Proposta di legge della senatrice Pellegatta (Comunisti Italiani) per l'autonomia finanziaria e scientifica delle biblioteche nazionali di Firenze e Roma
L'obiettivo è quello di garantire l'autonomia finanziaria e scientifica delle uniche due biblioteche nazionali centrali: quella di Roma e, soprattutto, quella di Firenze.Per questo la senatrice dei Comunisti Italiani Maria Pellegatta, che è anche vicepresidente della commissione cultura di Palazzo Madama, ha presentato un apposito disegno di legge, illustrato questa mattina in Palazzo Vecchio insieme al professor Gianni Bonazzi, componente del comitato nazionale biblioteche e istituti culturali. Erano presenti anche il capogruppo dei Comunisti Italiani Nicola Rotondaro e i consiglieri Lorenzo Marzullo e Luca Pettini.«L'articolo 1 del disegno ha spiegato la senatrice Pellegatta - attribuisce ai due istituti, le cui competenze saranno coordinate con decreto del ministro per i beni e le attività culturali, un'ampia autonomia scientifica e operativa. L'articolo 2 individua il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti quali organismi attraverso i quali si esplica l'autonomia gestionale. L'articolo 3 istituisce presso le due biblioteche l'ufficio del direttore amministrativo, cui sono preposti due dirigenti del ruolo dei dirigenti amministrativi del ministero per i beni e le attività culturali. Infine l'articolo 4, dopo aver ribadito l'iscrizione in un apposito capitolo di bilancio delle spese di funzionamento delle due biblioteche nello stato di previsione del ministero per i beni e le attività culturali, stabilisce che ogni altro provento esterno, derivante dall'erogazione di servizi aggiuntivi o dallo svolgimento di attività di consulenza scientifica o a qualsiasi altro titolo, debba affluire direttamente al bilancio delle biblioteche stesse ed essere destinato a interventi di adeguamento strutturale e funzionale, ai restauri e alle attività di valorizzazione del patrimonio»«Le biblioteche rivestono un ruolo culturale e sociale di primissima rilevanza nella società contemporanea hanno sottolineato la vicepresidente della commissione cultura del Senato - esse assicurano la conservazione del patrimonio documentario stratificato nei secoli e garantiscono l'accesso all'immenso serbatoio conoscitivo che, dall'esplosione delle tecnologie della comunicazione, caratterizza la nostra società. Insieme alla scuola, all'università e agli istituti di alta cultura, le biblioteche sono istituzioni che assicurano a tutti i cittadini il fondamentale diritto di accesso alla conoscenza, la vera ricchezza della società moderna»«Tra le biblioteche hanno aggiunto la senatrice Pellegatta, Bonazzi, Rotondaro, Marzullo e Pettini un ruolo centrale nel garantire i servizi bibliografici nazionali è assegnato alle biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze. All'incremento dei compiti attribuiti a questi due istituti bibliografici non ha fatto riscontro una parallela evoluzione del loro assetto organizzativo e funzionale. Le due biblioteche, benché chiamate a concorrere ad assicurare i servizi bibliografici nazionali e a garantire la conservazione del patrimonio documentario nazionale, sono rette da un diverso regime amministrativo e contabile, che attribuisce alla sola Biblioteca nazionale centrale di Roma una particolare forma di autonomia amministrativa e contabile. Si tratta però, anche in questo caso apparentemente più vantaggioso, di un'autonomia parziale, limitata cioè al solo versante della spesa, l'unico considerato rilevante in un periodo in cui la possibilità per un istituto bibliotecario di raccogliere proventi esterni, derivanti dall'erogazione di servizi aggiuntivi, quale la vendita di pubblicazioni o la concessione temporanea di spazi, o dalla realizzazione di attività di consulenza scientifica, appariva del tutto improbabile».Per questo, «si rende oggi necessario rivedere la disciplina giuridica che regola l'attività amministrativo-contabile della biblioteca nazionale centrale di Roma e della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, consentendo, in particolare, la possibilità di inserire in bilancio anche tutti quegli introiti esterni, derivanti da attività aggiuntive, oggi quasi mai o solo in parte e con grave ritardo, destinati al funzionamento delle loro attività. E, soprattutto consentendo in questo modo alle biblioteche stesse di rispondere anche a quelle richieste di consulenze scientifiche o di formazione che spesso pervengono in virtù dell'alta professionalità del loro personale tecnico.Lo scorso 27 ottobre una delegazione della commissione cultura del Comune, composta dal presidente Dario Nardella e dai consiglieri Enrico Bosi (Forza Italia) e Luca Pettini ha incontrato il presidente della commissione cultura della Camera dei Deputati, Pietro Folena. Si è discusso proprio dell'autonomia delle istituzioni culturali fiorentine, in particolare, si è parlato dell'autonomia della biblioteca nazionale e dell'Opificio delle Pietre Dure.Questo pomeriggio la senatrice Pellegatta, Bonazzi e Marzullo hanno incontrato i vertici della biblioteca nazionale centrale di Firenze. (fn)Questo il testo del disegno di legge:DISEGNO DI LEGGEArt. 1.1. La Biblioteca nazionale centrale di Roma (BNCR) e la Biblioteca nazionale centrale di Firenze (BNCF), in qualità di istituti bibliografici nazionali, hanno la missione di raccogliere in originale, inventariare, descrivere, conservare e rendere accessibili al pubblico e alle future generazioni i documenti editi in Italia, sia in forma materiale che immateriale, indipendentemente dal supporto e dal mezzo di diffusione; acquisire le opere pubblicate all'estero in lingua italiana, le traduzioni in altre lingue di opere in lingua italiana e le opere straniere riguardanti l'Italia e la cultura nazionale.2. La BNCR e la BNCF, nell'ambito della missione di cui al comma 1, cooperano, coordinandosi tra loro, con le istituzioni del settore, sia nazionali che internazionali, e possono sottoscrivere accordi di programma con le regioni e gli enti territoriali e partecipare a organismi e progetti nazionali e internazionali.3. Con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono individuate e disciplinate le rispettive competenze nell'ambito dei servizi bibliografici nazionali, tenuto conto dei compiti assegnati in materia di metodologie e standard catalografici all'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.Art. 2.1. Al fine di rafforzare l'attività di tutela, conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio documentario posseduto e di consentire un più efficace svolgimento dei propri compiti istituzionali, la BNCR e la BNCF sono dotate di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria per quanto concerne l'attività istituzionale, con esclusione delle spese per il personale.2. Ai fini di cui al comma 1, presso ciascuna biblioteca, è istituito un consiglio di amministrazione che delibera il programma, il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e si esprime su ogni altra questione che venga sottoposta dal direttore. Il bilancio di previsione, le variazioni e il rendiconto sono trasmessi entro quindici giorni al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione. Fanno parte del consiglio di amministrazione:a) il direttore della biblioteca, che lo presiede;b) il direttore amministrativo;c) il funzionario più elevato in grado, appartenente alla ex carriera direttiva, in servizio presso la biblioteca.3. Presso ciascuna biblioteca è, altresì, istituito un collegio dei revisori dei conti, composto da due funzionari del Ministero per i beni e le attività culturali e da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, con funzione di presidente. I componenti il collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.4. Le gestioni finanziarie della BNCR e della BNCF sono assoggettate al controllo della Corte dei conti.Art. 3.1. Nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero per i beni e le attività culturali sono istituiti gli uffici del direttore amministrativo della BNCR e della BNCF, cui sono preposti due dirigenti del ruolo dei dirigenti amministrativi di cui alla Tabella A, annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2005.2. Il direttore amministrativo adotta i provvedimenti di attuazione del programma e del bilancio di previsione, ivi compresi gli atti di impegno e di spesa e cura l'amministrazione del personale. Alla BNCR e alla BNCF sono assegnate dotazioni di personale stabilite dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i rispettivi direttori.Art. 4.1. Per le spese occorrenti al funzionamento della BNCR e della BNCF sono iscritte annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero per beni e le attività culturali specifiche assegnazioni pari a 3,5 milioni di euro annui, per la BNCR, e 3,3 milioni di euro annui per la BNCF. Detta assegnazione può essere incrementata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.2. Le somme assegnate alla BNCR e alla BNCF ai sensi del comma 1, ogni altro provento esterno derivante dai servizi di cui all'articolo 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da eventuali attività di consulenza scientifica, nonché ogni altro introito esterno, affluiscono al bilancio delle medesime.3. Affluiscono ugualmente al bilancio della BNCR e della BNCF i proventi derivanti dalla partecipazione delle stesse a progetti nazionali o internazionali che prevedono quote di finanziamento a carico di organismi nazionali, internazionali, comunitari.4. I proventi esterni di cui ai commi 2 e 3 sono destinati a interventi di adeguamento strutturale, funzionale e tecnologico della BNCR e della BNCF, alla tutela e alla valorizzazione del loro patrimonio, a progetti di ricerca e innovazione.5. Al fine di consentire il riequilibrio finanziario delle biblioteche pubbliche statali, il Ministro per i beni e le attività culturali può annualmente disporre, con proprio decreto, che una quota non superiore al 30 per cento dei proventi di cui al comma 3 sia versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali. Tale quota è ripartita fra le biblioteche pubbliche statali con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in relazione alle rispettive esigenze finanziarie.Art. 5.1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento amministrativo-contabile della BNCR e della BNCF e per la disciplina dei relativi servizi di cassa.Art. 6.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, è abrogata la legge 27 maggio 1975, n. 190.