Falciani (SDI): «Niente esenzione Ici per i beni immobili ecclesiastici in cui si svolgono attività di natura commerciale»

Niente esenzione dal pagamento dell'Ici per i beni immobili ecclesiastici in cui si svolgono attività di natura commerciale. E' quanto propone, in una mozione, il capogruppo dello SDI Alessandro Falciani.«I beni culturali appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche e di interesse storico-religioso – ricorda Falciani - già godono di finanziamenti previsti dall'Intesa fra Regione e conferenza episcopale toscana del 24 gennaio 2005. L'esenzione dal pagamento dell'Ici gli enti ecclesiastici che svolgono attività di natura commerciale rappresenta una forma di alterazione della concorrenza nel campo commerciale non giustificabile».«Peraltro – si sottolinea nella mozione - le mancate entrate Ici andranno a influire sui bilanci comunali sottraendo loro risorse economiche in un momento in cui il Governo ha già ridotto drasticamente le possibilità di spesa degli enti locali».Il capogruppo dello SDI chiede anche a sindaco e giunta di «avviare un'indagine sul territorio comunale sull'ammontare delle mancate entrate nei bilanci comunali dovute all'introduzione dell'esenzione Ici per le attività degli enti ecclesiastici di natura commerciale entro il 30 marzo». (fn)Questo il testo della mozione:MozioneOggetto: esenzione dal pagamento dell'ICI per i beni immobili ecclesiastici in cui si svolgono attività di natura commercialeIl Consiglio Comunale di FirenzePREMESSO che l'art.7 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 sancisce l'esenzione dall'ICI in relazione agli immobili degli enti ecclesiastici ove siano svolte le attività di religione e di culto di cui all'art. 16 della Legge 20.05.1985, n.222, lettera A;PREMESSO che la Legge 2.12.2005, n. 248 all'art.7 comma 2-bis estende l'esenzione dal pagamento dell'ICI anche a quei beni immobili ecclesiastici in cui si svolgono attività di natura commerciale ("L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse");PREMESSO che tale norma, invece di fornire un'interpretazione autentica dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, ne sovverte il significato;PREMESSO che i beni culturali appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche e di interesse storico-religioso già godono di finanziamenti previsti dall'Intesa fra Regione e Conferenza Episcopale Toscana del 24.01.2005;CONSIDERATO che l'esenzione dal pagamento dell'ICI gli enti ecclesiastici che svolgono attività di natura commerciale rappresenta una forma di alterazione della concorrenza nel campo commerciale non giustificabile;CONSIDERATO che le mancate entrate ICI andranno a influire sui bilanci comunali sottraendo loro risorse economiche in un momento in cui il Governo ha già ridotto drasticamente le possibilità di spesa degli enti localiIMPEGNAIl Sindaco e la Giunta:Ad avviare un'indagine sul territorio comunale sull'ammontare delle mancate entrate nei bilanci comunali dovute all'introduzione dell'esenzione ICI per le attività degli enti ecclesiastici di natura commerciale entro il 30 marzo;Ad attivarsi politicamente presso tutte le sedi competenti, per chiedere l'abrogazione dell'art. 7 comma 2-bis della Legge n.248/2005;