Via libera al nuovo regolamento per la concessione e l'uso degli impianti sportivi comunali

La vicesindaco Saccardi: "Un atto che offre garanzie alle società radicate sul territorio, che effettuano interventi di manutenzione e tutelano i lavoratori"

La disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, i criteri per le assegnazioni e l’affidamento con le relative procedure, i rapporti di convenzione e i soggetti affidatari, la durata della concessione e gli obblighi per l’affidatario, le norme che regolano i rapporti di lavoro di figure professionali all’interno dell’impianto, gli aspetti legati alla manutenzione, le tariffe. Sono questi i cardini del nuovo regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali (17 articoli) che ha avuto il via libera definitivo dal consiglio comunale dopo essere già stato approvato dalla giunta. Nuove (e più snelle) regole quindi per chi avrà in concessione campi sportivi, palestre, piscine con bandi “personalizzati” a seconda delle caratteristiche dell’impianto.
“Questo regolamento – ha sottolineato la vicesindaco e assessore allo sport Stefania Saccardi – arriva in consiglio comunale dopo un lungo percorso di condivisione e passaggi sia in commissione sport che nella consulta dello sport con oltre 10 incontri. Grazie a tutti per la collaborazione e grazie all’ufficio sport del Comune per lo sforzo profuso, così come a quelle associazioni che hanno contribuito all’elaborazione. Un atto che servirà a disciplinare sia gli impianti in gestione diretta che quelli in concessione e che tutela le società radicate sul territorio, che investono sull’impianto per migliorarlo e quelle che operano a tutela dei lavoratori e nel campo delle politiche sociali”.
Fra le principali novità, la vicesindaco Saccardi ha evidenziato quelle relative alla durata della concessione (“Da 4 a 5 anni rinnovabili per altri 5, in modo che gli investimenti del gestore possano avere un periodo di ammortamento più lungo”), alla maggior fruibilità degli impianti da parte dei cittadini (“Che possono anche non essere soci della società concessionaria e quindi va nella direzione dello sport per tutti”), alle procedure semplificate, ai bandi ad hoc che tengono conto delle caratteristiche del singolo impianto.
“Quanto al non inserimento della clausola sociale sull’obbligo della riassunzione del personale in caso di cambiamento di concessionario – ha precisato la vicesindaco Saccardi – abbiamo assunto un parere legale da parte dell’avvocatura che si adegua alle direttive europee. Abbiamo comunque inserito a tutela del lavoratore l’obbligo dell’applicazione del contratto collettivo di lavoro per il personale che opera sull’impianto, prevedendo come sanzioni in caso di inadempienza, anche la decadenza della concessione e abbiamo stabilito l’obbligo di individuare per ogni impianto quelle figure professionali necessarie alla sua conduzione”.(fd)

 

 

IN ALLEGATO IL TESTO DEL NUOVO REGOLAMENTO


NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI FIRENZE

TITOLO I .- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Finalità
Il Comune ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento ella qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l’educazione dell’individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità, in sintonia con i principi contenuti dalla Carta Etica dello Sport della Regione Toscana a cui aderisce e con il Libro Bianco dello Sport e le altre direttive della Comunità Europea.
Il Comune , come previsto all’art. 12 comma 7 del suo Statuto, promuove l’attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi ed occasioni di incontro e di espressione della persona, assicurando l’accesso agli impianti comunali e collabora con le associazioni e le società sportive per garantire l’educazione motoria in ogni fascia d’età;
Il Comune favorisce l’attività giovanile, l’aggregazione sportiva e l’integrazione dei cittadini, l’accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale;
Il Comune favorisce inoltre la nascita e lo sviluppo di nuove discipline sportive in considerazione dell’alta finalità sociale e dell’interesse pubblico che essere rivestono;
Ai sensi dell’art. articolo 90, comma 24, della Legge 27 dicembre 2002, n° 289 l’uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, a tutte le società ed associazioni sportive;
Il Comune agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’art. 18 della Costituzione e dell’art. 9 del suo Statuto;
Nel perseguire le suddette finalità, il Comune, nel rispetto della normativa sugli Enti locali interviene in base alle condizioni economico finanziarie dell’Ente, con particolare attenzione all’equilibrio economico delle gestioni.
Art. 2 Oggetto
Il presente regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale (di cui all’elenco inserito nell’Allegato A) e degli eventuali impianti sportivi acquisiti in uso dal Comune da soggetti terzi.
Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili sul territorio cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
Il Comune nel perseguire gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mette gli impianti sportivi comunali a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
Particolare rilievo è dato a forme di promozione delle attività motorie nelle scuole, anche in sinergia con altri soggetti pubblici interessati, attraverso un’offerta formativa integrata che verrà gestita in maniera unitaria dall’amministrazione comunale, dopo un’attenta verifica dei bisogni espressi dal territorio da compiersi in collaborazione con i Consigli di Quartiere .
Art. 3 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
per Comune il Comune di Firenze;
per impianto sportivo, il luogo opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento dell’attività sportiva in condizione di igiene e sicurezza per tutti gli utenti (atleti, giudici di gara, personale addetto, spettatori). L’impianto è composto dalle seguenti parti funzionali (per la definizione è essenziale la presenza dello spazio di attività):
Spazi per attività sportiva (campi, piste, vasche e relativi percorsi, ecc.);
Servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, pronto soccorso, deposito attrezzi, uffici amministrativi, parcheggi e relativi percorsi, ecc.);
Impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, elettrico,illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione, ecc.);
Spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi e relativi percorsi, ecc.).
Servizi connessi all’esercizio dell’attività sportiva quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: sede sociale, somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto previsto dalla L.R. 28/2005, una attività commerciale di vicinato esclusivamente diretta alla rivendita di articoli sportivi strettamente correlati con le attività sportive praticate, impianti pubblicitari rivolti sia all’interno che all’esterno, secondo le condizioni stabilite nelle specifiche convenzioni, purchè in linea con quanto contemplato dalla Regolamentazione Urbanistica vigente.
per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l’aggregazione sociale;
per attività scolastica, l’attività relativa ai gruppi scolastici suddivisi in classi di alunni delle scuole medie inferiori e superiori;
per attività agonistica, l’attività sportiva praticata continuativamente dagli affiliati in forme organizzate dalle Federazioni e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI finalizzata al risultato sportivo;
per attività amatoriale, l’attività sportiva con finalità ricreative e di benessere;
per attività didattica si intende l’insegnamento della disciplina sportiva con istruttore fino all’apprendimento delle nozioni di base;
per attività promozionale l’attività rivolta ai giovani (fino a 16 anni), agli anziani (oltre 65 anni), ai diversamente abili (con invalidità oltre 50%) del Comune di Firenze e fuori Comune, gestanti, “donna come prima”.
per attività dilettantistica, l’attività anche a livello agonistico svolta con atleti non professionisti.
per assegnazione in uso, il provvedimento con il quale il Comune o il concessionario autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste, fanno parte di questa tipologia anche gli spazi nelle palestre scolastiche in orario extra scolastico.
per concessione in gestione, il procedimento con il quale il Comune affida a terzi l’intera gestione di un impianto sportivo
per datore di lavoro, il Dirigente delegato con poteri di gestione negli impianti in gestione diretta e il soggetto titolare del rapporto di lavoro negli impianti in concessione.
Per servizio di prevenzione e protezione l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
per responsabile del servizio di prevenzione e protezione persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 D. lgs 81/08,del designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
per addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione
D.V.R. Documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 e seguenti del D. lgs 81/2008 e successive modifiche.
per Piano di manutenzione, documento con cui vengono indicate le manutenzioni che verranno effettuate sull’impianto e la loro scansione temporale;
per addetto al primo soccorso il lavoratore incaricato dell’attuazione in azienda dei provvedimenti previsti in materia di primo soccorso ai sensi dell’art. 18 e 43 del D. lgs 81/08, mediante nomina da parte del datore di lavoro:
per addetto alla emergenze ed antincendio i lavoratori indicati, ai sensi dell’art. 18 e 43 del D. lgs 81/08, dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque di gestione dell’emergenza, mediante nomina da parte del datore di lavoro
Art. 4 Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi
Il Comune di Firenze gestisce gli impianti di sua proprietà o ad esso affidati nei seguenti modi:
in forma diretta, anche in associazione con altri Enti pubblici, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell’impianto, dell’idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire.
in forma indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti a terzi individuati con procedura ad evidenza pubblica
Per ogni impianto sportivo devono essere garantiti l’accesso e l’uso per tutti i cittadini secondo la valorizzazione del principio dello sport per tutti, quale pratica ad ogni età con fine sociale e di prevenzione per la salute.
L’amministrazione regola l’utilizzo degli impianti sportivi ai singoli cittadini non aderenti a nessuna Società Sportiva, o aderenti a Società Sportive diverse dalla concessionaria e ne fa menzione negli avvisi di gara e nelle convenzioni specifiche.
Le tariffe per l’utilizzo degli impianti sono determinate dall’Amministrazione Comunale con l’indicazione di un massimo ed esposte con chiarezza e massima visibilità all’interno degli impianti, tenendo conto della rilevanza sociale dei servizi.
L’Amministrazione Comunale determina una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti affidati in gestione, destinata a iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate.
Modalità e quantità delle riserve sono previamente stabilite nell’avviso di gara e nella convenzione specifica di cui ai successivi articoli.
L’Amministrazione comunale può consentire alle organizzazioni sportive presenti sul territorio il tesseramento degli utenti (tessera associativa) qualora ciò non crei una barriera all’entrata ed alla fruizione del servizio da parte di ogni singolo cittadino.
TITOLO II AFFIDAMENTODEGLI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI
Art 5 Tipologie di affidamento a terzi
Il Comune affida gli impianti sportivi secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia e in particolare con riferimento all’art. 90 comma 25, della Legge 27/12/2002 n. 289 e alla Legge Regionale Toscana 03/01/2005, n. 6
Gli affidamenti possono essere di spazi all’interno di un impianto sportivo (assegnazioni in uso) o dell’impianto sportivo stesso (concessione struttura).
Capo I - Disposizioni per l’assegnazione in uso di spazi all’interno degli impianti sportivi
Art. 6 Soggetti assegnatari degli spazi
Gli spazi degli impianti sportivi comunali sono assegnati in uso ai seguenti soggetti:
Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI;
Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
Istituzioni scolastiche;
Associazioni sportive dilettantistiche;
Società sportive professionistiche;
Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
Associazioni del tempo libero per l’effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive nel caso in cui l’impianto sportivo permetta un uso sportivo non organizzato (piscine, campi da calcetto, campi da tennis, piste di atletica...) In via residuale gli spazi possono essere concessi in uso anche a soggetti aventi fini di lucro.
Art. 7 Procedura per l’assegnazione in uso degli spazi all’interno degli impianti sportivi
Le domande di assegnazione in uso degli spazi all’interno degli impianti sportivi da parte dei soggetti di cui al presente articolo, vengono presentate:
a) al Servizio con competenze sullo Sport (per brevità Servizio Sport) per impianti gestiti direttamente dal Comune;
b) al soggetto concessionario per impianti dati in gestione, nelle modalità definite dal singolo contratto. La domanda viene effettuata su un modello unificato e secondo tempi e modalità disciplinati dal Servizio Sport.
Le domande dovranno pervenire al soggetto competente entro il 31 Maggio di ciascun anno; nella domanda deve essere specificato il giorno, l’ora di inizio, di fine dell’attività e le generalità del responsabile dell’attività stessa.
Alle società o alle associazioni che, alla scadenza di precedenti assegnazioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l’utilizzo dell’impianto, non potrà essere assegnato l’uso degli impianti:
fino a ottemperanza del debito, oppure tramite presentazione di un piano di rientro dal debito assistito da fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta di primaria compagnia assicuratrice o da fidejussione a prima richiesta rilasciata da un soggetto iscritto nell’elenco degli intermediari finanziari ex art. 106, tenuto dalla Banca d’Italia per delega del Ministero del Tesoro in applicazione del comma 37 dell’art. 12L. 326/2003 riforma del Confidi di cui all’ex Art. 155, se la violazione riguarda il pagamento degli spazi;
per un periodo determinato in virtù della gravità della violazione contestata, fatta salva la possibilità di applicare congiuntamente sanzioni pecuniarie previste nella convenzione d’uso.

4. Gli spazi negli impianti sportivi comunali, sono assegnati in uso annuale. Per annualità si intende l’anno sportivo. Gli impianti possono essere altresì concessi per periodi inferiori e per un uso straordinario, se ciò è compatibile con la programmazione annuale. In ogni caso l’uso dell’impianto è regolato dagli allegati tecnici del presente regolamento. L’uso straordinario degli impianti sportivi, deve essere autorizzato dall’Amministrazione Comunale in accordo con il concessionario degli spazi.
5. Nell’assegnare gli spazi annualmente, il Servizio Sport, in collaborazione con i Consigli di Quartiere e il soggetto concessionario della gestione, verificata l’adeguatezza dell’impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi, seguono i seguenti principi:
garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d’accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
valorizzare l’attività agonistica garantendo alle società sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti;
valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati;
garantire lo sviluppo della attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani;
garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione;
privilegiare nell’assegnazione le attività aventi sede nel territorio del Comune di Firenze;
l’adeguatezza dell’impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.
6. In caso di pluralità di richieste di spazi di un impianto per la medesima fascia oraria, l’assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri in base ai soggetti richiedenti e alle attività svolte:
Attività agonistica e loro livello (svolgimento campionati nazionali, regionali, provinciali, campionati federali o promozionali);
Società o associazioni che garantiscano sull’ impianto il maggior numero di praticanti.
Attività svolta per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio;
Società radicate nel Quartiere sede dell’impianto.
7. La durata dell'assegnazione annuale ha validità limitatamente alla stagione sportiva per cui viene rilasciata se non altrimenti specificato nell’atto di assegnazione.
Art. 8 Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso
Il Servizio Sport o il concessionario della gestione, possono sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall’Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, con le modalità previste dall’assegnazione in uso, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell’A.C. o del concessionario. In tali casi gli assegnatari non dovranno corrispondere al titolare della gestione le tariffe dovute per gli spazi non fruiti. La sospensione per eventi eccezionali è autorizzata dalla Giunta comunale.
Il Servizio Sport dichiara la decadenza dalle assegnazioni in uso, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:
a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7 , punto 3 a) ;
b) abbiano violato le norme del presente regolamento;
c) abbiano violato le disposizioni contenute nell’atto di assegnazione;
d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.
La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate nei punti da a) a d) del presente comma e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione.
Il concessionario della gestione procede alla decadenza delle assegnazioni in uso dei soggetti utilizzatori in base alle condizioni sopra riportate; il provvedimento dovrà essere avallato dall’Amministrazione comunale .
4. Il Servizio Sport può revocare le assegnazioni in uso degli impianti sportivi senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell’A.C.:
a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della assegnazione;
b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
c) per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

Capo II Disposizioni per la concessione e gestione degli impianti sportivi
Art. 9 Concessione in gestione degli Impianti sportivi.
L’affidamento in gestione di un impianto sportivo ad un soggetto concessionario avverrà tramite procedura ad evidenza pubblica, fatte salve le esclusioni di cui all’art. 15 del presente Regolamento.

L’avviso pubblico, valutate anche le specifiche esigenze espresse dai Quartieri, dovrà contenere i requisiti necessari alla selezione ed i criteri di scelta dell’affidatario di cui al presente articolo con i relativi punteggi. Le Commissioni giudicatrici per l’affidamento degli impianti sportivi saranno composte da un numero minimo di tre e ad un massimo di cinque membri interni facenti parte delle competenti Direzioni del Comune

Per gli impianti assegnati in concessione è prevista di regola l’intestazione al concessionario dei contratti per la fornitura delle utenze, salvo i casi in cui l’Amministrazione Comunale prevederà nell’avviso pubblico, per motivi oggettivi, il mantenimento dell’intestazione diretta. Qualora vi sia una pluralità di soggetti assegnatari, come nel caso di impianti polisportivi, tali soggetti dovranno redigere apposito accordo per l’intestazione delle utenze a uno di loro e per la ripartizione del rimborso delle relative spese.

In caso di volturazione delle utenze da parte dei soggetti concessionari l’Amministrazione Comunale erogherà un contributo di compartecipazione alle utenze la cui entità sarà determinata in relazione all’esito della procedura di gara.

Qualora non fosse possibile l’intestazione delle utenze al concessionario, lo stesso è tenuto a corrispondere al Comune un canone la cui entità sarà determinata in relazione all’esito della procedura di gara.
La periodicità dell’erogazione del contributo verrà fissata nell’avviso di gara.

Il canone e il contributo e i tempi di intestazione delle utenze di cui sopra potranno essere rivisti in seguito a sopraggiunte, straordinarie e motivate situazioni non prevedibili in fase di offerta, tali da modificare sostanzialmente l’equilibrio dell’offerta stessa presentata, con provvedimento dell’Amministrazione Comunale.

L’avviso pubblico per la concessione in gestione elencherà precisamente le figure professionali ritenute indispensabili per la conduzione dello specifico impianto. L’offerta del concorrente dovrà obbligatoriamente, a pena di decadenza, prevedere un’organizzazione del personale che comprenda comunque tali figure.

Il gestore è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria per le figure professionali di cui si avvale per la gestione dell’impianto, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, sia delle norme sulla sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. La violazione di tali obblighi comporterà l’applicazione di sanzioni da parte dell’Amministrazione, commisurate alla gravità e alla reiterazione delle violazioni, che può giungere sino alla decadenza della concessione

Il gestore è tenuto ad applicare ai lavoratori utilizzati sull’impianto le normative regionali e nazionali vigenti nel settore.

Il gestore provvederà ad assumere idonee coperture assicurative per tutti gli operatori, compresi i volontari che operano sull’impianto.
Art. 10 Rapporto concessorio - Contenuto specifico delle convenzioni
I rapporti concessori con terzi sono regolati da una convenzione di gestione con i seguenti contenuti minimi:
Identificazione dell’impianto sportivo e dell’oggetto della concessione;
Durata della convenzione;
Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
Programmazione dell’uso sportivo e non sportivo;
Gestione delle attività connesse (bar, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita, ecc.);
Applicazione e riscossione tariffe;
Applicazione e riscossione delle sanzioni;
Piano di manutenzione ordinaria e cura dell’impianto, nomina responsabile tecnico;
Norme sul personale in servizio: il concessionario deve operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria;
Garanzie;
Forme di controllo da parte del Comune di Firenze;
Obbligo per il concessionario di redigere una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e forme di comunicazione obbligatoria verso il Comune. I Bilanci della gestione dovranno essere corredati da una relazione economico-gestionale certificata da una figura professionale iscritta all’albo dei ragionieri, dei dottori commercialisti o dei revisori contabili, relativa almeno all’attività pregressa degli ultimi due anni.
Obbligo per il concessionario di trasmettere annualmente all’Amministrazione idonea documentazione da cui risulti l’effettiva regolarità dei pagamenti dei compensi dovuti ai lavoratori dipendenti e a altri soggetti con rapporti contrattuali diversi e degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti.
Responsabile della struttura, (datore di lavoro), responsabile del servizio prevenzione e protezione, documento di valutazione dei rischi.
2. Il contenuto minimo delle convenzioni sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell’impianto in oggetto.
Art. 11 Soggetti affidatari
1. La concessione in gestione degli impianti sportivi, è affidata in via preferenziale a:
società ed associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive nazionali
enti di promozione sportiva e società loro affiliate;
federazioni sportive nazionali e società loro affiliate;
associazioni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare; in via residuale, la gestione degli impianti può essere affidata a società professionistiche o società di gestione impianti.

Art. 11-1 Scelta dell’affidatario
1. La scelta dell’affidatario avviene sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall’art. 83 del Codice dei contratti pubblici.
2. L’avviso pubblico di selezione per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, ai sensi dell’art 83 sopracitato e di quanto contenuto nel D.P.R. 207/2010, tenendo conto della natura, dell’oggetto e delle caratteristiche specifiche degli impianti sportivi.
I criteri di valutazione saranno definiti in funzione dei seguenti indirizzi generali:

a) QUALITÀ DEL SOGGETTO E DEL PROGETTO:
La valutazione dei valori qualitativi del soggetto e del progetto avverrà sulla base dei seguenti criteri:
Storicità del sodalizio sportivo, che ha contribuito nel tempo alla valorizzazione ed al potenziamento infrastrutturale dell’impianto sportivo, con riferimento anche alla valenza sociale delle attività svolte dal sodalizio medesimo.
Radicamento sul territorio comunale, con particolare riferimento al bacino di utenza interessato
Esperienza gestionale in genere, nell’attività relativa alla disciplina sportiva inerente l’impianto da assegnare e la natura dilettantistica e volontaria del soggetto. L’esperienza gestionale potrà non essere riconosciuta - con giustificata motivazione - qualora siano emersi nel corso degli anni, in modo inequivocabile e documentato, aspetti negativi nella gestione degli impianti sportivi, nella conduzione dell’attività sportiva e accumulazione di consistenti debiti, per almeno un biennio, nei confronti del Comune.
Proposte specifiche e migliorative di servizi e attività che si intendono realizzare presso l’impianto, riservate a scuole, promozione sociale, al settore dell’infanzia, ai giovani, agli anziani, ai soggetti segnalati dai servizi sociali, ai diversamente abili, ai soggetti a rischio ed alle attività motorie diffuse, tenuto conto della tipologia e della dimensione dell’impianto, compreso l’organizzazione di eventuali altre attività ricreative, sociali e del tempo libero di interesse pubblico, compatibili con l’attività sportiva
Organizzazione del personale utilizzato, qualificazione professionale e scientifica degli istruttori degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale, tenuto conto del trattamento giuridico economico previdenziale e assicurativo, nonché degli impegni assunti per promuovere la continuità occupazionale, qualora non vi siano clausole di maggiore garanzia, mediante l’attribuzione di specifici punteggi, in relazione al numero di lavoratori del soggetto cessante che il concorrente (affidatario) si impegna a ricollocare in caso di affidamento del servizio.
Qualità del progetto, relativamente agli interventi di innovazione e di miglioramento dell’impianto e al programma temporale di manutenzione. Tali interventi dovranno essere descritti accuratamente in apposita relazione sottoscritta da tecnico abilitato in cui sia indicata anche la loro quantificazione economica e la tempistica per la progettazione esecutiva e l’esecuzione delle opere. Il punteggio potrà essere attribuito solo in presenza di impegno formale da parte del legale rappresentante della società - da riportare nella convenzione - a presentare fideiussione pari all’importo indicato, a garanzia della loro esecuzione, qualunque sia l’importo complessivo degli interventi.

b) PARTE ECONOMICA:
La valutazione della convenienza economica si baserà sui seguenti criteri:
Nel caso di utenze intestate al Comune di Firenze: con criterio proporzionale sulla base delle offerte migliorative rispetto al canone minimo stabilito dall’Amministrazione Comunale nell’avviso pubblico; per ciascun impianto sportivo in relazione alla compartecipazione ai costi delle utenze, fissato sulla base dei dati più recenti e tenuto comunque conto del reale andamento dei consumi dell’impianto.
Nel caso di utenze intestate al soggetto gestore: con criterio proporzionale, sulla base delle offerte migliorative rispetto al contributo massimo stabilito dall’Amministrazione; per ciascun impianto, sotto forma di compartecipazione ai costi delle utenze, fissato tenendo conto dei dati più recenti e comunque secondo il reale andamento dei consumi dell’impianto.

Le Commissioni giudicatrici per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi applicheranno tali criteri in funzione dei seguenti elementi:
stato dell’impianto da assegnare;
tipologia dell’impianto da assegnare;
impianto che si caratterizza come complesso multifunzionale .

Art. 11-2 Durata della concessione e obblighi del concessionario

La durata della concessione è di norma quinquennale (5 anni) salvo quanto espressamente previsto dall’Avviso Pubblico e potrà essere rinnovata con espresso provvedimento dell’Amministrazione per una sola volta.
Qualora, durante il periodo dell’affidamento, il concessionario esegua significativi interventi, in aggiunta a quelli offerti in sede di gara, di miglioria e/o di manutenzione straordinaria, preventivamente autorizzati e approvati dall’Amministrazione comunale, la durata dell’affidamento potrà essere commisurata al valore dell’intervento e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa. Laddove sia richiesto al Comune il rilascio di garanzia fideiussoria (esclusivamente per interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione), il Consiglio Comunale nell’eventuale approvazione della relativa Delibera, valuterà tale possibilità, nel rispetto dell’art. 207 del D.Lgs. 267/2000. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata allo stesso concessionario una sola volta nel corso della concessione.
Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nella convenzione per la gestione dell’impianto, tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, secondo le modalità e caratteristiche definite nell'allegato B al presente regolamento di cui costituisce parte integrante.
Il concessionario deve adempiere ad ogni prescrizione inerente l'accesso all’impianto in gestione ed impegnarsi ad applicare il piano tariffario, comprese le agevolazioni, approvato dal Comune. Il concessionario ha facoltà di introdurre formule agevolate o sconti ulteriori rispetto a quanto previsto dal Comune, salvo il mantenimento dell’equilibrio economico della gestione dimostrabile e dimostrato tramite la contabilità separata di cui al punto 10.
Il concessionario deve presentare obbligatoriamente il palinsesto dell’impianto entro il mese di settembre di ogni anno per la relativa approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale, pena l’impossibilità di assegnare gli spazi in uso.
Al concessionario spetta:
l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, secondo le modalità ed i vincoli indicati nell’atto di concessione.
l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro e delle attività commerciali di vicinato, se presenti all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell’avviso pubblico o nell’atto di convenzione.
L’eventuale contributo di compartecipazione alle utenze, come risulterà quantificato in seguito alle procedure di selezione per la scelta del concessionario;
lo sfruttamento della pubblicità rivolta all’interno dell’impianto, in condivisione con l’eventuale assegnatario in uso degli impianti, se previsto nell’avviso pubblico o nell’atto di convenzione, nel rispetto della normativa vigente;
l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune.
Il concessionario è obbligato alla redazione di una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e alla resa della medesima al Comune secondo i tempi e le modalità indicate nella convenzione.

Il concessionario è obbligato a partecipare a corsi o seminari di formazione gratuiti inerenti la gestione degli impianti sportivi organizzati dall’A.C..


Art. 11-3 Norme generali sulla manutenzione
L’impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell’offerta.
Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all’intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compresi i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e le caratteristiche definite nell'allegato B al presente regolamento (norme sulla manutenzione), di cui costituisce parte integrante.
La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all’interno dell’area consegnata e per la quale dovranno sempre essere richieste le prescritte autorizzazioni alla Direzione Ambiente, con esclusione delle potature degli alberi ad alto fusto che sono a carico dell’Amministrazione Comunale.
Sono a carico dell’Amministrazione Comunale le spese di manutenzione straordinaria dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario. Il Concessionario ha l’obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune di Firenze.
Qualora il concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell’Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere approvati dal Servizio Tecnico competente del Comune, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia.
Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell’Amministrazione, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. L’Amministrazione comunale potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario stesso.
Nel caso in cui il concessionario intenda effettuare investimenti destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini sportivi sull’impianto in concessione, l’Amministrazione Comunale potrà rilasciare garanzia fidejussoria per l’assunzione di mutui secondo quanto stabilito dall’art. 207 del TUEL 267/2000 e successive modifiche compatibilmente con la situazione finanziaria del Comune.
Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall’Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; le convenzioni devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell’uso o della gestione. L’elenco delle attrezzature e dei beni mobili presenti sull’impianto è allegato come parte integrante dell’avviso pubblico.


Art. 11-4 Divieto di sub concessione
E’ fatto divieto di sub concedere a terzi l’impianto oggetto della concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa, salvo quanto previsto al comma successivo.
E’ data facoltà al soggetto aggiudicatario di avvalersi di soggetti terzi per la gestione, per un periodo pari alla durata della convenzione, di alcuni spazi e/o servizi connessi all’attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, ecc., previa comunicazione all’Amministrazione Comunale e con le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e il soggetto aggiudicatario.
I rapporti di convenzione per l’esercizio di tornei, singole manifestazioni, od altre attività che richiedono l’uso temporaneo dell’impianto da parte di altri soggetti dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale.
Per l’eventuale utilizzo, anche temporaneo, per finalità diverse da quelle proprie dell’impianto sportivo, occorre un espresso provvedimento dell’Amministrazione Comunale.
Capo III Vigilanza, controllo e tariffe

Art. 12 Norme generali sulla vigilanza
1. L’assegnatario in uso e il concessionario sono tenuti, nel rispetto delle norme del presente regolamento:
a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;
b) alla vigilanza e all'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.

2. Il Comune di Firenze , attraverso il Servizio Sport e l’eventuale concessionario della gestione, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.
3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso e sui concessionari della gestione.

Art. 13 Sanzioni, risoluzione e revoca delle concessioni
1. Nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze già formalmente contestate, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo la variazione dell’ uso dell’impianto rispetto alla originaria destinazione d’uso, mancata effettuazione della manutenzione ordinaria, mancata effettuazione servizio di pulizia, mancato rispetto della custodia, mancato rispetto nell’applicazione delle tariffe, mancata esposizione tariffe, mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti, mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari relative all’esercizio dei servizi connessi all’attività sportiva, l’Amministrazione Comunale, attraverso un provvedimento dirigenziale, provvederà all’applicazioni di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi e con le modalità di cui alla legge 689/91 e del T.U.E.L. (D.lgs 267/2000 art 7 bis c.1) commisurate alla gravità delle inadempienze stesse.

2. Il Comune di Firenze dichiara risolta la concessione degli impianti sportivi quando:
i pagamenti delle utenze ( rimborsi o canoni ) sono effettuati con ritardi superiori ai 12 mesi ed in assenza di un piano di rientro dal debito assistito da idonea garanzia;
la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche di cui al piano di manutenzione e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;
i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell’esecuzione delle prestazioni a loro carico.

3. Il Comune di Firenze, attraverso il Servizio competente, revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi, fatte salve le conseguenze previste dall’art. 21 quinquies della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, quando:
per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

4. I concessionari ai quali è stato applicato un provvedimento di risoluzione o di revoca potranno essere esclusi dalla successiva gara per l’assegnazione di impianti.


Art. 14 Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali
Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari il pagamento delle tariffe stabilite dall’Amministrazione.
Il Comune nella definizione delle tariffe deve tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l’agonismo, l’attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e dei soggetti deboli.
Il tariffario deve prevedere tariffe maggiorate nel caso di utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive.
I concessionari e gli assegnatari che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo, oltre a quanto previsto dagli altri articoli del presente regolamento, potranno essere esclusi dalla successiva gestione e assegnazione degli impianti.

TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - ESCLUSIONI
Art. 15 Esclusioni
Non sono soggetti alla disciplina del presente regolamento:
Lo stadio Comunale "A. Franchi" e relative tribune e servizi, che per la tipologia rivolta essenzialmente alle attività della massima società di calcio – esercita su detto impianto l’attività programmata dalla F.I.G.C. secondo le direttive impartite dalla lega Calcio – e sul quale l’Amministrazione Comunale si riserva, in apposita convenzione, la possibilità di utilizzare detto impianto per altri fini e per attività di carattere sociale, ricreativo nel rispetto dei principi del regolamento per gli eventi extrasportivi.
Il Nelson Mandela Forum (Palasport di Firenze) gestito mediante una associazione del tempo libero, partecipata dall’Amministrazione comunale, la cui attività è finalizzata alla diffusione della cultura, dello sport e dello spettacolo e a tutto ciò che attiene all’organizzazione del tempo libero.
Il campo da calcetto e i campi da tennis dell’impianto “Polivalente Soffiano- Betti” in quanto sede CRAL Dipendenti Comune di Firenze.
Il Padovani, nelle more della conclusione dell’accordo di programma per la realizzazione dello Stadio di Atletica Leggera.
I campi di allenamento delle società di colore del Calcio Storico individuati per le attività delle associazioni di colore ai sensi dell Regolamento del Calcio Storico
Gli impianti le cui strutture sono regolate attualmente da specifiche convenzioni con la “Direzione Patrimonio”- Circolo del Tennis – Piscina TROPOS- - Poligono di tiro al volo – gli Ippodromi del Visarno e delle Mulina – la piscina Le Pavoniere – il Centro Equestre Fiorentino-, fino alla scadenza delle rispettive convenzioni.
Il Poligono di tiro a segno Nazionale in quanto disciplinato dal regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, e successive modificazioni e dal DPR 21.12.1981.
I bocciodromi di: via Reims, via Massa, via dell’Olmatello, via delle Torri, dell’Abereta quest’ultimo nelle more della sua demolizione.
I campi all’aperto e le attrezzature sportive non strutturate inserite nelle aree a verde pubblico.
Gli impianti costruiti o ristrutturati con procedure di project financing e di concessione di costruzione e gestione come disciplinati dal D.Lgs 163/2006.
Art. 16 Rinvii
Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia:

per le forme di concessione in gestione degli impianti sportivi alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti, all’ art. 90 comma 25 della L. n. 289 del 27.12.2002 e alla conseguente legge 6/2005 della Regione Toscana “ Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Toscana."
per l’utilizzo di impianti sportivi scolastici alle leggi 04/08/1977, n. 517 e s.m.i. e 11/01/1996, n. 23, DPR 567 del 10.10.1996 e art. 90 comma 26 della L. 289 del 27.12.2001 ;
per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla legge del 23/03/1981, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni e all’art. 90 legge 289/2002 relativo alle disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica e s.m.i;
per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva affiliati al CONI;
per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva;
Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.
Per le regole per l’uso e per l’accesso agli impianti sportivi si rimanda al disciplinare riportato nell’Allegato C al presente Regolamento

Art. 17 Norme transitorie e finali
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite. Le concessioni di impianti sportivi effettuate in base al precedente Regolamento di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 07.05.2007 , n. 50 del 09.06.2008 e n. 25 del 14.06.2010 e sue successive modificazioni potranno essere rinnovate con espresso provvedimento dirigenziale alla prima scadenza, alle condizioni previste dal presente Regolamento, salvo diniego al rinnovo espresso dall’Amministrazione comunale. Il rinnovo non ha luogo se la scadenza della concessione è già stata prorogata per consentire, in caso di interventi di miglioria e di manutenzione straordinaria effettuati a cura e spese del concessionario, un equo ammortamento dell’investimento. Analogamente il rinnovo non ha luogo nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazione in cui l’Amministrazione ha prestato garanzia fideiussoria a favore del concessionario.
All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i seguenti regolamenti:
il Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali” (Delibera Consiglio Comunale n. 21 del 07.05.2007, n. 50 del 09.06.2008 e n. 25 del 14.06.2010 e sue successive modificazioni)
Regolamento d'uso degli impianti sportivi e criteri per il loro affidamento in gestione (Deliberazione della Giunta Comunale n°6254/5730 del 3 novembre 1987)
Istituto tecnico industriale "Leonardo da Vinci" - approvazioni di regolamento per l'uso del palazzetto dello sport e campi annessi (Deliberazione del commissario prefettizio n. 1631/1252 del 26/04/66)
Regolamento per l'uso del Palazzetto dello sport - Modifica degli articoli 3 e 6
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 4200 del 20.12.1968)
Regolamento Campo Scuola Sorgane (Deliberazione n. 682/514 del 24.04.1998)
Corsi di educazione motoria e sportiva –approvazione regolamento tipo e programma per anno 1992 (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 642/175 dell’1/06/92)

4. Il vigente sistema tariffario degli impianti sportivi conserva la sua efficacia fino all'approvazione di un nuovo sistema tariffario con apposita deliberazione dell’Amministrazione da adottarsi nel rispetto degli indirizzi contenuti nel presente regolamento.
5. L’elenco degli impianti sportivi comunali allegato al presente regolamento sarà periodicamente aggiornato in base ad eventuali nuove realizzazioni o ristrutturazioni che comportino la suddivisione di un impianto, con provvedimento della Giunta comunale.