Referendum Longinotti: per non far ricadere sui cittadini gli errori del comitato referendario il sindaco ha deciso la "rimissione in termini" per la raccolta delle firme
Il referendum è lo strumento che consente ai cittadini di esprimersi su una scelta fatta dall'amministrazione, non si può lasciare che, per gli errori e le incapacità di chi si è assunto l'onere di raccogliere le firme, questo diritto venga leso. E' questo lo spirito che anima l'ordinanza firmata dal sindaco di Firenze Leonardo Domenici, poco prima di partire per Sidney, che rinnova la notifica dell'ordinanza per il referendum consultivo sull'ex Longinotti.Ma ricostruiamo i fatti.Il 24 luglio 1999, con ordinanza del sindaco, è stato dichiarata ammissibile la richiesta di referendum consultivo sull'area ex Longinotti presentata da Mario Razzanelli il 30 giugno 1999.Tre giorni dopo veniva notificata l'ordinanza a Razzanelli, in qualità di presidente del comitato promotore del referendum, e da allora scattavano i termini (tre mesi) per la raccolta delle cinquemila firme necessarie per effettuare il referendum.Insieme alla notifica l'amministrazione ha anche allegato il modello tipo, che doveva essere vidimato dal Comune, su cui il comitato poteva raccogliere le firme.Nei giorni immediatamente successivi alla notifica Razzanelli si è presentato in segreteria generale con una pacchetto di copie del modello per farle vidimare. Operazione che è stata effettuata immediatamente. Il presidente del comitato promotore del referendum, dopo essersi fatto vidimare tutte le copie, le ha portate via con se. Non ne ha lasciata neppure una copia alla segreteria generale, né ha chiesto di inoltrare parte dei fogli vidimati ai quartieri.La segreteria generale d'altra parte non poteva certo interferire nelle scelte di un organizzatore di referendum. Un comitato, per opportunità o di visibilità, può scegliere di raccogliere direttamente per strada le firme, facendole autenticare da un notaio o da un consigliere comunale.L'attività propulsiva della raccolta delle firme, infatti, spetta agli organizzatori del referendum. Sono loro che devono decidere come e dove raccogliere le firme, e spetta sempre a loro chiedere all'amministrazione comunale in quali luoghi e sedi, secondo quali orari, i cittadini possono andare a far autenticare la loro firma.Portare i cittadini a firmare per il referendum è compito del comitato promotore, non del Comune. All'amministrazione, come prevede la normativa e come è sempre avvenuto per tutti gli appuntamenti referendari, spetta l'onere di garantire che in Palazzo Vecchio e nelle sedi dei quartieri vi sia un ufficio che possa autenticare le firme dei cittadini che intendono sottoscrivere per la consultazione. Compito assolto pienamente, poiché in piazza della Signoria e in tutte le sedi decentrate vi è un ufficio con un funzionario che può autenticare le firme.Il 12 settembre, il presidente del comitato promotore ha presentato un'istanza al Comune per chiedere una proroga dei termini per la raccolta delle firme, adducendo quale motivazione la mancata istituzione "di centri di raccolta delle firme" da parte dell'amministrazione comunale.Dall'istanza di Razzanelli emerge chiaramente che il presidente del comitato promotore non ha ben capito qual è il ruolo del comitato promotore e quello del comune. Un errore che, purtroppo, ricade sui cittadini. Il comportamento del comitato per il referendum, infatti, rischia di non consentire ai fiorentini di decidere se vogliono o meno che sia indetto un referendum sull'area ex Longinotti. Per questo l'amministrazione, dopo aver riprecisato a Razzanelli la distinzione di compiti che esiste tra chi organizza un referendum (cui spetta l'attività propulsiva ed organizzativa della raccolta delle firme) e il Comune (cui spetta di assicurare nei suoi uffici la funzione di autenticazione delle firme), ha deciso di non penalizzare i cittadini e di non far ricadere sulle loro spalle le inefficienze del comitato promotore. Al tal fine, il sindaco, ha deciso di rinotificare l'ordinanza di ammissibilità del referendum, spostando la lancetta dell'orologio che conta i giorni entro cui i promotori devono raccogliere le firme.ECCO IL TESTO DELL'ORDINANZAORDINANZA N. 6450IL SINDACOvista l'istanza presentata in data 12.9.2000, prot. n. 18785/2000, dal sig. Mario Razzanelli, nella sua qualità di membro e Presidente del Comitato promotore del referendum sull'area ex Longinotti;premesso che: con ordinanza sindacale n. 5376 del 24.7.2000 è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum consultivo presentata dal sig. Razzanelli in data 30.6.2000; la sopraddetta ordinanza è stata notificata in data 27.7.2000 al sig. Razzanelli in qualità di rappresentante dei proponenti il referendum;considerato che, con la citata istanza, si chiede l' "istituzione" dei centri di raccolta delle firme e, nel contempo, la "proroga" dei termini per la raccolta delle firme;rilevato che tale istanza viene a fondarsi sull'erroneo presupposto, come nel prosieguo viene precisato, che competa al Comune l'iniziativa di attività che fanno capo invece al Comitato promotore;precisato infatti che le incombenze da assicurarsi da parte del Comune presuppongono, comunque, l'attività propulsiva ed organizzatoria, in funzione della raccolta delle firme stesse, da parte del Comitato, il quale risulta peraltro aver già acquisito dalla segreteria generale la vidimazione dei moduli, dallo stesso ritirati senza alcuna attività successiva, finalizzata all'attuazione del comma 4 art. 13 del reg. referendum;rilevato tuttavia come non possa non considerarsi il fatto che con tale istanza, nell'eccepire, quale motivo fondamentale, che "al Comitato promotore del referendum non risulta che siano ancora stati istituiti i centri di raccolta
(omissis)", venga ad emergere, nella prospettazione del Comitato stesso, il non chiaro rapporto tra la funzione di autenticazione delle firme, che è sempre da assicurare dal Comune, e la organizzazione della raccolta delle firme stesse che, secondo le previsioni del regolamento, così come sopra precisato, resta pur sempre a cura e di iniziativa del Comitato promotore;considerato che la non condivisibile prospettazione applicativa degli artt. 12 e 13 cit. reg. data dal Comitato promotore, basata come anzidetto, sull'erroneo assunto che il Comune dovesse procedere di propria iniziativa alle attività di raccolta delle firme, mentre, così come sopra precisato compete al Comune e ai suoi uffici decentrati assicurare la funzione di autenticazione e al Comitato promotore quella propulsiva ed organizzatoria diretta alla raccolta delle firme, può aver influito sul diritto dei cittadini di potersi esprimere sull'iniziativa referendaria attraverso il deposito delle firme;considerato pertanto che in relazione a quanto sopra appare rispondente ai principi natura e finalità dell'istituto referendario assicurare le più favorevoli condizioni affinché gli aventi diritto possano esprimere la propria volontà;ritenuto quindi di dover adottare le necessarie misure che consentano lo svolgimento dell'iniziativa secondo lo spirito del regolamento, provvedendo: a far luogo al rinnovo della notifica dell'ordinanza di ammissibilità del referendum; nel contempo a fornire precisazioni al Comitato referendario circa il loro onere di dar corso all'attività propulsiva ed organizzatoria di raccolta delle firme, in ordine alle quali gli uffici comunali a ciò preposti ottenuti i modelli di raccolta debitamente vidimati, provvederanno alle autenticazioni delle firme che saranno depositate dai sottoscrittori.ORDINAper i motivi di cui in premessa e per effetto delle misure adottate così come in narrativa indicato, ai fini della corretta applicazione del rapporto tra i soggetti proponenti il referendum e gli uffici del Comune e dei Quartieri, venga rinnovata la notifica dell'ordinanza n. 5376 del 24.7.2000 dando atto che il termine finale per la raccolta delle firme viene ad essere rideterminato con riferimento a tale ultima notifica.Leonardo DomeniciPalazzo Vecchio, 16 settembre 2000