Intervento in via San Leonardo, il vicesindaco Matulli fa il punto della vicenda in consiglio comunale
Il vicesindaco Giuseppe Matulli è intervenuto in apertura della seduta odierna del consiglio comunale sulla vicenda che interessa "Villa il Gioiello" in via San Leonardo. Un intervento tecnico che illustra lo stato dell'arte ad oggi e da cui si evince che le opere per le quali è stata presentata la DIA sono previste dall'attuale normativa e che la vigilanza sul vincolo paesaggistico spettino in primo luogo al Ministero e alle Regioni. E per la Toscana la Legge regionale 1/2005 ha affidato questo compito alla Regione stessa e alla Provincia
Ecco l'intervento del vicesindaco Matulli.
"In data 16 febbraio 2009, protocollo 7930 è stata presentata una Denuncia di inizio attività dalla società Fondiaria-Sai (DIA numero 696/09) per opere finalizzate al cambio di destinazione d'uso dell'immobile posto in via San Leonardo 42-44 ("Villa Il Gioiello") da residenziale a turistico-ricettivo (albergo), in forza di quanto stabilito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 364/142 del 22.12.2003.
Il fabbricato risulta classificato dal vigente Piano Regolatore come edificio di classe 1 (articoli 16-18 delle NTA - Norme Tecniche di Attuazione) , mentre il resede di pertinenza è classificato come area di classe 2 (articoli 16-19 NTA) ; il residuo dell'area di proprietà, non interessata dall'intervento edilizio, risulta invece classificata come Zona E - sottozona E1 - (articoli 45-46 NTA). Tutta la proprietà è compresa entro il Limite del Parco Storico delle Colline e del Parco dell'Arno (articolo 49 NTA)
L'intervento edilizio, che non può eccedere la categoria del restauro, in forza della disciplina del vigente Piano Regolatore, consiste sostanzialmente nella realizzazione di opere interne all'edificio esistente finalizzate al cambio di destinazione d'uso da residenza a struttura ricettiva (albergo), per un totale di 12 camere doppie e una camera singola.
Sono previsti inoltre spazi ad uso comune quali reception, sala colazioni-pranzo, etc; e la installazione di due ascensori anch'essi interno all'immobile. La DIA non prevede opere esterne, né all'edificio né al resede di pertinenza.
I posti auto necessari a garantire la conformità del progetto alla normativa vigente sono previsti nell'area di pertinenza dell'edifico e non comportano modifiche fisiche al terreno né alle piantagioni esistenti".
Per quanto riguarda la vigilanza sul vincolo paesaggistico, il vicesindaco Matulli ha aggiunto che questa "è disciplinata a livello nazionale dall'articolo 155 del Decreto legislativo 42/2004, che assegna le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici al Ministero competente ed alle Regioni, che debbono vigilare sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel sopra citato decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio. La inibizione o sospensione dei lavori è invece disciplinata dall'articolo 150 dello stesso decreto, che attribuisce i poteri alla Regione o al Ministero competente".
Il vicesindaco continua spiegando poi che "la disciplina regionale assegna invece con l'articolo 91 della Legge Regionale 1/2005 alla Regione stessa le funzioni di cui all'articolo 150 (Inibizione o sospensione dei lavori) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, riservando ai Comuni quelle di cui agli articoli 153 (Cartelli pubblicitari) e 154 (Colore delle facciate dei fabbricati) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. L'articolo 92 della Legge Regionali 1/2005 (Vigilanza) prevede che in applicazione dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza, le Province vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nella stessa legge parte dei Comuni e degli Enti Parco per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio; prevede altresì al comma 2 che si applica l'articolo 129 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia), quando ovviamente gli interventi di tipo paesaggistico siano accompagnati da interventi edilizi". (mf)
Ecco l'intervento del vicesindaco Matulli.
"In data 16 febbraio 2009, protocollo 7930 è stata presentata una Denuncia di inizio attività dalla società Fondiaria-Sai (DIA numero 696/09) per opere finalizzate al cambio di destinazione d'uso dell'immobile posto in via San Leonardo 42-44 ("Villa Il Gioiello") da residenziale a turistico-ricettivo (albergo), in forza di quanto stabilito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 364/142 del 22.12.2003.
Il fabbricato risulta classificato dal vigente Piano Regolatore come edificio di classe 1 (articoli 16-18 delle NTA - Norme Tecniche di Attuazione) , mentre il resede di pertinenza è classificato come area di classe 2 (articoli 16-19 NTA) ; il residuo dell'area di proprietà, non interessata dall'intervento edilizio, risulta invece classificata come Zona E - sottozona E1 - (articoli 45-46 NTA). Tutta la proprietà è compresa entro il Limite del Parco Storico delle Colline e del Parco dell'Arno (articolo 49 NTA)
L'intervento edilizio, che non può eccedere la categoria del restauro, in forza della disciplina del vigente Piano Regolatore, consiste sostanzialmente nella realizzazione di opere interne all'edificio esistente finalizzate al cambio di destinazione d'uso da residenza a struttura ricettiva (albergo), per un totale di 12 camere doppie e una camera singola.
Sono previsti inoltre spazi ad uso comune quali reception, sala colazioni-pranzo, etc; e la installazione di due ascensori anch'essi interno all'immobile. La DIA non prevede opere esterne, né all'edificio né al resede di pertinenza.
I posti auto necessari a garantire la conformità del progetto alla normativa vigente sono previsti nell'area di pertinenza dell'edifico e non comportano modifiche fisiche al terreno né alle piantagioni esistenti".
Per quanto riguarda la vigilanza sul vincolo paesaggistico, il vicesindaco Matulli ha aggiunto che questa "è disciplinata a livello nazionale dall'articolo 155 del Decreto legislativo 42/2004, che assegna le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici al Ministero competente ed alle Regioni, che debbono vigilare sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel sopra citato decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio. La inibizione o sospensione dei lavori è invece disciplinata dall'articolo 150 dello stesso decreto, che attribuisce i poteri alla Regione o al Ministero competente".
Il vicesindaco continua spiegando poi che "la disciplina regionale assegna invece con l'articolo 91 della Legge Regionale 1/2005 alla Regione stessa le funzioni di cui all'articolo 150 (Inibizione o sospensione dei lavori) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, riservando ai Comuni quelle di cui agli articoli 153 (Cartelli pubblicitari) e 154 (Colore delle facciate dei fabbricati) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. L'articolo 92 della Legge Regionali 1/2005 (Vigilanza) prevede che in applicazione dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza, le Province vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nella stessa legge parte dei Comuni e degli Enti Parco per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio; prevede altresì al comma 2 che si applica l'articolo 129 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia), quando ovviamente gli interventi di tipo paesaggistico siano accompagnati da interventi edilizi". (mf)