Alloggi ai profughi, lettera di Checcucci (AN) al Sindaco: «E ora il Comune revochi gli sfratti altrimenti sarà scontro il Governo»

Questo il testo della lettera inviata dalla consigliera di Alleanza Nazionale Gaia Checcucci al Sindaco Domenici:«Oggetto: cessione alloggi ai profughiIn riferimento alla mozione n. 212/02, avente per oggetto "contratti di vendita delle case ai profughi", presentata e discussa in Consiglio Comunale il giorno 10 giugno u.s. (vedi all. 1), avendo particolare riguardo alla situazione nel suo complesso ed a tutte le difficoltà che i connazionali esuli hanno dovuto sopportare per vedere riconosciuto il loro diritto all'acquisto della casa, così come sancito dalla legge, preme evidenziare quanto segue.Premessa- Dall'ottobre del 2001, l'Agenzia del Demanio Fiorentino, dopo 7/8 anni decorrenti dal momento in cui la legge 560/93 sancì la cessione ai profughi degli alloggi costruiti per essi, ai sensi dell'art.18 della L. 137/52 e di quelli assegnati a questi ultimi in qualità di "riservatari" ai sensi dell'art.17 della medesima legge, ha iniziato a predisporre i contratti di vendita di quelli di proprietà statale, appartenenti al demanio nazionale, (via N. da Tolentino e via Magellano), dietro specifico invito da parte del Governo e di Suoi autorevoli rappresentanti.L'intervento dell'Esecutivo Nazionale è stato funzionale a far sì che quanto previsto già da molti anni nelle leggi di riferimento, ovverosia il diritto all'acquisto della casa da parte dei profughi, potesse trovare un concreto riconoscimento che, fino all'ottobre scorso, nella realtà fiorentina – unico caso in Italia – non aveva ancora trovato attuazione.Per quanto concerne il comparto abitativo di via N. da Tolentino e via Magellano – a cui si riferisce l'art.18 della legge 137/52 – è evidente che la competenza alla stipula dei contratti compete all'Agenzia del Demanio di Firenze, essendo essi di proprietà statale; se invece ci si riferisce agli alloggi del patrimonio ERP, riservati al 15% ai profughi - art.17 della L. 137/52 – la competenza alla predisposizione materiale dei contratti compete all'ATER nella sua qualità di ente gestore dell'edilizia residenziale pubblica.In entrambi i casi vi sono stati oggettivi ritardi ed è auspicabile che in un breve lasso di tempo la questione venga risolta in modo definitivo e conforme alla legge, dato che , ad oggi, vi sono tutti gli elementi per farlo.Modalità, termini e prezzi della cessione degli alloggi sono infatti esaustivamente presi in considerazione nella Direttiva la quale si richiama puntualmente alla normativa di riferimento, sgombrando il campo da tutte quelle interpretazioni che, fino al momento della sua emanazione, avevano creato il presupposto per l'applicazione della normativa regionale, senza tenere conto che - come recita la Direttiva -:"….…la specialità del vincolo di destinazione conferisce alla normativa de qua una particolare capacità di resistenza nei confronti di ogni successivo atto normativo…..Indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente proprietario (che sia quindi lo Stato, come nel caso di via Niccolò da Tolentino e via Magellano, o che sia la Regione come nel caso degli alloggi riservati al 15% ai profughi di via dell'Argingrosso, via Canova, via Accademia del Cimento ecc..n.d.r.) i profughi mantengono comunque il diritto all'acquisto alle condizioni previste dalle norme vigenti in materia e quindi secondo le condizioni di miglior favore."Si è, quindi, ed in via definitiva, affermato a chiare lettere il principio fondante che sta sopra ogni altro aspetto giuridicamente rilevante della normativa di riferimento e che ne condiziona la sua interpretazione, ovverosia "la normativa in questione è impermeabile da parte della normativa generale" perché, come afferma la Suprema Corte, "le norme recanti provvidenze in favore di profughi trovano la loro ragione d'essere nella tutela di esigenze diverse da quelle che riguardano programmi per il coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica".***Alloggi ex art.17 L.137/52- In riferimento a quanto sopra, si prende atto con favore della posizione assunta ufficialmente dalla stessa Regione Toscana, la quale, nella persona dell'Assessore Riccardo Conti, in una lettera del 27 giugno 2002(vedi all.2), indirizzata alle ATER, così si esprime in riferimento alla cessione degli alloggi ai profughi di cui agli articoli 1, 17 e 18 della L.137/52: "…..le complesse problematiche interpretative ed applicative inerenti la cessione degli alloggi….ai profughi…in particolare riguardo alla determinazione del prezzo di vendita degli stessi, sono state definite e risolte da ultimo dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21.02.2002, le cui disposizioni normative sono state esplicitamente approvate anche da parte della Regione Toscana, nel corso della relativa Conferenza Stato-Regioni."Continua la missiva invitando le ATER a dare applicazione alle disposizioni della Direttiva, nonché ad informare la Regione circa lo stato di attuazione della cessione di alloggi, sia di quelli di proprietà dello Stato, sia di quelli di proprietà dell'ATER.Si confida dunque, alla luce di quanto sopra riportato, che l'ATER di Firenze predisporrà contratti di vendita da ora in avanti, applicando il prezzo di "miglior favore" che l'art 45 comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n.388, in applicazione delle disposizioni di cui all'art 5 del decreto legge n.542/1996 (ossia le "condizioni di miglior favore") prevede per tutti gli immobili destinati ai profughi ed ai rimpatriati di cui alla predetta legge 137/52 e successive modificazioni.Per quanto poi concerne quegli alloggi ceduti a profughi fino ad oggi, ai quali non si sono applicate le condizioni di "miglior favore" di cui sopra, siamo certi che l'ATER e la Regione, troveranno le modalità più consone e celeri per restituire a coloro che hanno pagato un prezzo superiore la differenza che loro spetta.***Alloggi ex art.18 L.137/52- Avendo riguardo alla posizione della Regione ed a quanto sopra detto, ad ulteriore conferma del contenuto della Direttiva e di tutte le leggi di riferimento, non cessa di destare stupore e preoccupazione la posizione del Comune di Firenze, più volte espressa e ribadita di recente per iscritto dall'Assessore alla Casa Tea Albini.Preme ricordare che l'Amministrazione Comunale di Firenze si è sempre comportata come se gli immobili di via N. da Tolentino e via Magellano, ovverosia quelli che furono costruiti dallo Stato per i profughi e che appartengono alla proprietà demaniale, fossero stati suoi. Il Comune di Firenze, infatti, interpellato a tale proposito ufficialmente così rispondeva in data 24 settembre u.s."(vedi all. 3) Quelle case fanno parte del patrimonio ERP e come tale sono assoggettate ad una normativa regionale…..è il Comune che assegna gli alloggi del predetto comparto perché l'unico soggetto competente alla loro assegnazione ed alla eventuale revoca è il Comune…"Come evidente, il Comune di Firenze muove da un assunto giuridicamente infondato che non risulta derivante da un errore di interpretazione normativa - appare quantomeno anomalo che gli uffici comunali di supporto all'Assessore ed il Dirigente in prima persona non conoscessero la normativa di riferimento - bensì, come del resto è ammesso, dalla non volontà di tenere in considerazione le leggi nazionali e tantomeno la Direttiva del Governo. Infatti, a seguito della mozione presentata in data 18.04.2002, l'Assessore ha lasciato il suo pensiero in merito a questa vicende ed i suoi intendimenti, ad una risposta scritta (vedi all.4), la quale contiene affermazioni e considerazioni che, oltre ad essere giuridicamente infondate, appaiono offensive nei confronti dei profughi e del Governo e lasciano chiaramente intendere che non vi è la volontà di riparare agli errori commessi. L'Assessore ritiene infatti che alcuni "assegnatari di via N.da Tolentino e via Magellano, si sono anticipati, versando il prezzo di acquisto spontaneamente alla Banca d'Italia: si tratta di un bel gesto ma niente di più : è pacifico che il versamento spontaneo del prezzo non modifica lo status giuridico di assegnatari in locazione, e non inibisce alla P.A. l'esercizio dei propri poteri di controllo e sanzionatori, fino alla stipula dell'atto definitivo. Anzi, nel caso del Demanio, neppure l'atto è da ritenersi definitivo, perché impegna lo Stato solo dopo l'approvazione superiore".L'Assessore ritiene, dunque, che i profughi assegnatari degli immobili che lo Stato costruì per loro e che il legislatore nazionale decise che essi avrebbero potuto acquistare, "spontaneamente" hanno determinato loro il prezzo che dovevano versare e lo hanno versato su un conto della Banca d'Italia. Stupisce che l'Assessore non sappia che il Ministero delle Finanze inviò comunicazioni ad hoc nelle quali era scritto quanto dovevano pagare e in che modo effettuare il versamento del prezzo di cessione, ma ancor più sorprende che lo scriva. Anche " a naso", si comprende quanto assurdo sia lo scenario che l'Assessore descrive.Ed ancora una chiosa: l'Assessore insiste nell'affermare che l'esercizio dei poteri di controllo e sanzionatori competono al Comune, tralasciando "l'irrilevante" aspetto che si tratta di alloggi dello Stato e che quindi è il Demanio ad avere l'unica ed esclusiva voce in capitolo, a patto che non si ritenga che il Comune si possa permettere di occuparsi anche delle proprietà private…, ma questo darebbe luogo ad altro genere di riflessioni. L'Assessore, poi, si lascia andare a considerazioni che francamente appaiono istituzionalmente fuori luogo, oltre che giuridicamente insussistenti.Scrive: " notoriamente il Comune non c'entra in alcun modo, salvo per la promozione dell'iniziativa dell'ANCI contro questo ulteriore possibile scandalo amministrativo e sociale"Il Comune di Firenze definisce la vendita delle case agli aventi diritto – riconosciuti da leggi nazionali – uno scandalo, ed annuncia che l'ANCI nazionale di cui l'Assessore del Comune di Firenze è responsabile per il settore casa, prenderà posizione contro.Ogni commento sarebbe superfluo.Continua " L'ente direttamente interessato è l'ATER, la quale, sostenuta da ampio e documentato parere di Federcasa, non ha ritenuto di aderire ad un'interpretazione abnormemente estensiva della legge 388/2000…..L'ATER non ritiene che il quadro interpretativo sia sostanzialmente mutato a seguito della direttiva 21.02.2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri…..Per altri versi tale Direttiva avrebbe potuto costituire materia di riflessione e possibile ripensamento, se non fosse che l'impegno e la qualità, sul piano di approfondimento dottrinario della direttiva in parola si sono rivelate incomparabilmente inferiori a quello espresso da Federcasa sulla medesima materia".Come si vede, per il Comune di Firenze, la gerarchia delle fonti del diritto non ha valore.Secondo l'autorevole interpretazione (questa sì!) dell'Amministrazione fiorentina, le Direttive del Governo sono carta straccia, mentre i pareri di Federcasa hanno la valenza di leggi….!A questo punto, però, preme fare un inciso proprio in relazione alla posizione di Federcasa, citata come norma primaria.Il presidente di Federcasa, nonché presidente dell'Azienda Casa Emilia Romagna della provincia di Bologna, in data 25 giugno 2002 (vedi all. 5), in una missiva indirizzata al legale dei profughi di Bologna, fa riferimento alla sentenza del Tribunale di Bologna che ha dato ragione ai profughi anche per la determinazione del prezzo di vendita, ai sensi dell'art 1 comma 24 L.560/93, e si dichiara disponibile a restituire gli importi versati in eccedenza.Non sembrerebbe, a giudicare dal contenuto della missiva, che il presidente di Federcasa abbia opinioni discordanti da quelle del Governo, almeno da questa recente lettera non trapela. Forse, più semplicemente, al di là di quello che egli pensi, conformemente al suo ruolo ed al suo mandato, si adegua alle leggi vigenti dello Stato. Preoccupa che a Firenze qualcuno abbia questo strano concetto di "federalismo"! Ed ancora, L'Assessore ribadisce che " il Comune assegna gli alloggi del predetto comparto, che si rendono disponibili, sulla base delle graduatorie vigenti ERP……la legislazione regionale ha piena competenza sugli alloggi per profughi…". Una ripetizione del "credo" del Comune di Firenze traducibile nel "tutto mio, anche quello che non è".In questo quadro, certo non poteva mancare un'offesa alla storia di tutti coloro che hanno abbandonato le proprie terre ed i propri averi per sfuggire alle persecuzioni titine, scegliendo di restare italiani, e che l'Assessore, riferendosi al problema degli alloggi ancora non completamente risolto dopo 50 anni, definisce un problema di "sistemazione di qualche nipote di profugo della guerra mondiale".Infine, un'offesa diretta anche alla scrivente ed a tutti coloro che si sono occupati della vicenda insieme a me, ovverosia l'on. Riccardo Migliori ed il Sottosegretario On. Manlio Contento, che si traduce in queste sobrie parole " ..tutto questo movimento serve solo a proteggere alcuni decaduti che hanno perso le cause ed a non far perdere la faccia agli organizzatori dell'autoriduzione".Lasciamo ai fatti la replica alle opinioni dell'Assessore: da quando ci siamo iniziati ad occupare della vicenda – 1 anno fa – in via N.da Tolentino e via Magellano, il Demanio fiorentino ha predisposto più di 90 contratti di cessione. Le firme in calce al contratto sono del profugo titolare e del responsabile del demanio, ovvero di chi acquista e di chi vende, essendo proprietario. Dell'ente locale Comune non vi è traccia. Non vi può essere perché il Comune non ha niente a che fare con quegli alloggi, salvo il fatto, ancora irrisolto, che si è permesso di sfrattare famiglie e persone profughe – attestazione rilasciata dalla Prefettura con debito certificato – che, a suo dire, non avevano titolo, e, che, ha assegnato alloggi di quel comparto anche a persone che non risulta abbiano la qualifica di profugo.***A questo punto si reputa necessario rivolgere agli indirizzatari alcune domande ed investire anche loro delle preoccupazioni che da tale vicenda scaturiscono, pensando anche a quali potrebbero essere gli scenari futuri.- Se, come vero, quegli immobili sono stati costruiti dallo Stato per i profughi;- se, come vero, quegli immobili sono, come sono, di proprietà demaniale, cioè dello Stato;- se, come vero, quegli immobili erano e sono disciplinati, giustappunto, da leggi nazionali, cosi' come esplicitate in un'autorevole circolare dell'allora Presidente del Consiglio D'Alema ed in una Direttiva dell'attuale Presidente del Consiglio Berlusconi;- se, quindi, secondo quanto contenuto in questi riferimenti normativi, gli alloggi devono essere ceduti ai profughi, nei modi, termini e con prezzi indicati chiaramente;- se, conseguentemente, l'organo competente alla stipula dei contratti – come dimostrano i contratti sottoscritti – è il Demanio fiorentino al quale spetta verificare i requisiti necessari per alienare;- se il requisito principale è la qualifica-qualità di profugo, così come attestato dalla Prefettura;- se, infine, il Comune non aveva e non ha titolo per intervenire sulle assegnazioni e sugli sfratti, essendo detti immobili sottoposti a leggi speciali nazionali che ne prevedevano l'alienazione soltanto a profughi;1) Quale legittimità e titolo aveva il Comune di Firenze per sfrattare profughi che dovevano acquistare la casa e che ad oggi non l'hanno potuto ancora fare?2) E quale titolarità specifica nell'assegnare quegli alloggi a persone non profughe che ad oggi risulta siano assegnatari e alcuni anche proprietari?3) Per quale valido motivo le altre città italiane hanno già provveduto da tempo ad alienare gli alloggi ed è rimasta solo Firenze a perseverare in quest'atteggiamento?La presente viene inviata anche a seguito di una riunione convocata dal Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Manlio Contento, che si è tenuta a Roma, presso la Presidenza del Consiglio, presenti, fra l'altro, il Prefetto di Firenze e la Dirigente del Demanio di Firenze, con all'ordine del giorno la situazione fiorentina. In quella sede è stata evidenziata la posizione del Comune di Firenze, così come sostanziatesi nelle risposte dell'Assessore alla casa, e stigmatizzato l'illegittimo atteggiamento che l'ente locale continua a tenere.Le Autorità presenti, il Demanio in particolare, sono state invitate ad andare avanti con la stipula dei contratti assumendo come quadro normativo le leggi citate nella Direttiva e la Direttiva stessa.ConclusioniNel prendere atto con grande piacere dello specifico interessamento che il Governo ha avuto nei riguardi della situazione fiorentina e di come intenda fare tutto ciò che è in Suo potere per far sì che siano rispettate le leggi nazionali e la Direttiva della Presidenza del Consiglio, si ritiene opportuno e doveroso restare nell'ambito istituzionale e rivolgere un ultimo appello al Comune, invitandolo a revocare gli sfratti in essere onde consentire agli aventi diritto di vedere concretamente riconosciuto il loro diritto all'acquisto della casa, secondo le modalità ed i termini che il Demanio deciderà, così come le sue funzioni gli attribuiscono.Qualora il Sindaco e Presidente dell'ANCI, non intenda farlo, rifiutando implicitamente il rispetto della Direttiva del Governo e di ogni altra legge in essa richiamata, si prega di comunicarlo ufficialmente entro il corrente mese alla scrivente ed agli indirizzatari, al fine di far comprendere quali siano le intenzioni del Primo cittadino su questa vicenda e se egli confermi la posizione assunta dal suo Assessore alla casa insistendo quindi negli sfratti.Nell'auspicio che anche il Comune assuma un atteggiamento collaborativo, così come risulta la Regione abbia fatto, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.Il Consigliere ComunaleGaia Checcucci»(fn)