Falciani (SDI): «8 per mille a ricerca, scuola pubblica e attività sociali. 5 per mille solo per il no profit»
«Confermiamo nella legge finanziaria 2007 il 5 per mille, ma solo per le associazioni no profit del terzo settore, e includiamo nell'elenco vigente dei possibili beneficiari dell' 8 per mille il finanziamento della ricerca scientifica e sanitaria, delle università, e delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente». Lo chiede il capogruppo dello SDI Alessandro Falciani, in una risoluzione che ha presentato oggi.«Tra i soggetti beneficiari del 5 per mille sottolinea Falciani - ai sensi della finanziaria 2006 varata dal governo Berlusconi si trovano: le Fondazioni Bancarie, Fondazioni di Commercialisti e di Ragionieri, Juventus club, ed altri soggetti che poco hanno a che vedere col mondo del volontariato».«L'esperienza che ho vissuto ha aggiunto - mi porta a proporre che il 5 per mille deve essere confermato, ma solo e unicamente per quel mondo del no profit che ne ha maggiormente bisogno, escludendo gli altri soggetti, nei confronti dei quali le associazioni possono difficilmente competere in termini di comunicazione e di concorrenza nella ricerca dei sottoscrittori».«Se il 5 per mille deve rappresentare un forma importante di sussidiarietà fiscale ha concluso Falciani- che permetta un canale di finanziamento esclusivo o aggiuntivo, è opportuno che ciò possa avvenire unicamente nei confronti del soggetto più debole, che è palesemente rappresentato dal mondo del volontariato. Allo stesso tempo questo ci deve portare a riflettere sull'attualità dello strumento dell'8 per mille. E' auspicabile una contestuale modifica della legge 20 maggio 1985 n. 222, istitutiva dell'8 per mille, poichè attualmente la mancata formulazione di un'opzione tra le sette consentite (Stato, Chiesa Cattolica, Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, Assemblee di Dio in Italia, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, Chiesa Evangelica Luterana in Italia, Unione Comunità Ebraiche Italiane) non viene presa in considerazione. Infatti l'intero gettito viene ripartito in base alle sole scelte espresse, e una parte cospicua di quel gettito IRPEF va alle diverse confessioni religiose anche in assenza di un'esplicita scelta del contribuente: secondo gli ultimi dati disponibili della facoltà di scelta si avvale solo il 40% dei contribuenti, mentre il restante 60% non si esprime. Appare pertanto del tutto evidente la necessità di una riforma della legge, compresa l'inclusione nell''elenco vigente dei possibili beneficiari il finanziamento della ricerca scientifica e delle università, il finanziamento della ricerca sanitaria, le attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente. Tutto ciò al fine di dotare alla ricerca, al finanziamento della scuola pubblica, alle attività sociali svolte dai comuni, adeguate risorse economiche necessarie sia a rispondere a quei bisogni che la collettività si attende in termini di miglioramento della qualità della vita che a garantire un'adeguata istruzione dei giovani da parte dello Stato, che rappresentano il futuro del nostro paese». (fn)Questo il testo della risoluzione:RISOLUZIONEOggetto: Per apportare le necessarie modifiche alla legge riguardante il 5 per mille ( L. 23/12/2005 n. 266, art. 1 comma 337) e a quella dell' 8 per mille (L. 20/05/1985 n. 222)Proponente: Alessandro Falciani ( SDI )IL CONSIGLIO COMUNALE DI FIRENZEPREMESSO CHE: la Legge 20 maggio 1985 n. 222, consente ai cittadini di destinare l'8 x mille del gettito Irpef ad enti diversi per finalità sociali; ogni cittadino che presenta la dichiarazione dei redditi può scegliere la destinazione dell'8 per mille del gettito IRPEF tra sette opzioni: Stato, Chiesa cattolica, Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, Assemblee di Dio in Italia, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, Chiesa Evangelica Luterana in Italia, Unione Comunità Ebraiche Italiane; la Legge 23 dicembre 2005 n. 266, articolo 1, comma 337, ha introdotto a titolo iniziale e sperimentale l'istituto giuridico del cinque per mille che prevede la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di:a. sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e di altre fondazioni e associazioni riconosciute (art. 1, comma 337, lettera a) L. 266/05);b. finanziamento della ricerca scientifica e delle università (art. 1, comma 337, lettera b) L. 266/05);c. finanziamento della ricerca sanitaria (art. 1, comma 337, lettera c) L. 266/05);d. attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente (art. 1, comma 337, lettera d) L. 266/05);CONSIDERATO CHE:nella destinazione dell'8 per mille la mancata formulazione di un'opzione non viene presa in considerazione: l'intero gettito viene ripartito in base alle sole scelte espresse e una parte cospicua di quel gettito Irpef va alle diverse confessioni religiose anche in assenza di un'esplicita scelta del contribuente; secondo gli ultimi dati disponibili, della facoltà di scelta si avvale solo il 40% circa dei contribuenti, mentre il restante 60% non si esprime;CONSIDERATO CHE:nella ripartizione del gettito del 5 per mille, per quanto riguarda i soggetti non profit, la quota è destinata: alle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS (articolo 10 del D. Lgs. n. 460/1997) comprese le ONLUS di diritto (gli organismi di volontariato, le Organizzazioni Non Governative, le cooperative sociali e i loro consorzi e gli enti ecclesiastici e le associazioni di promozione sociale qualificatisi ONLUS limitatamente ad alcune attività (commi 8 e 9 dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997); alle Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, legge383/2000); alle fondazioni e associazioni riconosciute che operano nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni. (articolo 10, comma 1, lettera a. del D. Lgs. n. 460/1997);RILEVATO che con la legge attuale tra i beneficiari del 5 per mille risultano presenti Fondazioni Bancarie, Fondazioni di Commercialisti e di Ragionieri, Juventus club, ed altri soggetti nei confronti dei quali il mondo del volontariato non può competere in termini di comunicazione e di concorrenza nella ricerca dei sottoscrittori;RILEVATO altresì che attualmente non è del tutto certa la riproposizione dell'istituto del 5 per mille nella Finanziaria per il 2007 e che molte associazioni, di sicura utilità sociale, oltre al Forum del Terzo Settore, hanno avanzato la richiesta di una reintroduzione di tale misura per adempiere al meglio alle proprie importanti prerogative;RITENUTA essenziale la conferma del 5 per mille unicamente per quel mondo no profit che ne ha maggiormente bisogno;RITENUTA altresì auspicabile una contestuale modifica della legge 20 maggio 1985 n. 222 tesa a dotare la ricerca di maggiori risorse economiche per consentirle di individuare quelle risposte che la collettività si attende in termini di sviluppo e di miglioramento della qualità della vita. destinando una maggiore quantità di risorse nella ricerca, nella scuola pubblica e nella formazione dei giovani, che rappresentano il futuro di questo paese;IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA1. a invitare il Governo e il Parlamento a modificare la Legge Finanziaria 2007, ripristinando la possibilità di devolvere in fase di pagamento dell'Irpef una cifra pari al 5 per mille esclusivamente per le Associazioni no profit del terzo settore modificando, rispetto al testo originario, la definizione dei potenziali beneficiari e i criteri d'accesso per tale finanziamento al fine di garantire risorse certe e dirette a soggetti realmente bisognosi ed operanti nel terzo settore;2. a invitare il Parlamento alla contestuale modifica della Legge n. 222/85, nei suoi elementi più qualificanti, includendo nell'elenco vigente dei possibili beneficiari cui poter destinare l'8x1000 dell' Irpef, ovvero le opzioni tra cui il contribuente può scegliere di firmare in sede di dichiarazione annuale dei redditi:o finanziamento della ricerca scientifica e delle università;o finanziamento della ricerca sanitaria;o attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.