Amato e Giocoli (FI): «Rispettare le leggi e cancellare le modifiche allo statuto comunale che estendono del diritto di voto ai cittadini extracomunitari»

Cancellare le modifiche allo statuto comunale che estendono del diritto di voto ai cittadini extracomunitari. Il capogruppo di Forza Italia Paolo Amato e la consigliera Bianca Maria Giocoli chiedono all'amministrazione comunale di «fare marcia indietro su provvedimenti illegittimi che infrangono la Costituzione, secondo la quale sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età, e non tengono conto di una recente sentenza, a sezioni unite, del Consiglio di Stato».«Quella approvata dal consiglio comunale è una novità contraria allo spirito delle attuali norme giuridiche – hanno rilevato i due esponenti del centrodestra – per questo abbiamo presentato un apposito ordine del giorno per chiedere che venga ripristinata la legittimità dello statuto comunale».«Il Comune – hanno ricordato – con proprie deliberazioni ha introdotto e disciplinato, all'interno del proprio statuto, il diritto di voto, attivo e passivo, per gli stranieri extracomunitari alle elezioni dei Consigli di Quartiere. L'assemblea, dopo aver introdotto tale norma, a seguito di un parere contrario del Ministero dell'Interno, ne sospese l'applicazione all'approssimarsi delle elezioni per il rinnovo dei consigli di Quartiere che si sono tenute il 12 e 13 giugno 2004. Ad elezioni avvenute, però, il consiglio comunale ha revocato il proprio precedente atto di sospensione dell'applicazione delle nuove norme statutarie e regolamentari, rendendole, quindi, vigenti».«Il Consiglio di Stato, con un parere del 6 luglio scorso – sottolineano i due consiglieri di Forza Italia – ha ritenuto non ammissibile il diritto di voto per i cittadini stranieri alle elezioni amministrative comunali e circoscrizionali, in base alle disposizione legislative vigenti. Peraltro, con un decreto del 17 agosto, è stato disposto, a seguito di questo parere, l'annullamento straordinario di modifiche simili introdotte nello statuto del Comune di Genova. Inoltre la Prefettura di Firenze, con nota del 31 agosto, ha trasmesso questo parere a tutti i sindaci della Provincia di Firenze, sottolineando i principi fondamentali espressi dal Consiglio di Stato riguardo all'argomento».«Senza dimenticare – hanno concluso Amato e Bianca Maria Giocoli – che il Governo ha attivato le procedure contro la delibera, approvata nel luglio scorso, con cui il Comune di Torino riconosce il diritto di voto nelle circoscrizioni agli stranieri residenti da almeno sei anni». (fn)Questo il testo dell'ordine del giorno:ORDINE DEL GIORNO COLLEGATO ALLE MOZIONI n.379 e 469Oggetto: invitano il Consiglio Comunale a modificare gli articoli 6 e 39 dello Statuto del Comune di FirenzeI sottoscritti Consiglieri Comunali,• Ricordato che il Comune di Firenze, con proprie Deliberazioni C.C. n° 126/616 del 18.12.2003 e 52/268 del 19.04.2004, ha introdotto e disciplinato, all'interno del proprio Statuto, il diritto di voto, attivo e passivo, per gli stranieri extracomunitari alle elezioni dei Consigli di Quartiere;• Preso atto che il Consiglio Comunale, dopo aver introdotto tale norma, ne sospese l'applicazione, con propria Delibera n° 61/280 del 26.04.2004, a seguito di un parere contrario del Ministero dell'Interno, all'approssimarsi delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Quartiere che si sono tenute il 12 ed 13 giugno 2004;• Ricordato inoltre che, ad elezioni per il rinnovo dei Consigli di Quartiere avvenute, a seguito del parere del Consiglio di Stato, 1° sezione, n° 8007del 28.07.2004, il Consiglio Comunale, con propria Delibera n° 124/875 del 22.11.2004, ha revocato il proprio precedente atto di sospensione dell'applicazione delle sovrarichiamate norme statutarie e regolamentari, rendendole, quindi, vigenti;• Considerato che il Consiglio di Stato, con successivo parere n° 11074 del 06.07.2005 delle sezioni riunite 1 e 2, modificando sostanzialmente il proprio precedente orientamento, ha ritenuto non ammissibile il diritto di voto per i cittadini stranieri alle elezioni amministrative comunali e circoscrizionali, in base alle disposizione legislative vigenti;• Visto il successivo Decreto presidenziale del 17 agosto 2005 con il quale è stato disposto, a seguito del suddetto parere, l'annullamento straordinario delle soprarichiamate modifiche statutarie del Comune di Genova;• Dato atto che la Prefettura di Firenze, con nota del 31 agosto 2005, ha trasmesso il suddetto parere a tutti i Sindaci della Provincia di Firenze, sottolineando i principi fondamentali espressi dal Consiglio di Stato riguardo all'argomento;• Ritenuto pertanto di dover modificare lo Statuto del Comune di Firenze, nel senso di renderlo rispondente a quanto affermato nel citato parere e a quanto previsto dall'art. 48,1 della Costituzione, il quale stabilisce che "Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età."INVITANO IL CONSIGLIO COMUNALE1) A modificare l'art. 6 dello Statuto comunale come segue:art. 6(Diritti di cittadinanza)1. Il Comune informa la sua attività ai valori della partecipazione e della solidarietà e garantisce il diritto di pari dignità nella società e nel lavoro, operando per impedire qualsiasi forma di discriminazione legata al genere, all'orientamento sessuale, all'etnia, alla lingua, alla religione e all'handicap.2. Garantisce e valorizza il diritto della persona, in forma singola o associata, a concorrere all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività dell'amministrazione locale. A tal fine assicura la partecipazione dei cittadini alla gestione dei servizi.3. Sono titolari individuali dei diritti di iniziativa, partecipazione, accesso ed informazione, salvo diversa esplicita disposizione di legge, Statuto, regolamento:a. i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Firenze;b. i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;c. i cittadini italiani, stranieri, apolidi, maggiorenni ancorché non residenti ma che nel Comune esercitano la propria prevalente attività di lavoro e di studio.Cassando il punto 4) che recita:Sono titolari del diritto di voto per i Consigli di quartiere oltre ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea, nonché i cittadini stranieri provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea per i quali ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 39.2) A modificare l'art. 39 dello Statuto comunale come segue:art. 39(Il Consiglio di quartiere)1. Il Consiglio di quartiere è eletto a suffragio diretto contestualmente all'elezione del Consiglio comunale. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale anche i Consigli di quartiere devono essere contemporaneamente rinnovati. Essi esercitano le proprie funzioni fino alla proclamazione degli eletti dei nuovi Consigli di quartiere.2. Ciascun Consiglio è composto da un numero di Consiglieri pari alla metà dei Consiglieri che la legge attribuisce al Consiglio comunale di Firenze.3. La sede del Consiglio di quartiere è costituita dal centro civico, individuato dal Consiglio comunale sentito il parere del rispettivo Consiglio di quartiere.cassando il punto 1 bis che recita:Partecipano all'elezione del Consiglio di quartiere e possono essere eletti, oltre ai cittadini italiani, i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea, nonché i cittadini stranieri maggiorenni provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea residenti stabilmente nel Comune da almeno un (1) anno.Firenze, 17 ottobre 2005