Alessandri (AN): "individuare al più presto la localizzazione del centro di permanenza temporanea"

"È necessario avviare rapidamente delle consultazioni tra i vari Enti Locali per individuare e costituire il Centro Temporaneo di Permanenza, previsto dalla passata Legge Turco – Napolitano e ripresa dalla Bossi - Fini".È quello che chiede il consigliere comunale di Alleanza Nazionale Stefano Alessandri."È impensabile – ha proseguito Alessandri – cercare di risolvere il problema delle espulsioni e della permanenza di extracomunitari clandestini senza tener conto della mancanza di un centro temporaneo di permanenza. Molto spesso, infatti, le stesse Questure sono impossibilitate a rendere effettivi i decreti di espulsione perché di fatto mancano le strutture previste".In particolare il comma 1 dell'art. 14 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo) prevede che quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione (perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari sulla sua identità o nazionalità o all'acquisizione di documenti di viaggio o per l'indisponibilità di un vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo), il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con apposito decreto ministeriale."Il comma 5-bis del medesimo art. 14 introduce, a sua volta, un'«eccezione all'eccezione» – continua Alessandri – stabilendo che quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea ovvero siano trascorsi i termini massimi di permanenza, suscettibili di arrivare sino a sessanta giorni, senza che l'espulsione sia stata eseguita, il questore ordina con provvedimento scritto allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. Tutto questo avviene in maniera sistematica nella nostra provincia proprio in virtù del fatto che manca un centro di permanenza temporaneo. Ne consegue chiaramente che sono pochissimi coloro che si allontanano dal territorio italiano autonomamente in virtù del provvedimento scritto del questore ma al contrario permangono sul territorio (compiendo un ulteriore reato).""Preso atto altresì – ha concluso il consigliere di AN – che la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale riferite all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo) sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 97 della Costituzione, occorre intervenire rapidamente nel rispetto del binomio legalità-solidarietà per non vanificare gli enormi sforzi delle Forze dell'Ordine ed al tempo stesso per garantire maggiore sicurezza ai cittadini." (uc)