Assunzione di lavoratori stranieri, l'assessore De Siervo al sottosegretario Sestini: "Resistenze dei datori di lavoro per la dichiarazione sulla conformità dell'abitazione ai parametri di legge"
Il 25 febbraio scorso è entrato infatti in vigore il Decreto 334/04, il Regolamento Attuativo della legge "Bossi-Fini". Secondo questo decreto, fra le altre cose, ogni datore di lavoro che intende assumere alle proprie dipendenze uno straniero deve garantire per il nuovo assunto un alloggio "idoneo", cioè sufficientemente grande e non sovraffollato. Secondo le tabelle in vigore per la Toscana, un immigrato che abita da solo, o con il proprio coniuge, dovrà disporre di un appartamento di almeno 45 metri quadri, 65 se è presente un altro familiare, e 95 con altri coinquilini.Se il datore di lavoro non può o non vuole offrire tale garanzia, non si può procedere alla stipula del "contratto di soggiorno" (cioè lo speciale contratto di lavoro per gli stranieri, introdotto dalla legge "Bossi-Fini"), e conseguentemente lo straniero non può rinnovare il proprio permesso di soggiorno.Tali norme, a quattro mesi dall'entrata in vigore, difficilmente sostenibili sul piano operativo, hanno suscitato una presa di posizione che hanno prodotto alcuni risultati.Nella modulistica ufficiale predisposta dal Governo, al fine di essere adottata dagli sportelli unici dell'immigrazione, è stata effettuata una differenziazione fra le richieste di assunzione che riguardano i primi ingressi dall'estero dei lavoratori stranieri e quanto invece si riferisce a lavoratori stranieri già in possesso di permesso di soggiorno, che intendono rinnovare. Per questi ultimi si ritiene sufficiente, per la stipula del contratto di soggiorno, di una dichiarazione, da parte del datore di lavoro, di sussistenza di una sistemazione alloggiativa sulla base dei parametri di legge, fermo restando l'obbligo da parte del datore di lavoro di garantire un alloggio ove non esistente.Secondo l'assessore all'accoglienza e integrazione Lucia De Siervo, che ha inviato una lettera al sottosegretario del Welfare Maria Grazia Sestini, "Le interessanti modifiche apportate alla modulistica attenuano, attraverso la dicitura " sussistenza" di una sistemazione alloggiativa, (rimane l'obbligo da parte del datore di lavoro di garantire un alloggio se non esistente), le responsabilità del datore di lavoro connesse al reperimento di un alloggio"."Però, nel medesimo modello, in altra parte - commenta l'assessore De Siervo - sembra che ciò non sia confermato. Stiamo infatti rilevando da parte delle categorie imprenditoriali e da singoli datori di lavoro, notevoli resistenze alla dichiarazione firmata dal datore di lavoro sulla conformità dell'abitazione ai parametri di legge"."In altre parole, pochi sono i datori di lavoro che firmano tale dichiarazione senza la prova del certificato di idoneità prosegue l'assessore - certificato che, in questo caso, e con queste modalità, pare non del tutto obbligatorio, come recita la circolare: «
a richiesta dello Sportello Unico per l'Immigrazione sarà esibita la relativa certificazione rilasciata dal Comune o dalla Asl ovvero la domanda diretta ad ottenerla»".A questo punto l'assessore De Siervo ritiene opportuno un chiarimento per un possibile superamento "Di questa problematica che sta creando difficoltà, talvolta insormontabili, da un lato al mantenimento del posto di lavoro e dall'altro al rinnovo di molti permessi di soggiorno". (pc)