Via libera della giunta al Codice di condotta a tutela della dignità del personale del Comune: strumento contro mobbing e molestie sessuali

E' stato approvato oggi dalla giunta di Palazzo Vecchio, su proposta dell'assessore alla pubblica istruzione e alle pari opportunità, che è anche presidente del Comitato d'ente per le pari opportunità, e dell'assessore al personale il "Codice di condotta a tutela della dignità del personale del Comune di Firenze".Il nuovo strumento recepisce quanto previsto dalla normativa europea e dal contratto nazionale di lavoro degli enti locali per l'adozione di un codice di comportamento relativo alle molestie sessuali e al fenomeno del mobbing nel luogo di lavoro. L'obiettivo è quello di aprire un'ulteriore opportunità, non certo alternativa al ricorso alle vie giudiziarie, per prevenire i comportamenti scorretti, recuperare situazioni di disagio e creare un clima di fiducia e correttezza.Il codice è nato da un lavoro portato avanti dal Comitato delle pari opportunità dell'Amministrazione comunale, con il contributo delle organizzazioni sindacali, e prevede la creazione di un consigliere di fiducia con il compito di raccogliere le segnalazioni di chi ha subito molestie o mobbing, "fornendo chiare ed esaurienti indicazioni sulla procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevedendo ogni eventuale ritorsione".Il consigliere di fiducia verrà nominato dal sindaco e decadrà contemporaneamente al mandato del primo cittadino, potendo però essere riconfermato. L'intervento del consigliere dovrà concludersi entro un massimo di 30 giorni sfociando in due direzioni: la procedura informale nella quale il consigliere, verificata l'affidabilità della segnalazione, interviene facendo presente al molestatore che il suo comportamento deve cessare, o la procedura formale. In quest'ultimo caso dopo la segnalazione scritta del comportamento molesto da parte della vittima al direttore dell'ufficio di appartenenza, scattano gli accertamenti preliminari e qualora emergano elementi sufficienti viene avviato il procedimento disciplinare, fatta salva, comunque, ogni altra forma di tutela giurisdizionale.Il codice, che tiene conto delle esperienze attivate in altri enti pubblici, stabilisce con precisione, ispirandosi alla normativa corrente, anche di derivazione europea, che cosa si intende per molestia sessuale e per mobbing. Per molestia sessuale "si intende - si legge nel codice - ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti". Le molestie sessuali più diffuse, che il codice elenca, sono: apprezzamenti verbali, richieste implicite o esplicite di rapporti sessuali non graditi, sguardi insistenti, ammiccamenti, foto pornografiche o altro materiale analogo esposto nei luoghi di lavoro, messaggi scritti o oggetti provocatori o allusivi, contatti fisici intenzionali indesiderati, le promesse implicite o esplicite di carriera o dia agevolazione e privilegi sul posto di lavoro in cambio di prestazioni sessuali, intimidazioni, ricatti subiti per avere respinto comportamenti finalizzati al rapporto sessuale.Per quanto riguarda il mobbing, invece, il codice considera tale un comportamento che sia "reiterato e protratto nel tempo, sistematico e mirato a danneggiare la persona" e che rientri, anche se non esaustivo, in questo elenco di azioni: calunniare o diffamare una persona oppure la famiglia, negare deliberatamente informazioni relative al lavoro, oppure fornire informazioni non corrette, incomplete, insufficienti, sabotare o impedire deliberatamente l'esecuzione del lavoro, isolare in modo esplicito il lavoratore oppure boicottarlo, esercitare minacce, intimorire o avvilire la persona, controllare il lavoratore senza che lo sappia o con l'intento di danneggiarlo, effettuare uno spostamento immotivato dal posto di lavoro o dai suoi doveri. (vp)