Stop ai lavavetri, la precisazione della Polizia Municipale: "La sentenza della Corte di Cassazione del 2002 non è applicabile all'ordinanza del Comune di Firenze"

La sentenza della Corte di Cassazione richiamata non è applicabile all'ordinanza del Comune di Firenze che vieta "l'esercizio del mestiere girovago di lavavetri". E' quanto precisa il comando della Polizia Municipale replicando ad alcune notizie emerse oggi che richiamano una sentenza di Cassazione che nel 2002 ha stabilito che l'inosservanza ad un'ordinanza sindacale che vietava il mestiere di lavavetri non integrava l'articolo 650 del Codice Penale. "La sentenza della Cassazione penale numero 37112 del 2.10.2002 è conosciuta dagli addetti ai lavori, ma a nulla rileva rispetto a quella adottata dal Comune di Firenze. Infatti l'ordinanza emessa a quel tempo a Trieste si basava sul disposto di cui all'articolo 17 del Testo Unico di pubblica sicurezza, che punisce le violazioni ‘...alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci'. In tal caso il Sindaco agisce come autorità locale di Pubblica Sicurezza (dove riveste tale qualità) e, nello specifico, poiché l'articolo 121 del Testo Unico, che dava ai Sindaci competenza sull'autorizzazione per i mestieri girovaghi, era stato da tempo abrogato, eventuali ordinanze in tal senso non potevano che essere di competenza del Questore, che detiene una sorta di competenza generale laddove questa non sia espressamente attribuita ad altri organi. In ogni caso era stata sbagliata l'applicazione della sanzione, che non poteva essere l'articolo 650 Codice Penale., bensì lo stesso articolo 17 che reca autonome sanzioni penali"."Nel Caso di Firenze, invece, i presupposti sono totalmente diversi: il Sindaco non è autorità locale di Pubblica Sicurezza, non emette mai ordinanze ai sensi dell'articolo 17, ma nella fattispecie ha emanato il provvedimento in questione in forza del disposto di cui all'articolo 54 comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali che gli dà facoltà di emettere ‘... provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli...'. In questo caso la sanzione da applicare è proprio l'articolo 650 del Codice Penale, per chi non osserva un provvedimento dell'autorità, legalmente dato per ragioni di sicurezza e igiene".(mf)