Checcucci (AN): «Il Sindaco rinunci sfrattare i profughi di via Da Tolentino e via Magellano. Secondo la legge possono acquistare quegli appartamenti»

«Il Sindaco rinunci alle procedure di sfratto pendenti al tribunale per gli appartamenti affittati ai profughi dell'ex Yugoslavia, della Grecia e della Libia in via Niccolò Da Tolentino e via Magellano». Lo chiede, in una mozione, la consigliera di Alleanza Nazionale Gaia Checcucci.«Questi appartamenti - ha spiegato la Checcucci - sono stati costruiti con finanziamenti speciali ed assegnati nel 1952 agli esuli dai territori della Venezia Giulia che furono poi ceduti alla ex Jugoslavia, ai profughi della Grecia ed ai rimpatriati delle ex colonie».Secondo la consigliera di Alleanza Nazionale «gli allora assegnatari degli immobili avrebbero già da tempo dovuto essere legittimi proprietari delle abitazioni per le quali, come previsto e consentito loro da una legge dello Stato, essi hanno già pagato il prezzo. Invece molti di loro hanno ricevuto intimazioni di sfratto da parte del Comune, che in alcuni casi ha anche mandato la forza pubblica, pur essendo l'amministrazione comunale priva di competenza in questa vicenda, giacché le case sono demaniali e su di esse si applicano quindi le leggi dello Stato»La Checcucci osserva anche «che il Comune ha ostacolato in ogni modo la cessione di questi alloggi ai legittimi proprietari e, in un grave ed irresponsabile gioco delle parti con l'Ater, ha esercitato un ruolo di primo piano nell'impedire all'agenzia del demanio fiorentino di stipulare i contratti con coloro i quali la legge nazionale aveva individuato come i legittimi proprietari degli stessi». E che nel febbraio scorso «il Presidente del Consiglio ha emanato la direttiva sulla "Cessione di alloggi ai profughi" nella quale, confermando, fra l'altro, il contenuto di una precedente circolare a firma dell'allora Presidente del Consiglio D'Alema, si ribadisce e si precisa con grande chiarezza il contesto normativo di riferimento per questo comparto abitativo, a chi compete la titolarità giuridica ed amministrativa di questo scenario ed a chi spetti decidere in relazione alla destinazione degli immobili appartenenti a questa tipologia».La mozione chiede «che l'amministrazione assuma un atteggiamento collaborativo nei confronti del demanio, soprattutto invitando l'Ater a fare altrettanto, per accelerare la predisposizione e sottoscrizione dei contratti e far sì che chiunque ha fatto domanda o la farà, che abbia pagato o paghi il prezzo, ed abbia la qualifica di profugo, possa acquistare l'immobile che lo Stato gli aveva riservato in via da Tolentino o via Magellano», «revochi le assegnazioni a persone non aventi la qualifica di profugo che sono state fatte in via da Tolentino e via Magellano in quanto assegnazioni illegittime» ed «emani un bando nel quale si renda noto a tutti i profughi esistenti sul territorio fiorentino che hanno diritto a fare richiesta di alloggio entro il 2005, conformemente a quanto prevede la legge ed analogamente a quanto è stato fatto in molte altre realtà del territorio nazionale». (fn)Questo il testo della mozione:Soggetto proponente: Gaia CheccucciOggetto: contratti di vendita delle case ai profughi – Procedura d'urgenzaCONSIDERATO CHEA Firenze vi sono immobili costruiti con finanziamenti statali nel 1952 ed assegnati agli esuli dai territori della Venezia Giulia - che furono poi ceduti alla ex Jugoslavia - ai profughi della Grecia, della Libia ed ai rimpatriati delle ex colonie in generale, siti in via Niccolò da Tolentino e via Magellano; e ve ne sono altri che invece fanno parte del comparto ERP, dei quali il 15% è riservato alle stesse categorie di soggetti sopraindicati (via Argingrosso, via Accademia del Cimento ecc);TENUTO CONTOChe, come evidenziato anche in un'interrogazione del 17 settembre u.s., i profughi ai quali lo Stato italiano assegnò le abitazioni di via N. da Tolentino e via Magellano, con legge speciale 137/52, furono poi messi nelle condizioni di poterle acquistare secondo le procedure previste dalla legge 560/93 che tale diritto riconosceva;Che la stragrande maggioranza di loro, versò il prezzo di acquisto degli immobili, così come determinato dalla stessa legge;Che, nonostante ciò, a distanza di otto anni – fino ad ottobre 2001 – alcun contratto di vendita era stato stipulato, nonostante che il pagamento del prezzo fosse stato acquisito e non restituito, con la conseguenza che essi abitavano in appartamenti per i quali avevano già acquistato, ma per i quali continuavano lo stesso a versare un canone, prima allo Stato e successivamente, per motivi ancora di difficile spiegazione, alla Regione, proprio come se le loro abitazioni rientrassero nel comparto abitativo ERP;Che, addirittura, molti di loro hanno ricevuto negli ultimi anni, intimazioni di sfratto da parte del Comune di Firenze – il quale peraltro ha anche mandato in alcuni casi la forza pubblica -, pur essendo l'Amministrazione Comunale priva di alcuna titolarità e di alcuna competenza come soggetto istituzionale in questa vicenda, giacché le case, come detto, sono demaniali ed al loro comparto si applicano quindi le leggi dello Stato;Che, tuttavia, il Comune di Firenze ha ostacolato in ogni modo la cessione di questi alloggi ai legittimi proprietari e, in un grave ed irresponsabile gioco delle parti con l'ATER, ha esercitato un ruolo di primo piano nell'impedire all'Agenzia del Demanio fiorentino di stipulare i contratti con coloro i quali la legge nazionale aveva individuato come i legittimi proprietari degli stessi;RILEVATO ALTRESI'Che a seguito di interrogazioni nelle sedi istituzionali locali e nazionale, solleciti in sede governativa, in particolare al Ministero competente ed al Sottosegretario detentore della delega al Demanio, la situazione si è sbloccata dopo otto lunghi anni, e, dall'ottobre scorso, l'Agenzia del Demanio Fiorentino ha deciso di inviare i moduli per la stipulazione dei contratti a coloro che avevano pagato il prezzo dell'immobile che abitavano, così che, ad oggi, circa il 90% dei contratti sono già stati predisposti e sottoscritti fra le due parti: il profugo - avente diritto e il Demanio - dante causa;GIUDICANDO GRAVE E LESIVO DEI DIRITTI DEI CITTADINI PROFUGHIL'atteggiamento del Comune di Firenze e, in particolare dell'Assessore competente, il quale, investito del problema dai numerosi profughi che si sono rivolti negli uffici dell'Assessorato, dalla Presidente dell'Associazione, e dall'interrogante stesso in data 17 settembre 2001, sempre rifiutandosi di avere un atteggiamento collaborativo ed anzi proseguendo nella politica degli sfratti, ebbe modo di affermare che:...quelle case fanno parte del patrimonio ERP e come tale sono assoggettate ad una normativa regionale vigente"; e che " è il Comune che assegna gli alloggi del predetto comparto perché l'unico soggetto competente alla loro assegnazione ed alla eventuale revoca è il Comune di Firenze.." , facendo finta di non sapere, o in ogni caso insistendo nel non riconoscere, quello che poi è stato evidente con la stipulazione dei contratti (firmati giustappunto dal Demanio e non dal Comune o dalla Regione), ovverosia che il Comune non ha alcuna competenza su quel comparto e che quegli immobili non devono essere assegnati dal Comune seguendo i procedimenti ordinari, bensì devono essere restituiti ed alienati, come dice la legge, a coloro che ne hanno diritto perché aventi la qualifica di profugo, da parte del Demanio;TENENDO CONTO CHE:In data 21 febbraio 2001 è stata emanata la direttiva " Cessione di alloggi ai profughi di cui alla legge 4 marzo 1952 n.137, in applicazione dell'art 45, comma tre della legge 23 dicembre 2000 n. 388", da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella quale, confermando, fra l'altro, il contenuto di una precedente circolare a firma dell'allora Presidente del Consiglio D'Alema, si ribadisce e si precisa con grande chiarezza il contesto normativo di riferimento per questo comparto abitativo, così come sopra è stato esposto, a chi compete la titolarità giuridica ed amministrativa di questo scenario ed a chi spetti decidere in relazione alla destinazione degli immobili appartenenti a questa tipologia, facendo propriamente riferimento sia agli immobili ex art 18 della legge 137/52, quelli cioè costruiti per essere assegnati ai profughi (via N. da Tolentino e via Magellano), sia a quelli ex art 17 della stessa legge, facenti parte dell'ERP e quindi sottoposti a normativa regionale, dei quali, però, il 15% deve essere riservato ai profughi;Nella direttiva si precisa che le "condizioni di miglior favore" per la cessione degli immobili ai profughi debbano applicarsi non soltanto per gli alloggi costruiti dallo Stato e di proprietà demaniale ai sensi dell'art 17 L.137/52, ovvero per il comparto abitativo di via Niccolò da Tolentino e via Magellano, ma anche per gli alloggi di cui all'art 18 della medesima legge, quelli destinati ai cosiddetti profughi "riservatari", ovverosia a coloro che beneficiano di una riserva di posti pari al 15% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, come ad esempio il comparto di via Accademia del Cimento, via Argingrosso ecc.;In riferimento ai costi di gestione sostenuti dagli Enti gestori, nella fattispecie dall'ATER, per gli interventi di straordinaria manutenzione, non debbano essere computati nel calcolo del prezzo dell'alloggio, poiché, si afferma nella direttiva, come ha sottolineato il Consiglio di Stato - interpellato appositamente per un parere ad hoc - la normativa in questione è impermeabile da parte della normativa generale e pertanto una qualsiasi forma di inglobamento del costo nel prezzo di cessione per gli interventi di straordinaria manutenzione non è ammissibile;TENUTO CONTODel dispositivo della direttiva nella parte in cui si afferma che " la specialità del vincolo di destinazione conferisce alla normativa de qua una particolare capacità di resistenza nei confronti di ogni successivo intervento normativo…. E che anche indipendentemente dalla natura giuridica pubblica dell'ente proprietario i profughi mantengono comunque il diritto all'acquisto alle condizioni previste dalle norme vigenti in materia e quindi secondo le condizioni di miglior favore;ASSUMENDO INEQUIVOCABILMENTE ED IN VIA DEFINITIVAChe non vi siano più pretestuosi margini di interpretazione volti a far sì che il Comune di Firenze perseveri in un atteggiamento quasi persecutorio nei confronti di profughi aventi diritto alla casa e che, anzi, debba in tutta fretta cercare di porre rimedio alla situazione attuale che vede molte persone titolari dell'immobile in questione e che pagarono il prezzo per l'acquisto anni fa, sotto sfratto dalla propria abitazione; persone che si sono trovate a dover pagare un canone statale e poi un altro all'ATER perché il Comune senza alcun fondamento normativo decise che doveva essere così; persone che hanno dovuto spendere tanti soldi solo per vedersi riconosciuto un diritto che la legge sanciva e che il Comune non riconosceva; persone che sono tuttora ostacolate nella stipulazione del contratto, ancorché il Demanio li consideri aventi diritto perché l'ATER si oppone e si rifiuta di fornire la documentazione ecc…IL CONSIGLIO COMUNALE DI FIRENZE IMPEGNA IL SINDACO A- Rinunciare alle procedure di sfratto pendenti presso il Tribunale;- Assumere un atteggiamento collaborativo nei confronti del Demanio, soprattutto invitando l'ATER a fare altrettanto, al fine di accelerare la predisposizione e sottoscrizione dei contratti e far sì che chiunque ha fatto domanda o la farà, che abbia pagato o paghi il prezzo, ed abbia la qualifica di profugo, possa acquistare l'immobile che lo Stato gli aveva riservato in via N. da Tolentino o via Magellano;- Impegnarsi affinché anche per il comparto ERP di via Accademia del Cimento, via Argingrosso ecc.. il 15% dei riservatari benefici delle condizioni di miglior favore per l'acquisto, così come prevede la legge;- Revocare le assegnazioni a persone non aventi la qualifica di profugo che sono state fatte in via N. da Tolentino e via Magellano in quanto assegnazioni illegittime;- Emanare un bando nel quale si renda noto a tutti i profughi esistenti sul territorio fiorentino che hanno diritto a fare richiesta di alloggio entro il 2005, conformemente a quanto prevede la legge ed analogamente a quanto è stato fatto in molte altre realtà del territorio nazionale.Il Consigliere ComunaleGaia Checcucci