio Toscano Costruzioni siano state rigorosamente e puntualmente eseguite e validate dagli organi competenti.CHIEDEqualora si rilevi che l'iter procedurale sia incompleto o che le indagini fornite dal progettista agli organi pubblici competenti non siano a tutt'oggi da considerarsi complete ed esaustive, di sospendere ogni attività di inizio dei lavori nell'area ex Longinotti fino a che non siano stati forniti al Consiglio Comunale informazioni essenziali riguardanti la validità del Piano di bonifica, previsto dall'art. 17 del decreto legge n.22 del 1997 e dal D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, al fine di potere garantire la tutela della salute e dell'ambiente nel quartiere di Gavivana.