Martedì e giovedì tornano le targhe alterne. L'assessore Del Lungo: "Abbiamo anticipato l'ordinanza per informare meglio i cittadini"

Dalla prossima settimana, per il superamento delle concentrazioni del PM10 (le polveri sottili) nell'aria, viene ripristinato il provvedimento della circolazione a targhe alterne in tutto il territorio comunale.Il martedì resteranno fermi i veicoli privati con targa pari ed il giovedì quelli con targa dispari.Il provvedimento, dalle 9,00 alle 17,00 scatta martedì prossimo e resterà in vigore sino al 28 aprile, compreso.Deroghe per le auto con almeno tre persone a bordo, per i veicoli elettrici, a metano e a gpl.Restano in vigore gli altri provvedimenti di regolamentazione del traffico urbano."Abbiamo adottato ora l'ordinanza delle targhe alterne, prima del raggiungimento del 35° giorno di superamento delle concentrazioni del PM10, per dare modo alla Polizia Municipale di predisporre la necessaria segnaletica e per consentire ai cittadini di essere adeguatamente informati sul provvedimento – ha spiegato l'assessore all'ambiente Claudio Del Lungo –. Abbiamo confermato quello che già era stato detto recentemente in conferenza stampa e cioè che presumibilmente il provvedimento sarebbe scattato il 22 febbraio in concomitanza del superamento del 35° giorno di concentrazioni del PM10".Infatti, secondo i dati rilevati dall'ARPAT, fino a ieri sono stati 33 i giorni di superamento del PM10 dall'inizio dell'anno.Dopo l'ultima ordinanza, riepiloghiamo tutti i provvedimenti in vigore a partire da lunedì prossimo.Targhe alterne dal 22 febbraio al 28 aprile, il martedì ed il giovedì dalle 9,00 alle 17,00. Il martedì si fermano i veicoli con targa pari ed il giovedì quelli con targa dispari.I veicoli EURO ZERO, nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì non circolano dalle 8,00 alle 19,00.Si tratta di autovetture alimentate a benzina e diesel (M1) immatricolate prima del 1/01/1993, ad eccezione di quelle conformi alla direttiva 91/441/CEE. Ciclomotori a 2, 3 ruote non omologati in conformità alla direttiva 97/24/CE. Autoveicoli a benzina e diesel destinati al trasporto merci fino a 3,5 t (N1) immatricolati prima del 1/10/1994, ad eccezione di quelli conformi alle direttive 91/441/CEE o 93/59/CEE.I veicoli EURO 1 (sino al prossimo 27 aprile) non circolano il mercoledì dalle 8,00 alle 19,00. Sono esentate le autovetture con almeno tre persone a bordo (car pooling).Si tratta di autovetture alimentate a benzina e diesel (M1) immatricolate prima del 1/01/97 (EURO 1), ad eccezione di quelle conformi alla direttiva 94/12/CE o 96/69CE.I provvedimenti non si applicano ai motocicli (cilindrata superiore ai 50cc), ai veicoli destinati al trasporto merci fino a 3,5 t, agli EURO 1 e alle categorie EURO superiori, ai veicoli destinati al trasporto merci sopra 3,5 t, alle autovetture EURO 2, EURO 3 ed EURO 4, ai minibus (oltre 9 posti compreso il conducente, inferiori ad una massa complessiva di 5 t), ai bus (oltre 9 posti compreso il conducente, con massa complessiva superiore a 5 t).Restano in vigore le consuete deroghe e per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al numero verde 800/055055.Obiettivo principale di questi provvedimenti è di ridurre le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti derivanti dalla combustione dei motori degli autoveicoli, poiché il traffico urbano è oggi la principale fonte di inquinamento atmosferico in città, maggiore anche delle emissioni degli impianti di riscaldamento e delle attività produttive. (uc)Alleghiamo il testo dell'ordinanza che stabilisce la circolazione a targhe alterne.Numero: 2005/00121Del: 16/02/2005Esecutiva da: 16/02/2005Proponente: Direzione Ambiente,Posizione Organizzativa (P.O.) Fonti inquinamentoOGGETTO:Divieto di transito a targhe alterne: periodo febbraio - aprile 2005IL SINDACOPreso atto che con precedente ordinanza n° 1049 del 13/12/2004 successivamente modificata con ordinanza n° 40 del 20/01/2005 sono stati istituiti divieti programmati al transito veicolare nel territorio comunale, che prevedono il divieto di transito nel centro abitato di Firenze e del Galluzzo, con orario 8.00 – 19.00, nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, a specifiche categorie di veicoli;Visti i risultati dei rilevamenti sino ad oggi effettuati da Arpat, che evidenziano già per il Materiale Particolato (PM10) numerose giornate di superamento del valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana previsto dal Decreto 2 aprile 2002, n. 60;Tenuto conto della necessità di individuare ulteriori provvedimenti di limitazione alla circolazione con la finalità di ridurre ulteriormente le emissioni da traffico urbano, con particolare riguardo al PM 10, rafforzando i provvedimenti istituiti con ordinanza n°1049/2004;Ritenuto pertanto necessario, fermi restando i divieti già stabiliti con ordinanza n. 1049/2004, adottare il divieto di transito a targhe alterne per quelle autovetture non soggette ai divieti previsti dall'ordinanza medesima;Visti gli art.li 34 e 81 del vigente Statuto del Comune di Firenze;Visto il D.Lgs. 267/00;Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, con i quali si da facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;ORDINA1) Ferme restando le disposizioni stabilite con precedente ordinanza 1049 del 13/12/2004, così come modificata con ordinanza n° 40 del 20/01/2005, e ad integrazione delle stesse, che dal 22 Febbraio al 28 Aprile 2005 compresi, con orario 9.00 - 17.00, nelle aree del centro abitato di Firenze e del Galluzzo, sia istituito per tutte le autovetture immatricolate dopo il 1 gennaio 1993, o comunque conformi alle direttive 91/441 e successivi aggiornamenti, il divieto di transito a targhe alterne con le seguenti modalità:I) il giorno MARTEDI, è vietata la circolazione alle autovetture con targa pariII) il giorno GIOVEDI è vietata la circolazione alle autovetture con targa dispari2) Sono esonerate dai divieti di transito stabiliti con la presente ordinanza le seguenti autovetture:a) con alimentazione elettrica, o ibrida (motore elettrico e termico);b) con alimentazione a metano o a GPL, o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl);c) dei possessori di contratto di acquisto relativo ad una autovettura con alimentazione ibrida (motore elettrico e termico), a metano, GPL o bifuel (benzina – metano, benzina – GPL). Il contratto relativo deve essere esibito a richiesta e deve indicare la data di consegna non superiore a 90 giorni;d) in servizio delle Forze di Polizia, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile in servizio di emergenza e di soccorso, delle Forze Armate, delle Poste, della Regione e degli Enti Locali;e) di Infermieri in turno di reperibilità; delle pubbliche Assistenze, in servizio di assistenza o infermieristico, di Associazioni e Imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale per il Comune (con le modalità di cui al successivo comma 3, titolo autorizzatorio), autovetture con Medico a bordo in possesso del tesserino dell'Ordine dei Medici;f) al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della Strada;g) in possesso dell'Attestato di storicità o del Certificato di Identità/ Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo che partecipano a manifestazioni regolarmente autorizzate dagli organi competenti, che si svolgono anche al di fuori del territorio comunale. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;h) dei commercianti ambulanti limitatamente alla fascia oraria 13.30 – 14.30 previa esibizione dell'autorizzazione al commercio su area pubblica;i) impegnate per particolari o eccezionali attività a discrezione degli Agenti di Polizia Municipale, con le seguenti modalità: il personale di Vigilanza autorizzerà verbalmente il transito dando comunicazione radio alla Centrale Operativa; inoltre in presenza sempre di particolari o eccezionali attività, qualora queste emergessero nei giorni antecedenti il provvedimento, le U.O.T. della Polizia Municipale potranno rilasciare apposito nullaosta per la circolazione indicando gli estremi del veicolo, l'orario e il tragitto;j) per il trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite specialistiche, terapie ed analisi, in possesso della relativa certificazione medica (con le modalità di cui al successivo comma 3 titolo autorizzatorio);k) del personale di Aziende Ospedaliere e Società di trasporto pubblico, il cui turno montante e/o smontante, coincide con la mancanza del trasporto pubblico limitatamente al percorso casa- lavoro, (autorizzazione valida per un massimo di 30 minuti), con le modalità di cui al successivo comma 3l) con almeno tre persone a bordo (car pooling);m) in servizio per pubblica utilità appartenente ad aziende che effettuano, limitatamente agli interventi urgenti, manutenzione dei servizi essenziali quali gas, acqua, energia elettrica, telefonia, pubblica illuminazione e segnaletica attrezzati per il pronto intervento;n) al servizio di magistrati e del personale impegnato presso gli uffici giudiziari, che sono già autorizzati ad entrare nella ZTL, limitatamente al percorso per raggiungere le sedi giudiziarie;o) al seguito di eventi civili o religiosi (con le modalità di cui al successivo comma 3, titolo autorizzatorio);p) scuolabus, Taxi e Autovetture da Noleggio con conducente;q) dei giornalisti muniti di contrassegno in regola con l'ordinanza che disciplina la ZTLr) appartenenti ad Istituti di Vigilanza Privata;s) dirette o provenienti da Autorimesse o Alberghi, intestate a proprietari residenti al di fuori della Provincia di Firenze (con le modalità di cui al successivo comma 3, titolo autorizzatorio);t) immatricolate per uso promiscuo, ad esclusione di quelle appartenenti alla categoria coupé e decappottabile, intestate a ditte o a titolari e soci di attività commerciali, artigianali o industriali, ed utilizzate per lavoro, per il trasporto di merce o attrezzatura di lavoro (con le modalità di cui al successivo comma 3, titolo autorizzatorio);u) di agenti di commercio muniti di tesserino di iscrizione alla CCIA o altra dichiarazione dell'azienda da cui dipendono (rappresentanti di commercio, informatori medico-scientifici, venditori/ dimostratori, agenti immobiliari, assicurativi e pubblicitari) ;v) che si rechino a prelevare gli alunni degli asili nido, della scuola materna ed elementare per un tempo massimo di 30 minuti (con le modalità di cui al successivo comma 3 titolo autorizzatorio);w) del personale con qualifica di Polizia Giudiziaria diretti ed in uscita dalla sede di lavoro, previa esibizione della tessera di appartenenza al relativo Corpo;x) di Sindaci, di componenti di Giunte e Consigli Regionali, Provinciali e Comunali, che transitino per motivi istituzionali anche con auto propria;3) Accertamento del titolo autorizzatorio:a) il titolo autorizzatorio dei soggetti previsti dai punti e, j, k, o, s, t, v, sarà dato da una autocertificazione (in carta libera) che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre che la motivazione del transito che dovrà essere mostrata ogni qualvolta le autorità preposte al controllo ne facciano richiesta.b) Il titolo autorizzatorio dei soggetti di cui al punto k) è dato dall'autocertificazione di cui sopra, integrata dall'indicazione dell'orario di servizio.4) IN DEROGA al divieto di transito veicolare di cui al punto 1, sono normalmente aperti alla circolazione veicolare gli itinerari interni ai centri abitati di Firenze e del Galluzzo già indicati nell'ordinanza n 1049 del 13/12/2004;La Direzione Mobilità è incaricata della esecuzione della presente ordinanza.Gli Agenti di Polizia Giudiziaria, ed a chi altro spetti, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.