«Cambiare il testo unico su salute e sicurezza»: risoluzione sottoscritta da consiglieri di maggioranza e opposizione
Una risoluzione che impegna il sindaco «ad intervenire presso il governo affinché sia ritirata la proposta di testo unico su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro» è stata presentata da Nicola Rotondaro e Luca Pettini (Comunisti Italiani), Lavinia Balata Orsatti (Margherita), Monica Sgherri, Anna Nocentini e Leonardo Pieri (Rifondazione Comunista), Gianni Amunni e Susanna Agostini (DS) e Gianni Varrasi (Verdi).«Questo testo – scrivono i firmatari del documento - presenta varie modifiche che, se approvate, introdurrebbero una chiara diminuzione dell'efficacia delle attuali norme sulla sicurezza sul lavoro in termini sia di incentivazione che di prescrizione e deterrenza delle sanzioni e che potrebbero produrreinaccettabili diminuzioni delle condizioni oggettive di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro». (fn)Questo il testo della risoluzione:Tipologia: risoluzioneProponenti: Luca Pettini, Nicola Rotondaro, Lavinia Balata, Monica Sgherri, Anna Nocentini, Leonardo Pieri, Gianni Amunni, Susanna Agostini, Giovanni Varrasi.Oggetto: Sicurezza nei luoghi di lavoro, preoccupazione per lo schema di Testo Unico su salute e Sicurezza licenziato dal Governo in data 18 novembre 2004.IL CONSIGLIO COMUNALEPreso atto che in data 18 novembre 2004 il Governo ha licenziato lo schema di Testo Unico su Salute e Sicurezza, in attuazione della delega conferitagli dall’art. 3 della legge di semplificazione 2003 e che lo schema di decreto, dopo il varo da parte del Consiglio dei Ministri, seguirà il suo iter “negoziato” con le parti sociali, Conferenza Stato/Regioni, Parlamento per essere poi varato in via definitiva da un secondo consiglio dei Ministri in primavera, essendo il termine per l’emanazione definitiva prorogato al 30 giugno 2005.Considerata positivamente la volontà di pervenire ad un testo unico su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in modo da unificare tutte le leggi nazionali e le direttive europee in materia.Valutato però con preoccupazione che il testo licenziato presenta varie modifiche che, se approvate, introdurrebbero una chiara diminuzione dell'efficacia delle attuali norme sulla sicurezza sul lavoro in termini sia di incentivazione che di prescrizione e deterrenza delle sanzioni e che potrebbero produrreinaccettabili diminuzioni delle condizioni oggettive di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoroConstatato in particolare che:1.Viene svuotato l’obbligo di garantire in ogni luogo di lavoro le misure di tutela più efficaci e aggiornate secondo il progresso tecnico-scientifico (obbligo inserito addirittura fin dal legislatore del 1942 – Art. 2087 del Codice Civile) sostituito dalla possibilità di realizzare SOLO le misure tecniche,organizzative e procedurali concretamente attuabili nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni in quanto generalmente utilizzate.2.L’obbligo di “VALUTARE TUTTI I RISCHI” secondo criteri ovviamente completi e controllabili dagli Organi di vigilanza, (derivante dalla Direttiva 391 del 1989, recepito con l’Art. 4 del D.Lgs. 626/94) viene sostituito con una indicazione di “La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità.3.Il Documento di valutazione di “TUTTI” i rischi può essere redatto in forma semplificata ulteriormente (rispetto al punto precedente) nella maggior parte delle aziende italiane (cioè in TUTTE le aziende industriali e artigiane fino a 50 dipendenti, di agricoltura e zootecnia fino a 10, della pesca fino a 20, e in TUTTE le altre fino a 200 dipendenti)4.Facendo venire meno ogni prerogativa della Pubblica Amministrazione e, addirittura ogni vincolo di terzietà degli Organismi che definiscono le norme e gli standard, la “semplificazione” può essere realizzata sulla base di indicazioni fornite dagli Enti bilaterali (che pertanto diventeranno “alternativi” alle indicazioni dell’UE, dello Stato e dei suoi Istituti/Enti, delle Regioni, delle ASL e degli stessi Enti formatori, come ISO, UNI, CEI, ecc.)5.La proposta di T.U. prevede di NON computare gran parte dei lavoratori con contratti atipici nel novero dei lavoratori da cui discende la possibilità di redigere un documento di valutazione dei rischi in forma semplificata (oltre che per altri obblighi), portando ad oltre il 90% le aziende che potranno utilizzare la riduzione degli obblighi previsti dalla nuova proposta6.Scompare l’obbligo sanzionato (e controllabile dalle ASL) di “definire un programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza” definito dall’Art. 4 del D.Lgs. 626/94, sostituito da una misura generale di tutela (NON sanzionata) di “programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro” (art. 6, lettera d) della proposta di Testo Unico).7.Vengono abrogate molte norme in vigore dagli anni 1955-56 e tutt’ora valide, mediante la loro trasformazione in “norme di buona tecnica” o di “buone prassi”, quindi NON SANZIONABILI, tra esse il D.P.R. n. 547/55 (Norme contro gli infortuni), il D.P.R: n. 303/56 (Norme sull’Igiene sul lavoro), il D.P.R. n. 164/56 (sulla prevenzione dei rischi in edilizia) norme la cui violazione è causa degli infortuni tra i più gravi e mortali (cadute dall’alto), ecc.8.Per quanto riguarda le sanzioni amministrative o meramente pecuniarie, manca una disciplina moderna ed aggiornata che ne consenta una reale effettività.9.A ciò si aggiunge la riesumazione di un obsoleto istituto della “disposizione”, divenuta inutile specialmente dopo il decreto 758/94, più che mai negativo, almeno nella forma in cui viene prospettato, perché introduce meccanismi complicati e certamente negativi ai fini dell’efficacia e prontezza degli interventi.10.Diventa difficile la verifica e la conseguente sanzionabilità della violazione degli obblighi connessi alla valutazione dei rischi e all’attuazione delle misure di prevenzione , da parte degli Organi di vigilanza.11.Viene eliminato l’obbligo di effettuare una “riunione periodica” in tutte le aziende fino a 15 dipendenti (o oltre i 15 se presenti lavoratori con contratti atipici – v. punto 3)12.Il ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene fortemente ridimensionato fino alla scomparsa del diritto all’accesso e alla consegna del Documento di valutazione dei rischi, come pure scompaiono il diritto degli RLS di accedere al registro infortuni, il diritto di richiedere, nelle piccole aziende, la riunione periodica e il diritto alla consultazione sulla formazione dei lavoratori. Mentre gli RLS sono tenuti al rispetto del segreto industriale per quanto riguarda la valutazione dei rischi.13.La Formazione di “ciascun” lavoratore da “adeguata e sufficiente” nei confronti di “tutti” i rischi diventa “commisurata alle risultanze della valutazione dei rischi (che, come sopra ricordato, può essere effettuata in forma semplificata)14.La Sorveglianza sanitaria, oggi obbligatoria su tutti i rischi previsti dalla vigente legislazione, diventa obbligatoria SOLO nei casi previsti dal nuovo decreto (verrebbe perciò eliminata nei confronti di rischi quali i movimenti ripetitivi, il Mobbing, lo Stress, il Burnout)15.E’ previsto che l’attuazione del provvedimento avvenga senza oneri per la P.A., previsione che da sola indica quali siano i possibili “avanzamenti” della prevenzione, visto che la P.A. è essa stessa “datore di lavoro” e quindi dovrà attuare il provvedimento anche in tutti i luoghi di lavoro ove vi siano propri dipendenti16.Nell’attuazione delle misure generali di tutela il datore di lavoro non è tenuto a consultare e a far partecipare il lavoratori e i loro rappresentanti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. La stessa definizione di datore di lavoro rispetto agli obblighi posti a suo carico risulta essere fortemente ridimensionata: il datore di lavoro può infatti delegare ai propri dirigenti compiti, funzioni e responsabilità. Questi ultimi rispondono in proprio una volta che è stato loro affidato l’incarico.Considerato pertanto che la “proposta preliminare” di Testo Unico approvata dal Governo sia socialmente inaccattabile, visto anche la tuttora non completa applicazione della normativa attualmente vigente ed il drammaticamente alto numero di incedenti sui luoghi di lavoro che caratterizza l'Italia in generale e la Toscana in particolare e che testimonia della necessità non certo di diminuire le tutele ed i controlli, ma semmai di aumentarli e potenziarli;Vista la presa di posizione fortemente preoccupata espressa pubblicamente da molte associazioni di operatori della prevenzione, associazioni di consumatori, sindacati e singoli cittadini;IMPEGNA IL SINDACO1.ad intervenire presso il Governo affinché sia ritirata la proposta di testo unico e comunque sia riscritta secondo i seguenti criteri:•valore di legge di tutte le norme antinfortunistiche e di protezione;•sanzione penale per le infrazioni alle norme del decreto;•piena centralità del lavoratore come figura soggetto di diritto delle norme di tutela e quindi potenziamento del ruolo degli R.L.S.•piena applicazione delle norme alle figure precarie (compresi borsisti, stagisti, co.co.co, studenti etc.)•Piena responsabilizzazione della figura del datore di lavoro;•Obbligo della valutazione di tutti i rischi per tutte le aziende;•potenziamento dei meccanismi e degli organi di controllo;•obbligo di adozione della migliore tecnologia disponibile.•Affermazione del principio di responsabilità sociale e di responsabilità amministrativa delle imprese2.a richiedere alla Regione Toscana, che sarà consultata nell'iter di approvazione della legge, di far valere i principi sopra espressi;3.a far pervenire copia di questa Risoluzione ai parlamentari eletti nella provincia di Firenze.