Lavavetri, firmata dal sindaco la nuova ordinanza. Previste sanzioni amministrative, il sequestro dei proventi e degli attrezzi del mestiere

E' stata firmata oggi dal sindaco Leonardo Domenici la nuova ordinanza che vieta l'attività dei cosiddetti "lavavetri". Con il nuovo atto si supera la fase di emergenza e si rientra nell'ambito della ordinarietà: viene infatti revocata la precedente ordinanza contingibile e urgente, che sarebbe comunque decaduta il 30 ottobre prossimo, ed entra in vigore un provvedimento che dispone il divieto su tutto il territorio comunale "a chiunque nelle strade e agli incroci di avvicinarsi agli automobilisti per offrire attività di pulizia vetri o fari del veicolo e aspettarsi l'elargizione di denaro". A differenza dell'atto precedente, il riferimento normativo non è più il codice penale (ovvero l'articolo 650) ma il regolamento di Polizia Municipale del Comune di Firenze, per la precisione l'articolo 43. Per quanto riguarda la parte sanzionatoria, la nuova ordinanza prevede che l'inosservanza del divieto sia punita, oltre che con la sanzione amministrativa pecuniaria da 75 a 500 euro, anche con il sequestro cautelativo delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività vietata e dei proventi da essa derivati. Senza dimenticare, infine, le altre violazioni in materia di occupazione di suolo pubblico e di intralcio alla circolazione stradale rilevate dagli agenti di Polizia Municipale."Le due ordinanze, quella del 28 agosto e la successiva dell'11 settembre, hanno ottenuto i risultati sperati e voluti – spiega il sindaco Domenici –. Si trattava di atti contingibili e urgenti, quindi limitati nel tempo, presi per fronteggiare un fenomeno che in quel momento aveva carattere particolarmente aggressivo; adesso, visti gli effetti positivi, è arrivato in momento di passare dalla fase emergenziale a quella a regime. Pertanto, anche per rispondere e dare seguito al dibattito e agli ordini del giorno approvati dal consiglio comunale, abbiamo predisposto questa nuova ordinanza, con cui si prefigura una metodologia di intervento da utilizzare a regime. E per far questo abbiamo tenuto nel massimo conto i suggerimenti che ci sono arrivati dalla Procura della Repubblica".La nuova ordinanza infine tiene anche conto di quanto prevedeva la precedente, riguardo i "percorsi di inclusione sociale e di sostegno della marginalità anche attraverso progettualità specifiche". (mf)ECCO IL TESTO DELL'ORDINANZAIL SINDACOVISTA l'ordinanza sindacale n. 00833 del 11/09/2007, adottata ai sensi dell'art. 54 TUEL, con oggetto "Tutela dell'incolumità pubblica nelle strade cittadine e agli incroci semaforici" e recante "fino al 30 ottobre 2007 il divieto alle persone, nelle strade cittadine e agli incroci semaforici, di avvicinarsi agli automobilisti, durante talune fasi della circolazione, per offrire attività di pulizia vetri o fari dell'automezzo e aspettarsi, in conseguenza, l'elargizione di denaro";CONSTATATO, con l'esecuzione del suddetto atto, il raggiungimento della finalità motivo dell'ordinanza citata e la sussistenza della condizione per revoca del predetto atto;RITENUTO, peraltro, opportuno assicurare in via continuativa, e non solo attraverso strumenti temporanei, il perseguimento della medesima finalità di cui all'ordinanza in premessa, specificatamente la sicurezza e l'incolumità pubblica;PRESO ATTO, al contempo, che il Regolamento di Polizia Municipale si propone di tutelare, tra gli altri, anche il bene giuridico della sicurezza e dell'incolumità pubblica;DATO ATTO che appare opportuna oggi una lettura sistematica dell'intero corpus normativo del Regolamento per consentire che le sue disposizioni (risalenti a Deliberazione Podestarile del 1932) possano assicurare una effettiva tutela dei diversi beni giuridici ivi contemplati;CONSIDERATO altresì che tra i comportamenti vietati dal medesimo Regolamento rientra, all'art. 43, quello di "lavare i veicoli";RICORDATO che il comportamento vietato con l'ordinanza suddetta risultava essere quello di "avvicinarsi agli automobilisti…..per offrire attività di pulizia vetri o fari dell'automezzo…" e che tale comportamento può essere sicuramente ricompreso nel più ampio divieto di "lavare i veicoli" di cui all'art. 43 cit.;RITENUTO, quindi, di precisare che ricade nella fattispecie di cui all'art. 43 lett. b) del Regolamento di Polizia Municipale anche il comportamento delle persone che, nelle strade cittadine e agli incroci semaforici, si avvicinano agli automobilisti, durante talune fasi della circolazione, per offrire attività di pulizia vetri o fari dell'automezzo aspettandosi, in conseguenza, l'elargizione di denaro;RICORDATO, infine, che già nell'ordinanza citata, veniva "precisato che, in riferimento allo stato di bisogno in cui spesso possono trovarsi le persone che svolgono l'attività in premessa e vietata dalla presente ordinanza, quest'Amministrazione offre numerosi percorsi di inclusione sociale e di sostegno della marginalità che, assorbendo una consistente parte del bilancio comunale, costituiscono un valido strumento di superamento delle situazioni di bisogno e marginalità di questi cittadini, anche attraverso progettualità specifiche";VISTO l'art. 12 delle Disposizioni sulla Legge in Generale del Codice Civile (cd. Disposizioni Preliminari);VISTO l'art. 7 bis c.1 bis del D.Lgs.18/08/2000 n.267 e successive modifiche - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;VISTO l'art. 50 del D.Lgs.18/08/2000 n.267 e successive modifiche - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;VISTA la L.R. della Toscana n. 81/2000;VISTO l'art.43 lett.b) del Regolamento Polizia Municipale;VISTO l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;ORDINA1) La revoca dell'ordinanza n. 00833 del 11/9/2007;2) E' fatto divieto su tutto il territorio comunale, ai sensi dell'art. 43 lett. b) del Regolamento di Polizia Municipale, a chiunque, nelle strade cittadine e agli incroci semaforici, di avvicinarsi agli automobilisti, durante talune fasi della circolazione, per offrire attività di pulizia vetri o fari dell'automezzo e aspettarsi, in conseguenza, l'elargizione di denaro;3) L'inosservanza del divieto di cui al punto 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €75,00 a €500,00. Si applicano a questo proposito le disposizioni di cui alla L.689/81 e L.R.81/2000, ivi compresa l'applicazione, ai sensi degli artt.13 e 20 della L.689/81, del sequestro amministrativo delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dei suddetti atti vietati e, qualora reperiti, dei proventi derivati dagli stessi;4) Di fare salve le altre violazioni in materia di occupazione di suolo pubblico e di intralcio alla circolazione stradale.Agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e a chi altro spetti è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.