Multe da telepass, Checcuci (AN): «Violate anche le norme costituzionali»
«Se il Comune ritiene di avere il diritto di violare norme costituzionali e statali, abbia almeno il coraggio di richiedere espressa autorizzazione, ovvero l'omologa occorrente, per essere legittimato ufficialmente a effettuare multe la dove non si può per legge». E' quanto ha dichiarato la consigliera di Alleanza Nazionale Gaia Checcucci dopo il deposito delle motivazioni con le quali un giudice di pace ha annullato alcune contravvenzioni elevate dal sistema delle porte telematiche a chi percorreva le corsie preferenziali.«La sentenza ha spiegato Gaia Checcucci stabilisce che "è ora indubbio e risulta documentalmente dagli atti che il Comune di Firenze ha ottenuto la sola autorizzazione dal Ministero competente all'utilizzo dei telepass nella zona ZTL, e non l'ha ottenuta invece per l'accertamento delle violazioni riguardo alla illegittima percorrenza delle corsie preferenziali" e che "appare pertanto di tutta evidenza che se il Comune di Firenze è stato autorizzato all'esercizio delle porte telematiche, è stato autorizzato a tale utilizzo solo per quanto riguarda la sorveglianza dell'accesso al centro storico, e non certo per la rilevazione della violazione di cui all'art 7, comma 1 e 14 del C.d.S., cioè per la circolazione su corsie riservate ad altri veicoli"».«Da tempo ha ricordato la consigliera di Alleanza Nazionale ripeto che le multe effettuate nelle corsie cosiddette preferenziali e rilevate dal telepass fossero viziate da innumerevoli irregolarità e quindi illegittime. Il Comune, per precisa volontà di "far cassa", ha continuato impietoso a "distribuire" con prodiga caparbietà, verbali su verbali, confidando anche sul fatto delle difficoltà oggettive dei cittadini nel presentare ricorsi».«Inoltre ha sottolineato la sentenza si attesta anche su considerazioni di rilievo costituzionale: "il fatto che il Comune di Firenze subordini l'imposizione di un pagamento al rilascio del telepass per l'accesso al centro storico, impone alcune considerazioni di rilievo costituzionale. L'art. 7 del C.d.S., che pur autorizza l'imposizione da parte del Comune di un pagamento per l'accesso al centro storico
non può rivolgersi a chi per lavoro sia costretto forzatamente a transitare le corsie preferenziali
che non può quindi ritenersi soggetto a vincoli impositivi di sorta (né cioè soggetto a pagamento né ad altre modalità quali il possesso di telepass, etc), essendo il diritto al lavoro costituzionalmente garantito e quindi non limitabile da un'ordinanza comunale. In questo senso va disapplicata "incidenter tantum", perché in chiaro contrasto con la norma costituzionale, l'ordinanza sindacale alla quale il Comune fa riferimento, per il chiaro contrasto della norma regolamentare agli artt. 4, 35 e 41 della Costituzione». (fn)