Tramvia, il tribunale respinge il ricorso dei comitati contro i lavori della prima linea
"Abbiamo fornito al consiglio di Quartiere 4 e ai rappresentanti dei comitati cittadini, quando le hanno richieste, tutte le informazioni sui progetti, sulle prescrizioni e sulle iniziative di tutela dell'ambiente e della salute nelle aree attigue ai cantieri relativi alla prima linea della tramvia. Nonostante questo, nel luglio scorso, i comitati decisero di presentare un ricorso al giudice perché, nella loro opinione, non erano state attuate le norme sull'impatto ambientale e la tutela della salute dei cittadini. Adesso è arrivata la risposta del tribunale, una risposta che dà ragione all'Amministrazione comunale di Firenze e a quella di Scandicci". E' questo il commento del vicesindaco Giuseppe Matulli in merito alla sentenza con cui il Tribunale di Firenze ha respinto il ricorso perché, in estrema sintesi, i comitati non possono ergersi a difensori unici della tutela della salute della generalità dei cittadini. In dettaglio il ricorso chiedeva la sospensione dei lavori della prima linea Firenze Santa Maria Novella-Scandicci perché, come si legge nell'istanza, "le opere in questione determinano, per la stessa apposizione dei cantieri, una rilevante modificazione del traffico veicolare pregiudicando le condizioni di vita e salubrità dei cittadini residenti nella zona". Il ricorso aggiungeva poi che "tutto l'iter della definizione dell'avanzamento e realizzazione della tramvia presenza consistenti carenze e violazioni di norme" e in specifico "per la mancata valutazione di impatto ambientale". Tanto che nell'istanza si concludeva che "il comportamento dell'amministrazione sta ledendo il diritto alla salute degli abitanti sottoposta non solo alla maggior pressione del traffico e del conseguente inquinamento ma anche per le concrete modalità esecutive delle opere programmate e in parte in esecuzione". Il giudice invece ha rilevato come i comitati che, "anche ammesso che questi possano ritenersi lesi dall'attività o dal comportamento dell'Amministrazione, in nessun caso è configurabile i comitati quali titolari di un proprio diritto alla salute". Inoltre, visto che il diritto alla salute rientra nel novero dei cosiddetti diritti personalissimi', "questo non può essere esercitato in nome altrui". Il giudice specifica meglio la questione introducendo un ragionamento: "se la tutela cautelare è anticipatoria e strumentale rispetto alla pronuncia di merito da assumere nel relativo giudizio a cognizione piena, occorre chiedersi se in esito al giudizio di merito gli attuali, essi in quanto comitati, potranno mai vedersi riconosciuto il pregiudizio alla loro salute. Ebbene aggiunge il giudice la risposta è negativa e questo comporta necessariamente che debba negarsi la facoltà dell'associazione alla tutela dei diritti alla salute della generalità dei cittadini o dei suoi singoli associati. Il ricorso per questo non può che essere rigettato". Il giudice ha anche condannato i comitati al pagamento delle spese legali. (mf)