Checcucci (AN): «Quali sono le strategie dell'amministrazione per il project financing di viale Strozzi?»

Quali sono le strategie dell'amministrazione per il project financing di viale Strozzi? E' il quesito posto dalla consigliera di Alleanza Nazionale Gaia Checcucci alla luce della sentenza del tribunale amministrativo regionale che ha annullato l'aggiudicazione della gara per gli interventi di project financing denominati "Firenze mobilità".«Ho valutato negativamente - scrive la Checcucci in una interrogazione - il comportamento del Comune di Firenze e gli attribuisco ogni responsabilità di questo ulteriore stop, proveniente dalla giustizia amministrativa, e dei ritardi e delle spese che ne deriveranno».La consigliera di Alleanza Nazionale valuta «ineccepibili le motivazioni del tribunale amministrativo», sottolineando «la innegabile leggerezza dei responsabili del Comune che si sono occupati del project financing e di coloro che costituivano la commissione di gara».«Ma valuto negativamente anche la reazione dell'amministrazione - ha commentato la Checcucci - che, per bocca del Sindaco, ha manifestato l'intenzione di andare avanti, nonostante tutto, annunciando che i lavori sarebbero proseguiti ugualmente».Per questo l'esponente di centrodestra chiede di conoscere i motivi «della decisione di proseguire a tutti i costi, considerando implicitamente irrilevante la sentenza», e «se i lavori resteranno fermi e per quanto tempo». (fn)Questo il testo dell'interrogazione:INTERROGAZIONETipologia: Interrogazione urgenteSoggetto proponente: Gaia CheccucciOggetto: project financing di viale StrozziRisposta in Aula: nel Consiglio Comunale del 19 settembre c.m.CONSIDERATA La sentenza del Tar n.1547 del 18 luglio 2002, avente per oggetto l'annullamento dei provvedimenti assunti dall'A.C. in riferimento al project financing del sottopasso di viale Strozzi e delle determinazioni della Commissione di gara, sempre ad esso riferite, nonché la condanna che il Tribunale ha pronunciato nei confronti della stazione appaltante – Comune di Firenze – al pagamento delle spese degli onorari di causa ammontanti a 5mila Euro;TENUTO CONTO delle argomentazioni che hanno indotto il Tribunale Amministrativo ad accogliere il ricorso dell'ATI esclusa dall'aggiudicazione del p.f. e, in particolare, della motivazione principale, identificabile nel fatto che la stazione appaltante - alias Comune di Firenze- a fronte del mancato rispetto da parte del raggruppamento, poi individuato come promotore, della previsione che vietava di apportare modifiche all'originale progetto, aveva considerata valida la proposta di quest'ultimo e l'aveva accolta;RILEVATO:– che la proposta del promotore non rispettava i limiti che il Comune , in qualità di stazione appaltante, aveva posto: nella fattispecie non aveva rispettato il perimetro del parcheggio di Piazza Caduti dei Lager e lo aveva allargato aumentandone le volumetrie, consentendo quindi di proporre un incremento dei posti auto, passati da 1712 a 1828, con conseguenti modifiche anche sotto l'aspetto delle entrate, sia in termini di vendita che di relativa gestione, alterando così i parametri di confronto fra le due proposte;- che, come correttamente sottolinea il TAR, le variazioni del progetto posto a base della licitazione privata, sono possibili a condizione che ciò avvenga nell'ambito di un confronto competitivo e flessibile, per garantire, anche ad altro concorrente, la possibilità di avanzare controproposte migliorative;- che , tuttavia, era stato proprio il Comune di Firenze, in qualità di stazione appaltante, che aveva tassativamente indicato gli "elementi suscettibili di miglioramento" e posto limiti ben precisi in riferimento a Piazza caduti dei Lager riducendo, volutamente, l'ampiezza e la varietà di eventuali proposte migliorative;- che il Comune , a fronte del mancato rispetto di questi limiti da parte del raggruppamento poi identificato come promotore, non ha dato luogo ad un'ulteriore fase di procedura negoziata in modo da consentire , anche a raggruppamenti concorrenti, di formulare una controproposta e garantire quindi un ulteriore confronto concorrenziale, limitandosi ad accogliere la proposta migliorativa, anche se violava gli stessi limiti che il Comune si era posto;VALUTATO NEGATIVAMENTE il comportamento del Comune di Firenze, in qualità di stazione appaltante, ed attribuendo ad esso stesso ogni responsabilità di questo ulteriore stop, proveniente dalla giustizia amministrativa, e dei ritardi e delle spese che ne deriveranno;PRESO ATTO delle ineccepibili motivazioni che hanno condotto alla sentenza del TAR e della innegabile leggerezza dei responsabili del Comune di Firenze, che si sono occupati del p.f. e di coloro che costituivano la Commissione di gara;VALUTATA NEGATIVAMENTE , a fronte della sentenza, la reazione del Comune di Firenze il quale, per bocca del Sindaco, aveva manifestato l'intenzione di andare avanti, nonostante tutto, annunciando che i lavori sarebbero proseguiti ugualmente;RILEVATO INFINE che da articoli apparsi sulla stampa locale il Vice Sindaco ha fatto riferimento ad una "sospensiva al Consiglio di Stato " e ad un ricorso che però risulta ancora non essere stato predisposto;SI INTERROGA IL SINDACOAffinché:a)faccia chiarezza in merito alla vicenda in oggetto, con particolare riferimento alle motivazioni per le quali il Comune – stazione appaltante – e la Commissione di gara, hanno deciso di accogliere la proposta modificata;b)dia spiegazione della non condivisibile reazione che l'Amministrazione ha avuto "a caldo " in merito alla volontà di proseguire a tutti i costi, considerando implicitamente irrilevante la sentenza;c)spieghi quali siano , tecnicamente, le strade che l'Amministrazione Comunale intende perseguire e se i lavori resteranno fermi e per quanto tempo.Gaia Checcucci