Fortezza da Basso, la giunta stamani ha riapprovato all'unanimità la delibera del 22 gennaio
La giunta stamani ha riapprovato all'unanimità la delibera già adottata il 22 febbraio scorso, per l'autorizzazione temporanea al mantenimento delle strutture della Fortezza da Basso. Alla seduta, presieduta dal sindaco Leonardo Domenici, erano presenti tutti gli assessori tranne Giovanni Gozzini, in viaggio in Giappone. Domenici, dopo aver ringraziato i presenti, ha ribadito lo scopo di questo atto: "Come sapete, nella seduta del 22 febbraio mancavano cinque assessori e il sindaco - ha detto il apertura dei lavori - Ho pensato fosse giusto condividere tutti insieme quella decisione, con una assunzione collettiva di responsabilità e per confermare la serietà e la coerenza degli atti che adottiamo". Il sindaco ha ricordato che su quella delibera "si è concentrata l'attenzione della procura", con l'invio di un avviso di garanzia per abuso di ufficio agli otto assessori che il 22 febbraio votarono il provvedimento: "ma quello di oggi non è certo un atteggiamento di ostilità o di sfida" ha sottolineato, informando che l'avvocato difensore degli assessori indagati "per una questione di rispetto" aveva preventivamente informato il magistrato di motivazioni, contenuti e finalità della decisione del sindaco di riadottare il provvedimento.La delibera votata oggi è identica alla precedente (che naturalmente è stata revocata) tranne che per una breve aggiunta nella parte narrativa, in cui viene ribadito il motivo di "interesse pubblico predominante" alla base del provvedimento. Come si ricorderà, la delibera esprime la "favorevole volontà al rilascio dell'autorizzazione temporanea per il mantenimento delle strutture temporanee" della Fortezza da Basso, subordinando la concessione alla presentazione da parte di Firenze Fiera di un progetto unitario che riguardi tutta l'area della Fortezza, interna ed esterna, in cui si definiscano una volta per tutte le effettive esigenze del sistema fieristico-congressuale fiorentino. Un provvedimento che, come ribadito dal vicesindaco Matulli, è stato preso "nella piena legittimità delle norme e nell'interesse generale della città e delle sue attività economiche, per consentire lo svolgimento delle fiere e la continuità di un disegno generale che riguarda la Fortezza". (ag)Di seguito, il testo della deliebra approvata oggi dalla giuntaAutorizzazioni temporanee ai sensi dell'art.4 c.4 dell'Allegato B) al Regolamento Edilizio, per il mantenimento delle strutture temporanee situate all'interno della Fortezza da Basso e la realizzazione di un manufatto temporaneo al di fuori dell'ingresso principale della Fortezza stessa.Premesso che l'area interna alle mura della Fortezza da Basso è di proprietà Demaniale, in concessione d'uso alla Regione Toscana, con atto rep. n. 16, per anni 19 a far data dal 05.08.1998 e che la stessa Regione l'ha assegnata in uso, con legge regionale n. 54/98, alla società Firenze Expo & Congress - Centro Fieristico e Congressuale S.p.A. , che in data 12.12.2003, ha mutato la denominazione in Firenze Fiera S.p.A. ;Vista la relazione del Geom. A. Bellini, responsabile U.O. Ispettorato Urbanistico della Direzione Urbanistica, redatta in data 19/02/2001 prot.1086/01, che censisce tutta una serie di strutture considerate, ai sensi del vigente Regolamento edilizio, come "temporanee", poste all'interno del complesso della Fortezza da Basso, e valutate, riguardo alla loro installazione, come necessarie allo svolgimento delle varie manifestazioni che si svolgono all'interno del complesso edilizio;Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 28.03.2001, con la quale è stata autorizzata, riconoscendone, ai sensi del surrichiamato Regolamento, l'interesse pubblico, la installazione di strutture temporanee di supporto alle attività espositive previste nell'area della Fortezza da Basso ed il mantenimento del padiglione lato Cavaniglia per un periodo di cinque anni ;Preso atto che in data 04.10.2002 è stato stipulato l'atto di convenzione tra Regione Toscana e Firenze Expo & Congress - Centro Fieristico e Congressuale S.p.A. per l'utilizzo, per attività espositive, congressuali ed ausiliarie, della porzione dell'immobile demaniale della Fortezza da Basso dato in concessione dallo Stato alla Regione stessa;Rilevato che la Regione Toscana, su istanza della Soc. Firenze Fiera, ha convocato, in data 8/5/2006 una Conferenza dei Servizi ad oggetto "Stabilizzazione di strutture precarie insistenti nel compendio immobiliare Fortezza da Basso";Rilevato che gli esiti della Conferenza , a seguito delle sedute del 24/05/2006 e del 26/06/2006, alla presenza di rappresentanti della Regione stessa, del Comune di Firenze, della Filiale Toscana dell'Agenzia del Demanio e della Sovrintendenza ai Beni Architettonici, hanno sancito la necessità di attivare un processo che porti alla stesura di un Progetto Unitario, conforme alle previsioni del P.R.G., che definisca un disegno complessivo dell'area ed indichi i tempi ed i modi attraverso per la concreta attuazione dello stesso;Rilevato che dalla stessa Conferenza è emersa la necessità di ottenere, da parte del Comune di Firenze una autorizzazione temporanea ai sensi dell'allegato B) del Regolamento Edilizio Comunale, relativa ai manufatti a suo tempo autorizzati con Deliberazione di Giunta n. 292 deI 28.03.2001, e per i quali è decorso il termine di validità quinquennale assegnato, nonché, ove questo fosse necessario, la possibilità di utilizzo dei manufatti esistenti, per fini di pubblico interesse ai sensi dall'art. 194.2.5 dello stesso Regolamento Edilizio, al fine di consentire il prosieguo della attività espositiva e congressuale nelle more della elaborazione di un progetto unitario di riassetto dell'intera area;Rilevato che dalla stessa Conferenza è emersa la necessità che venga redatto , a tal fine un documento che specifichi, per ogni manufatto: la consistenza volumetrica, la specifica verifica sull'epoca di costruzione, il materiale impiegato, le autorizzazioni temporanee acquisite e le relative scadenze, il rispetto delle norme di sicurezza; il tutto corredato di specifica cartografia che riporti esattamente la localizzazione di detti manufatti, nonché la necessità di acquisire sia per gli allestimenti temporanei delle aree interne ,sia per quelle esterne alla Fortezza il nulla-osta preventivo della Soprintendenza oltre a provvedere alla regolamentazione per le eventuali occupazioni temporanee ;Atteso che la stessa Conferenza sottolinea che la richiesta di autorizzazione provvisoria in argomento deve essere propedeutica all'attivazione di un processo, da parte della Società, che porti alla stesura di un progetto organico e unitario coerente con le disposizioni dello strumento urbanistico vigente, che dovrà offrire un quadro completo e circostanziato delle funzioni e attività in relazione ad ogni immobile e contenere un articolato programma dei lavori con la relativa tempistica di realizzazione dei lavori previsti, accompagnato da un atto di impegno alla predisposizione del progetto organico e unitario, di cui sopra, riferito al compendio immobiliare del complesso delle Fortezza da Basso,per la cui concreta attuazione si auspica il ricorso ad una procedura concorsuale che tenga conto dell'eccezionale valore dell'immobile;Rilevato che gli interventi interni alla cinta muraria ricadono in Centro Storico entro le mura zona A (art. 15 Norme Tecniche di Attuazione), con vincolo di zona F2 esistente con simbolo Attrezzature e servizi pubblici (art. 52 N.T.A.), in Area soggetta a Progetto unitario Piano Urbanistico Esecutivo (art. 12 N.T.A.) mentre il manufatto esterno ricade in zona F1 esistente con simbolo Verde pubblico e che l'intero complesso della Fortezza da Basso è assoggettato in forza dell'art. 37.2 delle N.T.A. ad un Progetto Unitario di Recupero "
che garantisca l'adeguamento qualitativo e dimensionale degli spazi espositivi per manifestazioni altamente qualificate, liberando spazi e strutture da destinare a verde pubblico ed attività culturali
.";Visto il verbale della Polizia Municipale, N.O. Polizia Edilizia, redatto a seguito del sopralluogo eseguito in data 19/10/2006 nell'area della Fortezza da Basso, limitatamente all'area assegnata in uso alla Regione Toscana, dal quale è emerso il mantenimento in essere di manufatti autorizzati con Deliberazione di Giunta n. 292 deI 28.03.2001, priva di efficacia per il decorso del termine quinquennale assegnato, nonchè la realizzazione di ulteriori opere edilizie, prive di titoli abilitanti, in zona sottoposta a vincolo monumentale imposto ex-lege 1089/39 ( D.M. BB.CC.AA. del 27.02.1984), ed a vincolo paesaggistico con D.M. deI 25/05/1955 , in assenza dei necessari atti di assenso ed in assenza del preventivo deposito all'Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio di Firenze;Preso atto che a seguito di sopralluogo ed accertamenti di cui al punto precedente è emersa le seguente situazione :Padiglione Ghiaie. Il padiglione ha subito modifiche di sagoma e dimensioni rispetto a quanto riscontrabile dalla relazione del 19/02/2001; di tali modifiche si da atto nell'atto di convenzione del 4.10.2002; l'epoca di trasformazione si può quindi ricondurre tra il febbraio 2001 e l'ottobre 2002.Il Padiglione è stato autorizzato con Delibera di Giunta n. 292 del 28.03.2001 per cinque anni; attualmente risulta decaduto il termine quinquennale di validità della autorizzazione, e non risultano rilasciati atti abilitanti e per le modifiche realizzate successivamente.Padiglione Rastriglia . Non sono state rilevate modifiche rispetto a quanto riscontrabile dalla relazione del 19/02/2001.Il Padiglione è stato autorizzato con Delibera di Giunta n. 292 del 28.03.2001 per cinque anni; attualmente risulta decaduto il termine quinquennale di validità della autorizzazione.Padiglione Cavaniglia. La struttura è stata realizzata in forza della concessione edilizia per struttura temporanea 183/94 del 15.07.1994 scaduta in data 03.12.2000.Il Padiglione è stato autorizzato con Delibera di Giunta n. 292 del 28.03.2001 per cinque anni; attualmente risulta decaduto il termine quinquennale di validità della autorizzazionePadiglione Cavaniglino. Posto direttamente in comunicazione con il Padiglione Cavaniglia mediante una tensostruttura, ha subito modifiche rispetto a quanto riscontrabile dalla relazione del 19/02/2001, consistenti in maggiore dimensionamento.Il Padiglione è stato autorizzato con Delibera di Giunta n. 292 del 28.03.2001 per cinque anni; attualmente risulta decaduto il termine quinquennale di validità della autorizzazione, e non risultano rilasciati atti abilitanti e per le modifiche realizzate successivamente.Padiglione Rondinino (Ronda 2) Il corpo centrale del padiglione era già stato rilevato nella relazione del 19/02/2001; sul retro, vicino alle mura, in adiacenza al corpo centrale, è stata rilevata l'esistenza di un nuovo manufatto composto da due container prefabbricati uniti da tettoia di materiale plastico e di un volume tecnico a copertura di impiantistica, realizzato verosimilmente in data successiva al febbraio 2001.Il Padiglione è stato autorizzato con Delibera di Giunta n. 292 del 28.03.2001 per cinque anni; attualmente risulta decaduto il termine quinquennale di validità della autorizzazione,e non risultano rilasciati atti abilitanti e per le modifiche realizzate successivamente.Padiglione area raccolta dei rifiuti (Ex Area Ecologica) . Si tratta di un nuovo padiglione non riscontrato nella relazione del 19/02/2001 e non autorizzato con deliberazione G.C. 292 del 28/3/2001 ; pertanto si può ipotizzare che sia stato realizzato successivamente a tale data. Per questo Padiglione non sono stati rilasciati atti abilitanti.Padiglione Spadolini. Si tratta di una costruzione su quattro piani (seminterrato, terreno, primo e attico), realizzata in forza della licenza edilizia n. 1572 / 73; dall'esame degli elaborati grafici risulta che sai stata eseguita una ulteriore costruzione sul lastrico solare (piano attico), di forma rettangolare realizzato con struttura in metallo, tamponata in vetro e coperta con lamiere metalliche.La struttura misura m. 120,00 x 50,00 per una altezza media di circa m. 4,00 e risulta realizzata in assenza di titoli abilitanti; l'epoca di realizzazione non è accertabile ma è stato rilevato un parere favorevole da parte della Commissione Urbanistica del 10.08.1985 e della Soprintendenza del 08.10.1985, per cui si può ipotizzare che la realizzazione sia avvenuta in un periodo successivo.Padiglione Magazzini Firenze Fiera lato Bastione Imperiale (Tenda). Sull'esterno dell'edificio sono state rilevate una tettoia in lamiera metallica ondulata con struttura di sostegno in tubi innocenti priva di titoli abilitanti delle dimensioni di circa m. 4,50 x 15,00 e una tensostruttura in materiale plastico (in realtà non si tratta di una tensostruttura ma di una copertura in materiale plastico ella sottostante struttura metallica n.d.r.)..Il Padiglione è stato autorizzato con Delibera di Giunta n. 292 del 28.03.2001 per cinque anni; attualmente risulta decaduto il termine quinquennale di validità della autorizzazione.Rilevato che dal sopralluogo e dagli accertamenti eseguiti in data 19/10/2006 è emerso che tutti gli atti abilitanti temporanei a suo tempo rilasciati erano privi di efficacia , per il decorrere dei termini temporali assegnati, e che le modifiche e le nuove realizzazioni accertate, sono state eseguite successivamente a quanto riscontrato nella relazione del 19/02/2001, in assenza di titolo;Vista la richiesta di "Realizzazione di struttura temporanea per l'installazione di un manufatto al di fuori dell'ingresso principale alla Fortezza da Basso", presentata dalla Soc. Pitti Immagine in data 04/01/2007, prot. 731/07, progetto B. 50/07 ;Vista la richiesta di autorizzazione provvisoria ai sensi dell'allegato B) del Regolamento Edilizio per il mantenimento delle strutture temporanee situate all'interno della Fortezza da Basso, presentata dalla Soc. Firenze Fiera in data 16/01/2007, prot. 2881, progetto B. 218/07, che risulta includere sia le strutture a suo tempo realizzate in forza della deliberazione G.C. 292/2001, ad oggi prive di titolo per decadenza del termine quinquennale assegnato , sia le strutture successivamente realizzate in assenza di titolo;Ritenuto che l' istanza con le quali si richiede il mantenimento delle strutture temporanee situate all'interno della Fortezza da Basso ai sensi dell'Allegato B) del R.E. , sia coerente con quanto disposto nella Conferenza dei Servizi nelle sedute del 24/05/2006 e del 26/06/2006 e che la realizzazione di una struttura temporanea esterna alla cinta muraria, in sostituzione di quella esistente, sempre ai sensi dell'Allegato B) del R.E., sia coerente con le finalità del Regolamento per la realizzazione di strutture temporanee, All. B) al Regolamento Edilizio;Ritenuto di conseguenza doversi autorizzare per un congruo periodo di tempo la permanenza delle strutture temporanee già realizzate e l'utilizzo temporaneo delle strutture presenti all'interno della Fortezza da Basso nonché di autorizzare per un medesimo congruo periodo la struttura posta all'esterno della cinta muraria al fine di consentire, nelle more dei tempi tecnici necessari per la elaborazione e la concreta attuazione di un progetto unitario di riassetto dell'intera area, il prosieguo della attività espositiva e congressuale;Visto che il parere per il rilascio di tale autorizzazione temporanea è finalizzato a dar corso ad una procedura, così come individuata dalla citata Conferenza dei servizi svoltasi il 24 e 26 giugno 2006, che prevede la presentazione di apposito progetto e relativa realizzazione di assetti finali risultanti da un progetto unitario i cui contenuti prevederanno il complesso degli interventi di riassetto che avranno riguardo anche alle strutture temporanee in questione;Rilevato pertanto come, unitamente alla procedura di presentazione e successiva realizzazione degli interventi di assetto finale ristrutturato, è necessario altresì assicurare lo svolgimento delle attività previste che presentano un interesse pubblico primario per la città e l'area fiorentina in generale e che, pertanto, il presente provvedimento viene adottato prevedendo, unitamente all'espressione del parere favorevole quale presupposto per le autorizzazioni temporanee, altresì la fissazione di precisi vincoli ed impegni che assicurino il previsto realizzarsi degli assetti quali risulteranno dal summenzionato progetto unitario;Dato atto che le strutture concernenti la presente deliberazione sono state oggetto di decreto di sequestro in data 21.2.2007 in ragione della contestata mancanza di titoli abilitativi delle strutture stesse;Rilevato pertanto doversi adottare senza indugio i necessari atti amministrativi idonei, così come previsto dalla surrichiamata disciplina del Regolamento edilizio, a consentire l'utilizzazione delle strutture per le finalità di interesse pubblico anzidetto nel quadro di una procedura che porti al riassetto dell'intera struttura della "Fortezza da Basso" con le garanzie più sopra richiamate;Rilevato che ai sensi dell'Allegato B) al Regolamento Edilizio , la richiesta tardiva della autorizzazione temporanea comporta l'applicazione di una sanzione pari ad Euro 500,00 e che nel caso in specie, poiché anche le strutture originariamente autorizzate sono rimaste prive di titolo, deve procedersi all'assoggettamento a sanzione di tutte le strutture per cui si richiede l'autorizzazione al mantenimento;Visto che ai fini del rilascio dei necessari titoli abilitativi le pratiche di cui sopra sono state assoggettate ai pareri rispettivamente della Commissione Comunale per il Paesaggio in ordine all'autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgls. 42/04 e della competente Soprintendenza in ordine all'autorizzazione di cui all'art. 21 del D. Lgls. 42/04;Preso atto dei seguenti pareri della Commissione Comunale per il Paesaggio:- Decisione n. 197 del 20/02/2007, relativo alla richiesta progetto B. 50/07 "Arch. Talocchini, Geom. Crocetti, Geom Ciolli, preso in esame il progetto, ritengono che l'attività espositiva e congressuale debba essere svolta esclusivamente all'interno della cinta muraria della Fortezza al fine di salvaguardare l'immagine complessiva della stessa così come essa si presenta dal punto di vista degli attuali viali di circonvallazione. Nel caso specifico, trattandosi di struttura a carattere precario destinata quindi ad essere rimossa in fase di progettazione e successiva esecuzione del piano unitario previsto dall'art. 37.2 NTA, ritengono di esprimere un parere favorevole anche in considerazione del parere favorevole espresso dalla competente Soprintendenza in relazione al vincolo diretto ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 42/04.Arch. Bellini, Arch. Benfante, Arch. Pellegrini, esprimono parere contrario in quanto il progetto proposto manifesta una tipologia di edificio a carattere "permanente" e non "precario".La realizzazione di tale progetto costituirebbe quindi elemento di grave disturbo alla comprensione e lettura del complesso monumentale della Fortezza da Basso, giuntaci pressochè integra dalla metà del XVI° secolo.Geom.Vannucci e Geom. Stefani: si astengono."- Decisione n. 198 del 20/02/2007, relativo alla richiesta progetto B. 218/07 "La Commissione Comunale per il Paesaggio, preso in esame il progetto, visti gli esiti della Conferenza di servizi convocata dalla Regione Toscana per il mantenimento della struttura in essere interna alla Fortezza da basso al fine di consentire il proseguo dell'attività espositiva e congressuale che si svolge all'interno del complesso monumentale;rilevato che la richiesta di autorizzazione presentata da Firenze Fiera, ha il carattere della temporaneità e si inserisce all'interno di un percorso finalizzato alla redazione e realizzazione di un progetto unitario esteso all'intera area della Fortezza in conformità a quanto previsto dall'art. 37.2 NTA, esprime parere favorevole in funzione della sopracitata espressa temporaneità delle strutture facendo salve le competenze della Soprintendenza per quanto riguarda il pronunciamento riferito al vincolo diretto gravante sull'immobile ai sensi degli artt.. 21 e 22 del D.Lgs.42/04"Preso atto che relativamente alle opere esterne di cui al progetto B. 50/07, la Soprintendenza, in data 06/02/2007 prot. n. 1362, si è espressa favorevolmente, ponendo le condizioni ai fini di una valutazione positiva per il rilascio dei relativi titoli abilitanti.Vista la richiesta di nulla-osta del 18/2/2007 , inviato dalla Soc. Firenze Fiera alla Soprintendenza , relativamente al progetto B. 218/07, ancora in attesa di esito, e rilevato che la Soprintendenza, i sede di Conferenza dei Servizi tenutasi nelle date del 25/5/2006 e del2"6/6/2006 , ha già espresso, in linea generale, parere favorevole all'intervento ;Visto l' arte 4 c. 4 dell'allegato B) del Regolamento Edilizio che prevede che "
..4.La realizzazione di costruzioni temporanee per periodi superiori da quelli fissati al primo comma (sei mesi n.d.rr.) è autorizzata esclusivamente nel caso che esse siano destinate a servizio di attività pubblica, seppure gestita da soggetti privati, ovvero a servizio di attività di carattere privato ma riconosciuta di interesse pubblico. L'autorizzazione è preceduta da conforme delibera assunta dalla Giunta
.."Vista la precedente deliberazione n. 81 del 22.2. 2007 e ritenuto procedere alla sua riadozione nel testo della stessa con ulteriori integrazioni nella parte motiva per quanto attiene alle ragioni che rendano rispondente al pubblico interesse il presente atto;Visto l'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 e preso atto del parere di regolarità tecnica e contabile reso in ordine al presente provvedimento, precisando che da questo non deriveranno diretti effetti contabili consistenti in impegni di spesa o riduzioni di entrata;DELIBERA1) Di esprimere la propria favorevole volontà affinché venga rilasciata da parte del Direttore della Direzione Urbanistica l'autorizzazione temporanea, ai sensi dell'art 4 c.4 dell' Allegato B) del Regolamento Edilizio per il mantenimento delle strutture temporanee identificate nell'elaborato grafico a corredo dell'istanza presentata dalla Società Firenze Fiera in data 16/01/2007, B. 218/07;2) Di esprimere la propria favorevole volontà affinché venga rilasciata da parte del Direttore della Direzione Urbanistica l'autorizzazione temporanea, ai sensi dell'art 4 c.4 dell' Allegato B) del Regolamento Edilizio per la realizzazione del manufatto provvisorio in conformità agli elaborati grafici prodotti a corredo dell'istanza presentata da Pitti Immagine in data 04/01/2007, B. 50/07;3) Di dare atto e stabilire che il rilascio delle autorizzazioni temporanee di cui sopra è subordinato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte della competente Soprintendenza e all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ambientali.4) Di stabilire in 5 (cinque ) anni il termine delle autorizzazioni provvisorie di cui ai punti precedenti ;5) Di stabilire che l'efficacia del termine di cui sopra decada di diritto, qualora non si osservino prescrizioni relative alle sottoelencate scadenze, ovvero i progetti presentati vengano espressamente rigettati dalla Amministrazione Comunale:a. entro 6 mesi dalla data di rilascio della prima autorizzazione temporanea dovrà essere prodotto un documento che dia conto delle esigenze quantitative e qualitative dei soggetti fruitori delle strutture da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Comunale.b. entro 3 mesi dalla data di approvazione del documento di cui al punto precedente da parte dell' Amministrazione Comunale dovrà essere assegnato uno specifico incarico per la redazione di un Progetto Unitario relativo all'assetto dell'intera area, in conformità a quanto disposto dagli artt. 37.2 , 50 e 52 delle NTA, ovvero bandito un concorso internazionale finalizzato al medesimo scopo.c. entro 18 mesi dalla data di approvazione del documento di cui al punto a) dovrà essere prodotto il Progetto Unitario relativo all'assetto dell'intera area descritto ai punti precedenti, che conterà anche i tempi e le modalità attuative dell'intervento, da ratificare da tutti i soggetti coinvolti, mediante stipula di apposita convenzione.d. entro la prima scadenza di cui alla lettera a) dovrà essere prodotto apposito atto di impegno unilaterale , relativo alla predisposizione del progetto unitario di cui all'art. 37.2 delle NTA del PRG.6) Di stabilire altresì che si proceda all'applicazione della sanzione di cui all'art. 11 c. 1 dell'allegato "B" del Regolamento Edilizio, pari ad Euro 500,00 per ciascun padiglione per un totale di Euro 4.500,00.7) La presente deliberazione sostituisce a tutti gli effetti la precedente n. 81 in data 22.2.2007, che viene pertanto revocata.