Antenne di telefonia cellulare, approvata all'unanimità la mozione della commissione ambiente. Lo Presti: «Un consistente passo in avanti nella lotta all'elettrosmog»

Un regolamento che elenchi le aree sensibili da proteggere e le modalità di installazione degli impianti di telecomunicazione. Individuazione di aree e infrastrutture di proprietà comunale per offrire ai gestori di telefonia mobile localizzazioni alternative rispetto a quelle attualmente esistenti e richieste. Revisione complessiva del regolamento edilizio per precisare le procedure di autorizzazione degli impianti di telefonia rafforzando quelle di valutazione preventiva del campo elettromagnetico prodotto. Sono alcune delle richieste contenute in una mozione che è questo pomeriggio è stata approvata all'unanimità dal consiglio comunale.«Questo atto - ha commentato il presidente della commissione ambiente e trasporti Alessandro Lo Presti - vuole dare un indirizzo politico preciso alla giunta per rafforzarla nella trattativa con i gestori per l'individuazione di siti pubblici alternativi dove far installare gli impianti di telefonia cellulare. La mozione impegna la giunta anche alla predisposizione di uno specifico regolamento comunale ed alla creazione di un gruppo tecnico che controlli i livelli di inquinamento elettromagnetico in città: con l'adozione di tutte queste misure la lotta all'elettrosmog farà sicuramente un consistente passo in avanti e si risponderemo alle richieste fatte da comitati cittadini».Nel documento si chiede anche «la definizione di parametri geometrici tra impianto ed edificato che evitino o minimizzino l'esposizione diretta della popolazione al cono di irraggiamento delle antenne», «di ricondurre la gestione amministrativa di tutte le autorizzazioni per gli impianti ad un unico ufficio a ciò esclusivamente dedicato», di «stabilire una sospensiva delle installazioni e delle autorizzazioni in fase di rilascio, consentendo esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, attivando a tal fine un tavolo di concertazione con le società che gestiscono i servizi di telefonia mobile» e la creazione di un «gruppo tecnico di valutazione per il monitoraggio costante dei livelli delle emissioni elettromagnetiche nella città». (fn)Questo il testo della mozione:Tipologia: Mozione del 4 dicembre 2003;Soggetto proponente: Commissione n.6;Oggetto: "Per promuovere una nuova regolamentazione per gli impianti di telefonia mobile e una prevenzione dell'inquinamento elettromagnetico".IL CONSIGLIO COMUNALERICORDA anzitutto come l'Amministrazione comunale di Firenze abbia dimostrato più volte attenzione al tema dell'impatto ambientale e della localizzazione degli impianti di telefonia mobile (SRB), come testimoniato dall'inserimento nel 1999 di specifiche norme nel Regolamento edilizio (art. 180 e allegato F), e dalle sospensive generali delle installazioni attuate nel 1999, nel 2001 e nel 2003;RICORDA altresì che lo stesso Consiglio comunale se ne è occupato ripetutamente sia per alcuni casi specifici, sia con l'organica Mozione n. 55/2001 "in merito ai problemi connessi con lo sviluppo di tecnologie che comportano la diffusione di campi elettromagnetici", di cui tuttora ritiene valide molte proposte;SOTTOLINEA l'incertezza normativa e regolamentare in materia determinata dal sovrapporsi di numerosi interventi legislativi, non sempre coerenti tra loro: dal DM Ambiente 10 settembre 1998, n. 381, alla Legge regionale 6 aprile 2000, n. 54, cui ha fatto seguito il regolamento attuativo approvato dal Consiglio regionale con la delibera 16 gennaio 2002, n. 12, annullata dal TAR della Toscana con la decisione n. 11 dell'11 dicembre 2002; dall'entrata in vigore della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, cui ha fatto seguito l'emanazione del DPCM 8 luglio 2003 con cui sono stati fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall'esposizione a campi elettromagnetici (tra 100 kHz e 300 GHz); dall'adozione del Decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, di cui tuttavia è stata dichiarata l'illegittimità dalla Corte costituzionale con la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, all'adozione del Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che ha riordinato le procedure autorizzatorie (in particolare con gli artt. 86, 87, 88 e 89);PRENDE ATTO come le più recenti pronunzie giurisdizionali (decisione del TAR Toscana n. 11/2002, sentenze della Corte Costituzionale n. 303/2003, n. 307/2003 e n. 331/2003) abbiano richiamato lo Stato, le Regioni e gli Enti locali al rispetto di alcuni principi fondamentali:• è attribuita allo Stato la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità intesi come i valori di campo definiti ai fini della ulteriore progressiva "minimizzazione" dell'esposizione (art. 4, comma 1, lettera a, della Legge n. 36/2001), mentre è attribuita alle Regioni l'indicazione dei criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni (art. 3, comma 1, lettera d, n. 1, e art. 8, comma 1, lettera e, della Legge n. 36/2001);• "la fissazione a livello nazionale dei valori soglia (avvenuta con il DM n. 381/1998 e il DPCM 8.7.2003), non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l'impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al paese, nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto dell'energia e di ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato" (Corte Cost. n. 307/2003);• circa le discipline localizzative e territoriali degli impianti, ha pieno vigore "l'autonoma capacità delle Regioni e degli Enti locali di regolare l'uso del proprio territorio, purché, ovviamente, criteri localizzativi e standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli stessi" (Corte Cost. n. 307/2003), essendo per di più illegittima la previsione del non più vigente D.Lgs. 198/2002 che stabiliva per tali infrastrutture la totale compatibilità con qualsiasi destinazione urbanistica e la loro realizzabilità in ogni parte del territorio comunale anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento (Corte Cost. n. 303/2003);• la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale della installazione degli impianti in questione "afferisce alla disciplina dell'uso del territorio, e non contrasta con alcun principio fondamentale della legislazione statale" (Corte Cost. n. 307/2003);• la previsione di "aree sensibili" individuate in modo tassativo e non generico (si veda la Legge regionale n. 54/2000, artt. 3 e 4) è legittima, ha "l'unico scopo di fondare la previsione di localizzazioni alternative, cioè un tipo di misura che, fermo restando il necessario rispetto dei vincoli della programmazione nazionale delle reti e della pianificazione del territorio, rientra appieno nella competenza regionale in tema di governo del territorio", e "non prelude dunque alla fissazione di valori soglia diversi e contrastanti con quelli fissati dallo Stato, ma attiene e può attenere solo alla indicazione di obiettivi di qualità non consistenti in valori di campo, ma in criteri di localizzazione, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni all'utilizzo della miglior tecnologia disponibile" (Corte Cost. n. 307/2003). In particolare è legittima la possibilità di inibire l'installazione di tali impianti "in corrispondenza delle aree sensibili", criterio che "comporta la necessità di una sempre possibile localizzazione alternativa, ma non è tale da poter determinare l'impossibilità della localizzazione stessa", mentre a tale concetto non può ricondursi un divieto espresso in termini di distanza arbitrariamente fissata "che, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, potrebbe addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, trasformandosi così da criterio di localizzazione in limitazione alla localizzazione" (Corte Cost. n. 331/2003);CONSIDERA con preoccupazione il fatto che la richiamata e contraddittoria produzione normativa abbia coinciso con il tumultuoso svilupparsi del settore della telefonia mobile (a Firenze risultano installate e attive 200 SRB, mentre sarebbero diverse decine le richieste di autorizzazione pendenti), determinando un clima di confusione e una forte percezione di allarme tra la cittadinanza;PRENDE ATTO dei primi risultati che emergono dalle misure effettuate nel 2003 dal Centro Ecologia dell'Habitat sas per conto dell'Amministrazione comunale;RICORDA che la normativa nazionale e regionale risulta non compiutamente attuata non avendo lo Stato e la Regione adottato (od avendo adottato atti successivamente annullati in sede giurisdizionale) i numerosi regolamenti di loro competenza, cui quindi conformare l'azione regolamentare del Comune (Legge n. 36/2001, art. 4, 5 e 8; Legge regionale n. 54/2000, art. 4), da recepire in uno specifico "regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici" (Legge n. 36/2001, art. 8, comma 6) ed inserire le competenze già attribuite con la Legge regionale n. 54/2000, art. 6;RITIENE necessario e urgente procedere alla revisione della regolamentazione comunale in materia al fine di adeguarla alla normativa vigente, come risulta dalla lettura combinata delle recenti disposizioni statali, regionali e giurisdizionali in materia, ripristinando certezza circa le procedure autorizzatorie e di controllo, le doverose garanzie circa il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico posti a tutela della salute dei cittadini, nell'ambito di una rinnovata capacità di pianificazione territoriale che favorisca, peraltro, la partecipazione dei cittadini in un clima di maggiore fiducia e sicurezza;IMPEGNA IL SINDACO1) Alla redazione di un apposito Regolamento localizzativo in cui individuare le aree sensibili da proteggere e le modalità di installazione degli impianti di telecomunicazione (ed in particolare le SRB), da approvarsi da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del DLgs 267/2000 e dell'art. 8, comma 6 della Legge 36/2001, secondo i seguenti criteri generali:a) Individuazione di aree e infrastrutture di proprietà comunale con l'obiettivo primario di offrire ai gestori di telefonia mobile localizzazioni alternative per le SRB, rispetto a quelle, attualmente esistenti e richieste, poste in corrispondenza delle aree sensibili tassativamente indicate,b)Definizione di parametri geometrici (altezza e distanza) tra impianto ed edificato che evitino o minimizzino l'esposizione diretta della popolazione al cono di irraggiamento delle SRB;2) A sottoporre a revisione complessiva il Regolamento edilizio vigente (art. 180 e Allegato F) al fine di precisare le procedure autorizzatorie delle SRB e rafforzando le procedure di valutazione preventiva del campo elettromagnetico prodotto;3) A ricondurre la gestione amministrativa di tutte le autorizzazioni per le SRB in capo ad un unico ufficio a ciò esclusivamente dedicato, anzitutto in grado, anche avvalendosi dell'Ente di controllo (ARPAT), di realizzare e tenere costantemente aggiornata una ricognizione puntuale delle installazioni esistenti, di quelle già attive e di quelle programmate, ricostruendo per ognuna l'iter autorizzativo nonché l'esito dei controlli strumentali già effettuati, al fine di garantire il rispetto dei limiti di esposizione vigenti (DM n. 381/1998 e DPCM 8.7.2003);4) A stabilire, nelle more dell'approvazione definitiva del Regolamento di cui al punto 1, una sospensiva delle installazioni e delle autorizzazioni in fase di rilascio, consentendo esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle SRB attive al momento dell'approvazione della presente mozione, attivando a tal fine un tavolo di concertazione con le società che gestiscono i servizi di telefonia mobile;5) Ad acquisire il parere dell'ARPAT e della ASL 10 in relazione agli atti indicati nei punti 1 e 2;6) A creare un Gruppo Tecnico di valutazione per il monitoraggio costante dei livelli delle emissioni elettromagnetiche nella città di Firenze;7) A presentare a questo Consiglio gli atti indicati nei punti 1 e 2 entro 90 giorni dall'approvazione della presente mozione;8) A sollecitare, nell'ambito del Comitato provinciale di cui all'art. 17 della LR n. 66/1995, il potenziamento ed il relativo finanziamento delle funzioni di controllo e di prevenzione demandate all'ARPAT nel settore dell'inquinamento da campi elettromagnetici, anche ai sensi dell'art. 5 della stessa legge.Il Presidente(Alessandro Lo Presti)