Adf, sottoscritto un patto parasociale fra soci pubblici, l'assessore Albini: "Un soggetto unico per rappresentare gli interessi territoriali ed economici di Firenze e Prato"

I soci pubblici di Adf (Comune di Firenze, Camera di commercio di Firenze e Camera di commercio di Prato) agiranno come un unico soggetto, che avrà una partecipazione azionaria del 20%, all'interno della società. L'obiettivo è quello di rappresentare gli interessi territoriali ed economici delle due città e delle due comunità, confrontandosi con gli altri soci e con le esigenze e le aspettative più generali della società.Questo sarà possibile grazie a un patto parasociale sottoscritto oggi in Palazzo Vecchio dall'assessore alle risorse finanziarie Tea Albini, dalla rappresentante della giunta della Camera di Commercio di Firenze Cristina Ricciardi, delagata del presidente Luca Mantellassi assente per impegni di lavoro e dal presidente della Camera di Commercio di Prato Luca Marco Rinfreschi.Era presente anche il presidente di Adf Michele Legnaioli, per statuto espressione dei soci pubblici.Secondo i firmatari del patto il mantenimento della quota azionaria complessiva è garanzia per il proseguimento del processo di integrazione degli aeroporti toscani, finalizzato alla crescita della competitività e allo sviluppo del territorio, così come previsto dal gruppo tecnico appositamente costituito dalla Regione Toscana; dando priorità alla qualità e sicurezza aeroportuale, oltre alla definizione di un sistema di relazioni sindacali stabili e condiviso dalle parti; aprendo un confronto con gli altri soci allo scopo di assicurare una governance garante degli interessi complessivi del territorio oltre a concordare un piano degli investimenti in coerenza con lo sviluppo dell'aeroporto.I punti più significativi che caratterizzano il patto parasociale (che avrà durata di due anni, rinnovabili) ribadiscono come la partecipazione azionaria dei soci pubblici in Adf non potrà essere inferiore a un quinto del capitale sociale e pone limiti al trasferimento delle azioni dei sottoscrittori. Per tutta la durata del patto infatti i soci pubblici si impegnano a non cedere le proprie azioni di Adf, fatto salvo che queste quote non siano cedute ad altri soci aderenti al patto.Gli organi del patto sono il Comitato Direttivo, che sarà composto da un membro per ciascun socio (quindi 3) e il presidente del Comitato Direttivo, che sarà il rappresentante del Comune di Firenze. Il Comitato Direttivo, fra le altre cose, elabora gli indirizzi finalizzati a orientare la condotta degli amministratori di Adf designati dai soci pubblici, definisce le espressioni di voto dei rappresentanti dei soci pubblici nelle assemblee ordinarie e straordinarie, nonché prende in esame e approfondisce argomenti di interesse comune attinenti alla gestione di Adf."Ritengo importante la sottoscrizione di questo patto fra gli enti pubblici – ha affermato l'assessore Albini – perché dimostra la capacità di operare in modo coeso e unito, quando ci sono interessi comuni e quando ci sono da rappresentare le istanze del territorio, delle forze economiche e della comunità. Da oggi Comune di Firenze e le Camere di Commercio di Firenze e Prato rappresentano un interlocutore unico e con obiettivi comuni".Il concetto di unità è stato sottolineato dai due esponenti delle Camere di Commercio di Firenze e di Prato. "Un patto – hanno spiegato Ricciardi e Rinfreschi – che mette insieme soggetti pubblici nell'interesse del territorio e delle imprese. Si tratta del primo passo verso un percorso che dovrà essere ampliato e che andrà a interessare porti e interporti. Comincia dallo sviluppo delle infrastrutture lo sviluppo del territorio".(fd)IN ALLEGATO IL TESTO DEL PATTO PARASOCIALE SOTTOSCRITTOL'anno 2006, il giorno 31 ottobre, in Palazzo Vecchio in Firenze, Piazza della Signoria 1,TRAI seguenti enti pubblici:Camera di Commercio Industria e Artigianato di Firenze, con sede legale in Firenze – Piazza dei Giudici, 3 - C.F. 80002690487.Camera di Commercio Industria e Artigianato di Prato, con sede legale in Prato - Via Valentini, 14 – C.F. 92024980481.Comune di Firenze, con sede legale in Firenze - Piazza della Signoria, 1 – C.F. 01307110484.PREMESSO CHEA) i suddetti enti firmatari del presente patto (di seguito soci pubblici) rappresentano ad oggi la totalità dei soci pubblici di Aeroporto di Firenze – AdF S.p.A., esercente l'attività di gestione dello scalo aeroportuale di Firenze e detengono il 20% delle azioni costituenti il capitale sociale della società medesima.B) AdF S.p.A. è una società quotata sul mercato azionario.C) L'art. 6 dello statuto sociale, in armonia con le disposizioni dell'art. 4 lett. c) del D.M. 521/97 in materia di società per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti, stabilisce che la partecipazione detenuta complessivamente dai soci che rivestono la qualità di ente pubblico non potrà essere inferiore ad un quinto del capitale sociale.D) Il 3 luglio 2006 i soci pubblici di AdF S.p.A. (e il Comune di Prato allora parte della compagine societaria) rilevarono l'esigenza di giungere ad un'intesa che prevedesse:- il mantenimento della complessiva quota detenuta, quale garanzia per il proseguimento del processo di integrazione degli aeroporti toscani, finalizzato alla crescita della competitività ed allo sviluppo del territorio, così come previsto dal documento presentato dal gruppo tecnico appositamente costituito dalla Regione Toscana;- di dare priorità, nella gestione di AdF S.pA, alla qualità e alla sicurezza aeroportuale nonché alla definizione di un sistema di relazioni sindacali stabili e condiviso tra le parti;- di aprire un confronto con gli altri soci allo scopo di assicurare una governance garante degli interessi complessivi del territorio, nonché di concordare un Piano degli Investimenti in coerenza con lo sviluppo dell'aeroporto, così come indicato nel documento tecnico più sopra detto.CONSIDERATO CHE, allo scopo di meglio perseguire gli obiettivi sopra delineati, si rende necessario stipulare tra i soci pubblici un patto parasociale che, ai sensi dell'art. 122, comma 5 del D. Lgs. 58/1998 (Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria), istituisca obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto e ponga limiti al trasferimento delle azioni.Quanto sopra premesso e consideratoSI CONVIENE QUANTO SEGUEART. 1 - TIPOLOGIA E SCOPO DEL PATTO PARASOCIALE.1. Il presente patto istituisce obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto negli organi societari di AdF S.p.A. e pone limiti al trasferimento delle azioni dei sottoscrittori.2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui in premessa, i soci pubblici, con la sottoscrizione del presente patto, intendono regolamentare la costituzione di un sindacato azionario al quale ciascuno conferisce le rispettive odierne partecipazioni (qui di seguito elencate) e quelle che derivassero da acquisti successivi anche sul mercato azionario:Soci- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze Quota partecipazione alla società 13,73%Quota sindacato 68,65%- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PratoQuota partecipazione alla società 4,086%Quota sindacato 20,43%- Comune di FirenzeQuota partecipazione alla società 2,184%Quota sindacato 10,92%Quota partecipazione alla società: totale 20,00%Quota sindacato : totale 100,00%Nota: le quote di CCIAA di Firenze e Prato sono comprensive delle azioni già possedute dal Comune di Prato per le quali sono in corso di ultimazione le procedure per il relativo trasferimento.3. Tutte le azioni sindacate saranno depositate presso la "Monte Titoli S.p.A.", che agirà in qualità di depositario. Il deposito si intende effettuato per tutta la durata del patto nell'interesse comune degli azionisti ed è finalizzato a vincolare le azioni sindacate per l'attuazione degli scopi perseguiti con il presente patto, obbligandosi i partecipanti a non disporre delle azioni sindacate se non nei limiti e con le modalità di seguito previste.4. Qualsiasi atto di disposizione di qualsivoglia natura delle azioni sindacate potrà avere luogo solo se comunicato al Presidente del Comitato Direttivo di cui al successivo articolo 3 e al depositario, con un preavviso non inferiore a dieci giorni lavorativi e se successivamente il depositario sia stato autorizzato dal presidente del Comitato Direttivo nel rispetto delle pattuizioni qui contenute.ART. 2 - ORGANI DEL PATTO.1. Gli organi del Patto sono i seguenti:a) il Comitato Direttivo, composto da un numero di membri pari a quello delle parti del presente patto e rappresentanti delle parti stesse.b) Il Presidente del Comitato Direttivo che sarà il rappresentante del Comune di Firenze.2. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza della totalità dei componenti del Comitato stesso. Per la validità delle decisioni del Comitato è necessaria l'unanimità dei presenti alla seduta.3. Il socio, che senza giustificato motivo non partecipa alle riunioni del Comitato, è soggetto all'applicazione delle penali di cui all'art. 8.ART. 3 - COMITATO DIRETTIVO.1. Il Comitato Direttivo:- elabora gli indirizzi finalizzati ad orientare la condotta degli amministratori di AdF S.p.A. designati dai soci pubblici;- definisce le espressioni di voto dei rappresentanti dei soci pubblici nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società e degli amministratori designati dagli stessi nel Consiglio di Amministrazione, per le decisioni sugli argomenti o materie di cui al successivo comma 2;- può discutere ed approfondire qualunque argomento di interesse comune o comunque attinente alla gestione di AdF S.pA;2. In particolare sono sottoposti all'esame preventivo del Comitato i seguenti argomenti o materie oggetto delle riunioni dell'Assemblea ordinaria:- approvazione del bilancio di esercizio;- nomina e revoca degli amministratori; nomina dei sindaci del collegio sindacale;- determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;- approvazione del regolamento dei lavori assembleari;- approvazione piani industriali e quant'altro impegni risorse della società per più esercizi.Sono sottoposti all'esame preventivo del Comitato tutti gli argomenti o materie oggetto delle riunioni dell'Assemblea straordinaria.Sono infine sottoposti all'esame del Comitato i seguenti argomenti o materie oggetto delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della società:- nomina del Presidente e dell'Amministratore delegato ed eventualmente dei consiglieri delegati, Vice Presidente e Segretario e determinazione del compenso di quest'ultimo;- compensi dell'Amministratore delegato e dei consiglieri delegati;- nomina dell'eventuale Direttore Generale e degli eventuali Dirigenti della società;- piani ed indirizzi di gestione della società, in particolare relativi allo sviluppo dello scalo e all'organizzazione aziendale;- acquisizioni e altre iniziative di carattere straordinario della società.Al Comitato Direttivo sono anche sottoposte, dal socio pubblico interpellato, le richieste di gradimento presentate ai sensi dell'art. 6, comma 4 dello Statuto di AdF S.p.A.3. Ciascuno dei sottoscrittori del Patto si impegna a comunicare al Comitato l'intendimento di aderire ad un'offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa ai sensi degli articoli 106 e 107 del D. Lgs. 58/1998, tempestivamente e in ogni caso prima che si sia perfezionato il trasferimento delle azioni.ART. 4 - PRESIDENTE.1. Il Presidente convoca il Comitato Direttivo tempestivamente e utilmente non appena abbia ricevuto comunicazione o notizia delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione della società o, entro cinque giorni, quando ne faccia richiesta uno dei suoi componenti.2. I sottoscrittori del patto si impegnano comunque a far pervenire al Presidente copia dei propri avvisi di convocazione delle riunioni degli organi societari suddetti, non appena ricevuti.3. Le convocazioni di cui al primo comma potranno avvenire mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica, al domicilio che ciascuno dei sottoscrittori indicherà al Presidente del Comitato. In mancanza di tale indicazione, le comunicazioni si intendono regolarmente effettuate alla sede legale degli enti sottoscrittori.ART. 5 - IMPEGNO A VOTARE IN CONFORMITA' ALLE DECISIONI ASSUNTE DAGLI ORGANI DEL PATTO.1. I soci pubblici si impegnano a fare sì che i propri rappresentanti, in sede di Assemblea ordinaria e straordinaria della società, votino in conformità alle decisioni assunte dal Comitato Direttivo sugli argomenti o materie di cui all'articolo 3, comma 2 del presente patto.2. I sottoscrittori s'impegnano a comunicare in forma scritta ai membri designati dai soci pubblici nel Consiglio di Amministrazione della società le decisioni assunte dal Comitato sugli argomenti o materie di competenza del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 3, comma 2 del presente patto.3. Per certezza dei comportamenti dei soci pubblici, il Comitato Direttivo avrà cura, per ogni decisione assunta, di indicare, nei verbali di riunione, se trattasi di argomento o materia rientranti tra quelle di cui al succitato articolo 3, comma 2 del presente patto.ART. 6 - STAND STILL.Per tutta la durata del patto, fermo restando quanto stabilito dall'art. 123 comma 3 del Testo Unico in Materia di Intermediazione Finanziaria (D. Lgs. 58/1998), i soci pubblici si impegnano a non cedere proprie azioni di AdF S.p.A. o consentire la costituzione di diritti reali sulle stesse, fatto salvo quanto stabilito dal successivo articolo 7.ART. 7 – TRASFERIMENTO DI AZIONI TRA I SOCI PUBBLICI.1. Per tutta la durata del patto parasociale, i soci pubblici possono cedere le proprie azioni esclusivamente agli altri soci aderenti al patto, in proporzione alle azioni sindacate.2. Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata al presidente del Comitato Direttivo. L'offerta deve contenere le condizioni della cessione. Il Presidente del Comitato, entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che potranno esercitare il diritto di acquisto facendo pervenire al Presidente del Comitato Direttivo la dichiarazione dell'acquisto stesso, con lettera raccomandata inviata non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo capoverso.3. Se qualcuno degli aventi diritto all'acquisto non voglia esercitarlo, la facoltà a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene e non vi abbiano rinunciato all'atto dell'esercizio dell'acquisto loro spettante.ART. 8 - PENALI.1. A carico del socio che violi alcuno degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente patto è applicata, a cura del Presidente del Comitato, una penale pari al 10% del valore complessivo delle azioni sindacate dal socio inadempiente, calcolato sulla base del valore del titolo quotato in borsa alla data del verificarsi dell'inadempienza.2. Il ricavato della penale verrà ripartito tra i soci aderenti al Patto con esclusione del socio inadempiente, in proporzione al numero delle azioni da ciascuno conferite.3. Resta fermo il diritto del socio, che dalla violazione delle regole suddette abbia ricevuto un maggior danno, di richiederne il risarcimento.ART. 9 - MODIFICHE E DURATA DEL PATTO.1. Nessuna modifica o integrazione del presente patto sarà valida ed efficace a meno che risulti da atto scritto firmato da tutte le parti.2. Il patto ha durata di due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile alla scadenza.ART. 10 - NORME APPLICABILI.1. I soci pubblici danno atto che il Patto e le materie da esso trattate saranno sottoposte alla disciplina del Testo Unico in Materia di Intermediazione Finanziaria (D. Lgs. 58/1998), dei regolamenti emanati dalla CONSOB e di tutte le altre norme applicabili alle società quotate, alle quali tutte esse intendono pienamente uniformarsi.2. Il socio pubblico che esprime il Presidente del Comitato Direttivo è sin d'ora incaricato degli adempimenti di pubblicizzazione del presente patto ai sensi delle disposizioni del Testo Unico in Materia di Intermediazione Finanziaria e del regolamento Consob di attuazione. Gli oneri relativi saranno ripartiti fra i soci pubblici in proporzione alla quota di azioni sindacate.ART. 11 - FORO COMPETENTE.1. Qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione e/o applicazione del presente patto è sottoposta, per accordo delle parti ed in via esclusiva, alla competenza del Foro di Firenze.Letto, approvato e sottoscritto.