Sgherri (Rifondazione): «Adeguare il redditometro alla normativa nazionale. Basta con le minacce ai familiari degli anziani ospitati nelle residenze assistite»
Adeguare il redditometro fiorentino alla normativa nazionale, sospendere ogni richiesta non rispondente alle disposizioni emanate dal Parlamento. E' quanto chiede la capogruppo di Rifondazione Comunista Monica Sgherri per i familiari degli anziani non autosufficienti ospitati nelle residenze assistite.«A settembre - scrive la Sgherri in una mozione - l'amministrazione ha nuovamente inviato delle lettere ai familiari degli anziani delle residenze assistite sollecitando la presentazione della situazione economica di tutto il nucleo familiare, cioè in piena inadempienza da quanto previsto dal contesto normativo nazionale».«Quanto affermato nella lettera - prosegue la mozione - si configura come vera e propria minaccia nei confronti delle famiglie le quali hanno un comportamento corrispondente a quanto previsto dalla normativa nazionale. Quanto minacciato va comunque a colpire direttamente i soggetti più deboli, gli anziani non autosufficienti, e queste affermazioni potrebbero configurarsi come una istigazione all'abbandono di anziani non autosufficienti».Per questo la Sgherri chiede al Comune di «adeguare le norme della propria delibera del 20 dicembre 2001 conformemente alla legislazione nazionale», «sospendere ogni richiesta economica non rispondente alle disposizioni emanate dal Parlamento» ed«inviare una lettera ai familiari degli anziani non autosufficienti ospitati in residenze sanitarie assistite finalizzata a ribadire che qualunque intervento dell'amministrazione non potrà comunque mai avallare atteggiamenti o atti che si configurino come abbandono di anziani non autosufficienti». (fn)Questo il testo della mozione:Tipologia: mOZIONESoggetto proponente: Monica SgherriOggetto: ADEGUARE IL REDDITOMETRO FIORENTINO ALLE NORMATIVE NAZIONALI E SOSPENDERE OGNI RICHIESTA ECONOMICA NON RISPONDENTE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL PARLAMENTO (decreto legislativo 130/2000)Premesso:- che l'art. 25 della legge 328/2000 di riforma dell'assistenza e dei servizi sociali stabilisce che "ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondale disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, come modificato dal decreto legislativo 31 maggio 2000, n° 130";- che la suddetta disposizione della legge 328/2000 doveva essere applicata da tutti i Comuni a partire dal 1° gennaio 2001 senza che Regioni, i Comuni stessi o altri organismi potessero modificarne i contenuti e ritardarne l'entrata in vigore;- che il 6° comma dell'art.2 del decreto legislativo 109/1998, come risulta modificato dal decreto legislativo 130/2000, sancisce che "le disposizioni del presente regolamento non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art.433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'art.438, primo comma del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata";che il primo comma dell'art.438, primo comma del codice civile esprimendosi come segue "gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento", stabilisce in modo incontrovertibile che la questione degli alimenti è un problema interno della famiglia, e che alla pubblica Amministrazione non è data alcuna possibilità di sostituzione dei diretti interessati, come esplicitamente precisa anche il citato 6° comma dell'art.2 del decreto legislativo 109/1998, modificato dal decreto legislativo 130/2000;- che i due sopra citati decreti legislativi sanciscono, inoltre, che le prestazioni sociali erogate a soggetti con handicap grave ed agli ultrasessantacinquenni non autosufficienti si deve far riferimento esclusivamente alla loro situazione economica personale;- che la mancata emanazione del Dpcm (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) previsto dall'art.3, comma 2 del decreto legislativo 109/1998 come modificato dal decreto legislativo 130/2000 non può essere assunta a pretesto per disapplicare l'art.25 della legge 328/2000 ed i due decreti legislativi di cui sopra, in quanto i Dpcm, com'è arcinoto, non possono modificare in nulla e per nulla una legge.Ricordato che in merito alla difformità di quanto previsto dai regolamenti comunali rispetto alla normativa nazionale è stato sollecitato da parte di cittadini l'intervento del difensore civico il quale ribadisce che "l'art.2 comma 6 del D.Lgs 130 del 03/05/2000 precisa che gli enti erogatori delle prestazioni non possono interpretare le disposizioni del decreto nel senso della facoltà di cui all'art.438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione agevoltata'"Rilevato che da parte di questa Amministrazione Comunale a partire da settembre sono state nuovamente inviate delle lettere ai familiari di anziani residenti in R.S.A. sollecitando la presentazione della situazione economica di tutto il nucleo familiare (dunque in piena inadempienza da quanto previsto dal contesto normativo nazionale) minacciando che se il "predetto comportamento omissivo dovesse persistere" la competente Direzione provvederebbe "ad interrompere l'erogazione dell'intervento economico integrativo finora concesso, rimandando così l'onere della copertura della predetta quota sociale a totale carico dell'assistito, con conseguenza che, in caso di in capienza potrebbero indurre la competente struttura residenziale a disporre le dimissioni della medesima
."Rilevato altresì che quanto affermato in detta lettera dell'amministrazione comunale si configura come vera e propria minaccia nei confronti delle famiglie le quali hanno comunque un comportamento corrispondente, e non omissivo, a quanto previsto dalla normativa nazionale e che comunque quanto minacciato va a colpire direttamente i soggetti più deboli, gli anziani non autosufficienti, e che comunque dette affermazioni potrebbero configurarsi come una istigazione all'abbandono di anziani non autosufficientiIMPEGNA IL SINDACO- Ad adeguare le norme della propria delibera del 20 dicembre 2001 conformemente alla legislazione nazionale;- A sospendere ogni richiesta economica non rispondente alle disposizioni emanate dal Parlamento- Ad inviare una lettera ai familiari degli anziani non autosufficienti ospitati in R.S.A. finalizzata a ribadire che qualunque intervento dell'Amministrazione non potrà comunque mai avallare atteggiamenti o atti che si configurino come abbandono di anziani non autosufficienti