Sentenza sulle multe da telepass, il vicesindaco Matulli: "Contravvenzioni pienamente legittime, come hanno stabilito altre 15 volte i giudici di pace"

"Non siamo di fronte a un incontro di pugilato, in cui si vince o si perde. Ma se qualcuno vuole metterla su questo piano, l'Amministrazione comunale ha vinto 15 round contro due persi". E' quanto replica il vicesindaco Giuseppe Matulli a quanto oggi è stato pubblicato su un quotidiano cittadino in merito all'accoglimento di un ricorso presentato contro le multe elevate dalle porte telematiche per circolazione non autorizzata in corsia preferenziale. Contravvenzioni che per l'Amministrazione sono pienamente legittime."Il Comune di Firenze non ha mai concepito le disposizioni sul traffico e le discussioni che sono sorte come un incontro di pugilato nel quale l'Amministrazione vince o perde rispetto a chi non osserva le norme – ribadisce il vicesindaco Matulli –. Tant'è vero che non ha gridato alla vittoria quando per ben 15 volte il giudice di pace ha respinto i ricorsi di chi era stato multato attraverso il telepass e ha di conseguenza accolto la tesi del Comune di Firenze sulla piena legittimità della contravvenzione. Questo comportamento "discreto" dell'Amministrazione comunale ha la stessa motivazione del suggerimento pubblicamente rivolto di presentare ricorso amministrativo per le contravvenzioni reiterate prima della prima notifica, come è infatti avvenuto. Ma – precisa il vicesindaco Matulli – di fronte all'enfasi che si ritiene di dare contro la difesa della corsie riservate al trasporto pubblico in un gioco di rito al piccione nei confronti dell'Amministrazione comunale, allora conviene documentarsi".Il vicesindaco Matulli entra quindi nel dettaglio spiegando che ad oggi le sentenze emesse dal giudice di pace nei confronti di ricorrenti in materia di multe da telepass risultano essere 17: 15 che respingono i ricorsi presentati dai cittadini accogliendo la tesi del Comune (esattamente 5 del giudice Elena Mereu, 9 del giudice Mascello, 4 del giudice Minieri) e 2 che viceversa accolgono i ricorsi (uno del giudice Massimo Mereu, l'altra del giudice Murdolo)."Le motivazioni di accoglimento dei ricorsi non sono ancora state depositate – spiega ancora Matulli – ma è invece disponibile una di quelle con cui il giudice di pace ha respinto i ricorsi". In questa motivazione, tra l'altro, si afferma: "L'opponente, quale unico motivo del ricorso, eccepisce che la omologazione delle porte telematiche de quibus è limitata per legge solo all'utilizzo dell'accertamento della violazione per l'accesso di transito nella ztl dei veicoli non autorizzati; e più specificamente si sostiene che i suddetti impianti sono stati omologati al solo fine di accertare la violazione del transito non autorizzati nella ztl a mente dell'articolo 5 del Dpr 250/199 e che, pertanto, ne discende a fortiori, che le apparecchiature in oggetto non sono state omologate per l'accertamento contestatogli. Vero è che l'uso di apparecchiature atte alle rilevazione automatica delle infrazioni deve essere condizionato alla preventiva omologazione e approvazione da parte dei competenti uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne attestano la rispondenza alle prescrizioni stabilite dal regolamento e ne approvano il prototipo oltre a indicare la natura specifica delle violazioni accertate. Ma è altrettanto vero che l'omologazione richiesta è stata decretata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con l'autorizzazione Prot. n° 1541 del 27/09/2002 che all'articolo 1 così recita ‘è estesa l'omologazione del sistema denominato video RIT (ripresa immagine targhe) al sistema CAT (controllo accessi telepass) per la rilevazioni degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione al traffico veicolare, e della irrogazione delle relative sanzioni, con le medesime prescrizioni di cui al D.M. 9 febbraio 2001, n° 663, di omologazione del Sistema Radio TPU (Telepass Processing Unit). Si rileva, tra l'altro, che l'intera documentazione relativa all'utilizzo e alle modalità di gestione delle porte telematiche è stata depositata dal Comune di Firenze presso l'ufficio del coordinatore di questo giudicante............ Occorre evidenziare, inoltre, che nella fattispecie ci troviamo di fronte a una estensione dei limiti previsti dall'articolo 17 co. 133 bis della L. n° 127/97, a mente dell'articolo 201 del Codice della strada, che alla lettera g) testualmente recita: ‘rilevazione degli accessi dei veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'art. 17, co. 133 bis della legge 15 maggio 1997 n° 127. L'odierno giudicante, alla luce di quanto esposto, rigetta il ricorso proposto dal ricorrente.................". (mf)