Campagna elettorale e le regole per le amministrazioni pubbliche
Il comportamento delle amministrazioni pubbliche nel corso delle campagne elettorali è disciplinato dalla legge 28 del 22 febbraio 2000 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).Legge abroga quanto disposto dalla precedente normativa del 1993 (articolo 5 della legge 515).Il primo comma dell'articolo 9 della legge 28 del 2000 (Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione) recita:"Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".Testo che sostituisce quanto definito dal vecchio articolo 5 della legge 515, che vietava alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di propaganda, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.