Project "Firenze Mobilità", la giunta chiede la sospensione dell'arbitrato e conferma il blocco dei pagamenti
Richiesta di sospensione dell'arbitrato avviato per dirimere la controversia tra il Comune e la società Firenze Mobilità in merito ai costi aggiuntivi del Project "Firenze Mobilità", in attesa della conclusione dell'indagine penale in corso (in cui il Comune è parte civile); conferma quindi della sospensione dei pagamenti alla società, già deliberata dall'amministrazione comunale nel febbraio 2008. È quanto prevede la delibera approvata dalla giunta comunale nel corso dell'ultima seduta.
(mf)
IN ALLEGATO IN TESTO DELLA DELIBERA
Premesso che con contratto a rogito del segretario comunale, stipulato in data 1 ottobre 2001, rep. n. 58491, fu affidata la concessione di progettare, costruire, gestire e mantenere di numerosi interventi, (prevalentemente parcheggi sia pubblici che in diritto di superficie) nonché la realizzazione di un sottopasso e di un parco pubblico (opere fredde) da consegnare all'Amministrazione. Tale atto è stato poi sostituito con contratto stipulato con Firenze Mobilità S.p.A. il 6 agosto 2003, rep. 59545, ove venivano variati sia gli interventi, la durata della concessione, passata da 27 a 30 anni, nonché il relativo Piano Economico Finanziario (PEF);
Rilevato che durante la fase successiva di costruzione e di inizio delle gestioni sono sopravvenuti numerosi fatti ed eventi che hanno comportato l'esigenza di apportare modificazioni all'oggetto del project sia per quanto attiene le realizzazioni sia per quanto attiene le gestioni. Per l'accertamento di tali eventi modificativi è stato fatto ricorso a specifici verbali di ricognizione. Poiché la concessione si regge su un rapporto contrattuale in cui si deve garantire il mantenimento dinamico (e secondo il criterio di reciprocità) dell'equilibrio economico/finanziario, in sede di accertamento fra le parti delle condizioni modificative degli oggetti della concessione sono stati nel contempo individuati, con tali verbali di ricognizione:
a) gli effetti sui costi della costruzione;
b) gli effetti modificativi (positivi e negativi) sulle gestioni che assicuravano contrattualmente l'equilibrio economico/finanziario;
c) le concrete modalità per il possibile ripristino dell'equilibrio contrattuale;
Preso atto che per il ripristino dell'equilibrio economico/finanziario le soluzioni prospettate nei verbali di accertamento si basano:
1) sui miglioramenti derivanti dalle modifiche degli oggetti (riduzione dei costi di costruzione, dovuti a minori lavorazioni, e di eliminazione di opere da realizzare);
2) sugli apporti finanziari diretti (contributi) a ridurre gli oneri a carico del concessionario per gli investimenti ed a compensazione di effetti negativi sulle gestioni;
3) sulla previsione di sostituzione e/o ampliamenti di gestioni (parcheggi e pubblicità), naturalmente per quanto si reputava si rendesse necessario per il ripristino/mantenimento dell'equilibrio economico/finanziario (e fatto salvo la verifica da effettuare con il "transito" necessario dal PEF in sede di approvazione del contratto suppletivo con le modifiche intervenute);
Precisato che il ricorso ai "verbali di ricognizione" ha risposto all'esigenza di tenere aggiornato costantemente l'evolversi, in fase costruttiva e di avvio delle gestioni, degli eventi modificativi della concessione e correlativamente di quelli sull'equilibrio economico/finanziario, con contestuale individuazioni degli ipotizzati modi concreti per mantenere l'equilibrio stesso. Naturalmente a tali "verbali di ricognizione" deve far seguito l'atto modificativo del contratto, che comporta l'aggiornamento del PEF che recepisca i fatti e gli eventi modificativi risultanti dai verbali, e comunque rilevanti per la concessione, e realizzi lo stato di equilibrio economico/finanziario. Ciò del resto risulta testualmente affermato sia all'ultimo punto di tutti i verbali di ricognizione, come pure nelle deliberazioni di Giunta di presa d'atto dei medesimi, laddove espressamente si stabilisce che a cura del Responsabile della concessione venga predisposto lo schema di contratto modificativo ed i conseguenti provvedimenti finanziari che saranno oggetto di specifica deliberazione. L'iter procedurale non è approdato ad alcun accordo fra le parti contrattuali ed ha determinato il manifestarsi di posizioni contrastanti fra le parti stesse;
Rilevato che il Responsabile della concessione (all'epoca arch. Gaetano Di Benedetto) anche a seguito di sollecitazioni da parte della Società concessionaria di progetto circa l'accentuarsi - secondo le prospettazioni di tale parte - di fatti negativi incidenti sull'equilibrio economico/finanziario della concessione stessa, si dava corso, con nota del 29 agosto 2006 prot. n. 46501/06, alla procedura volta alla definizione del contratto suppletivo/integrativo "avente a base l'aggiornamento del PEF, da sottoporre all'approvazione dei competenti organi dell'Ente". A tal proposito si informava la società concessionaria della nomina da parte del Segretario/Direttore Generale di apposito Gruppo di lavoro per l'istruttoria e supporto al Responsabile della concessione ai fini della definizione del contratto suppletivo che tenesse conto di tutti i fatti e gli eventi sopravvenuti al contratto dell'agosto 2003 risultanti, sia dai verbali di ricognizione, sia dagli elementi comunque in possesso dall'Amministrazione concedente;
Dato atto che il suddetto gruppo ha elaborato apposita relazione, conclusa il 14 febbraio 2008, da utilizzarsi come documento istruttorio ai fini della predisposizione da parte dello stesso Responsabile della concessione delle modifiche e integrazioni contrattuali nonché per il riscontro del nuovo piano economico/finanziario aggiornato che il concessionario avrebbe dovuto presentare. Successivamente si è sviluppato il contraddittorio fra le parti. In tale contesto l'Amministrazione, con nota in data 29/2/2008 prot. n. 6581, comunicava a Firenze Mobilità la sospensione del pagamento di una tranche (€ 1.646.033,08 oltre IVA in scadenza il 31/12/2007) dell'importo riconosciuto per maggiori spese e minori ricavi con il 5° verbale di ricognizione, precisando che si sarebbe proceduto analogamente anche per l'altra rata in scadenza a fine 2008 di € 1.650.691,66 oltre IVA, subordinandoli all'esito della istruttoria per la necessaria revisione del contratto e del PEF;
Considerato che ai fini di una corretta formulazione delle modifiche del contratto per i fatti e gli eventi sopravvenuti (sia quelli dei verbali che quelli non compresi nei medesimi) occorre transitare dal PEF seguendo la stessa metodologia con cui il medesimo è stato predisposto quale elemento del contratto stesso. Ai verbali di ricognizione non può assegnarsi il carattere di definitività; essi costituiscono indubbiamente fonte di regolazione contrattuale per quanto attiene gli elementi oggettivi in essi contenuti, tuttavia per quanto attiene poi agli effetti incidenti sull'equilibrio economico/finanziario occorre riportare tali effetti nel PEF, unitamente a quegli elementi che non risultano contemplati nei verbali;
Rilevato che, sulla scorta di quella che è reputata la corretta ricostruzione delle variazioni da apportare al contratto per effetto delle modifiche sopravvenute e considerato che il PEF predisposto da Firenze Mobilità S.p.A., inviato al Comune di Firenze il 28 maggio 2008, non rispondeva ai predetti criteri, l'Amministrazione ha conferito incarico al Prof. Francesco Giunta per la ricostruzione dell'impatto delle varianti sopravvenute, risultanti dai verbali, nonché di quelle derivanti da altri contributi comunque da considerare, ancorchè non rendicontati nei predetti verbali, hanno avuto sul piano economico finanziario 2003 e per individuare come pervenire al nuovo equilibrio economico/finanziario;
Considerato che la procedura amministrativa come sopra descritta deve tenere conto del concomitante avvio da parte della Procura della Repubblica di un procedimento penale, dal cui esito non può prescindersi avendo esso ad oggetto la verifica dei costi di realizzazione dell'opera "fredda" del project - vale a dire il Sottopasso di Viale Strozzi -. Detto procedimento penale è tuttora in corso ed in particolare non sono state ancora completate le operazioni peritali disposte dalla Procura in data 4 marzo 2008, tendenti ad accertare il costo di detto Sottopasso, con formulazione di quesiti espressamente estensibili anche agli altri interventi compresi nel medesimo contratto di project. L'amministrazione comunale si è costituita parte civile nel suddetto procedimento penale, affidando l'incarico di rappresentanza ad un proprio Avvocato di fiducia ed ha nominato i propri CC.TT.PP., per le predette operazioni peritali;
Rilevato altresì che in pendenza del suddetto procedimento penale Firenze Mobilità S.p.A., con atto notificato in data 8 luglio 2008, ha attivato la procedura arbitrale per ottenere il pagamento delle somme di cui al 5° verbale, per le quali l'Amministrazione aveva sospeso il pagamento. Il Comune ha successivamente nominato come proprio arbitro il Prof. Avv. Stefano Grassi.
Rilevato che da parte del Gruppo di Lavoro di supporto al Responsabile della Concessione e del Responsabile stesso con il coordinamento del Segretario/Direttore Generale è stato predisposto apposito documento datato 17 febbraio 2009 (prot. 116/09), in atti del Comune, nel quale sono partitamente indicate le risultanze dell'attività istruttoria ai fini della elaborazione del contratto modificativo e dell'aggiornamento del relativo PEF e da cui risultano le motivazioni che fanno ritenere, rispetto alle richieste e prospettazioni del concessionario, corretta la ricostruzione effettuata dai competenti uffici comunali circa la proposta delle modificazioni contrattuali;
Dato atto infatti che il PEF proposto, in data 28 maggio 2008, da Firenze Mobilità S.p.A. ha lasciato invariato il primo parametro di riferimento del PEF di cui al contratto del 2003 (costo delle opere), apportandovi solo le modifiche sopravvenute secondo criteri che non tengono conto di tutti i fatti e degli eventi sopravvenuti, così come considerato dal Comune né del corretto criterio di aggiornamento del PEF che deve seguire le stesse metodologie del contratto che si intende modificare;
Rilevato che tale documento risulta corredato altresì della relazione del Direttore dell'Avvocatura Avv. Claudio Visciola circa le correlazioni con il procedimento penale e quello arbitrale cui si fa riferimento nel presente provvedimento;
Considerato come risulti evidente che, laddove i presupposti su cui si muove l'indagine penale risultassero confermati dalla CTU disposta dal Giudice penale e tuttora in corso, e quindi venisse accertato che il costo del sottopasso di Viale Strozzi sia inferiore a quanto preteso da Firenze Mobilità, salvo ulteriori estensioni alle altre opere, come ipotizzato dalla Procura, è evidente che allora si imporrebbe anche in sede arbitrale l'obbligo di verificare preventivamente tutti i costi di realizzazione delle varie opere oggetto del project. Appare pertanto rispondente al corretto svolgimento delle procedure in atto, come indicato nella nota dell'Avvocatura, formulare richiesta di sospensione di ogni iniziativa processuale in sede arbitrale in attesa dell'esito - quanto meno a livello istruttorio - dell'indagine penale tuttora in corso;
Dato atto pertanto che essendo il maggior costo ipotizzato dagli atti del procedimento penale di importo comunque superiore rispetto a quanto è stato richiesto nello stesso procedimento arbitrale, e fatte salve le risultanze istruttorie dell'apposito Gruppo e del Responsabile della concessione cui sopra si fa riferimento, dalle quali emerge un quadro economico finanziario diverso e più favorevole rispetto a quanto prospettato dalla società concessionaria, appare rispondente agli interessi dell'Ente la conferma della sospensione del pagamento delle rate rimaste inevase;
Visto il parere di regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato;
DELIBERA
1) in relazione ai documenti istruttori elaborati dall'apposito Gruppo e dal Responsabile della concessione con il coordinamento del Segretario/Direttore Generale e l'assistenza dell'Avvocatura di confermare, per le ragioni esposte in narrativa, la sospensione dei pagamenti delle somme inevase, riconosciute a Firenze Mobilità S.p.A. con il 5° verbale di ricognizione del 18 gennaio 2007;
2) di dare mandato al Responsabile della concessione con il supporto del Gruppo di Lavoro e all'Avvocatura di procedere nei termini di cui alla presente deliberazione.
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
(mf)
IN ALLEGATO IN TESTO DELLA DELIBERA
Premesso che con contratto a rogito del segretario comunale, stipulato in data 1 ottobre 2001, rep. n. 58491, fu affidata la concessione di progettare, costruire, gestire e mantenere di numerosi interventi, (prevalentemente parcheggi sia pubblici che in diritto di superficie) nonché la realizzazione di un sottopasso e di un parco pubblico (opere fredde) da consegnare all'Amministrazione. Tale atto è stato poi sostituito con contratto stipulato con Firenze Mobilità S.p.A. il 6 agosto 2003, rep. 59545, ove venivano variati sia gli interventi, la durata della concessione, passata da 27 a 30 anni, nonché il relativo Piano Economico Finanziario (PEF);
Rilevato che durante la fase successiva di costruzione e di inizio delle gestioni sono sopravvenuti numerosi fatti ed eventi che hanno comportato l'esigenza di apportare modificazioni all'oggetto del project sia per quanto attiene le realizzazioni sia per quanto attiene le gestioni. Per l'accertamento di tali eventi modificativi è stato fatto ricorso a specifici verbali di ricognizione. Poiché la concessione si regge su un rapporto contrattuale in cui si deve garantire il mantenimento dinamico (e secondo il criterio di reciprocità) dell'equilibrio economico/finanziario, in sede di accertamento fra le parti delle condizioni modificative degli oggetti della concessione sono stati nel contempo individuati, con tali verbali di ricognizione:
a) gli effetti sui costi della costruzione;
b) gli effetti modificativi (positivi e negativi) sulle gestioni che assicuravano contrattualmente l'equilibrio economico/finanziario;
c) le concrete modalità per il possibile ripristino dell'equilibrio contrattuale;
Preso atto che per il ripristino dell'equilibrio economico/finanziario le soluzioni prospettate nei verbali di accertamento si basano:
1) sui miglioramenti derivanti dalle modifiche degli oggetti (riduzione dei costi di costruzione, dovuti a minori lavorazioni, e di eliminazione di opere da realizzare);
2) sugli apporti finanziari diretti (contributi) a ridurre gli oneri a carico del concessionario per gli investimenti ed a compensazione di effetti negativi sulle gestioni;
3) sulla previsione di sostituzione e/o ampliamenti di gestioni (parcheggi e pubblicità), naturalmente per quanto si reputava si rendesse necessario per il ripristino/mantenimento dell'equilibrio economico/finanziario (e fatto salvo la verifica da effettuare con il "transito" necessario dal PEF in sede di approvazione del contratto suppletivo con le modifiche intervenute);
Precisato che il ricorso ai "verbali di ricognizione" ha risposto all'esigenza di tenere aggiornato costantemente l'evolversi, in fase costruttiva e di avvio delle gestioni, degli eventi modificativi della concessione e correlativamente di quelli sull'equilibrio economico/finanziario, con contestuale individuazioni degli ipotizzati modi concreti per mantenere l'equilibrio stesso. Naturalmente a tali "verbali di ricognizione" deve far seguito l'atto modificativo del contratto, che comporta l'aggiornamento del PEF che recepisca i fatti e gli eventi modificativi risultanti dai verbali, e comunque rilevanti per la concessione, e realizzi lo stato di equilibrio economico/finanziario. Ciò del resto risulta testualmente affermato sia all'ultimo punto di tutti i verbali di ricognizione, come pure nelle deliberazioni di Giunta di presa d'atto dei medesimi, laddove espressamente si stabilisce che a cura del Responsabile della concessione venga predisposto lo schema di contratto modificativo ed i conseguenti provvedimenti finanziari che saranno oggetto di specifica deliberazione. L'iter procedurale non è approdato ad alcun accordo fra le parti contrattuali ed ha determinato il manifestarsi di posizioni contrastanti fra le parti stesse;
Rilevato che il Responsabile della concessione (all'epoca arch. Gaetano Di Benedetto) anche a seguito di sollecitazioni da parte della Società concessionaria di progetto circa l'accentuarsi - secondo le prospettazioni di tale parte - di fatti negativi incidenti sull'equilibrio economico/finanziario della concessione stessa, si dava corso, con nota del 29 agosto 2006 prot. n. 46501/06, alla procedura volta alla definizione del contratto suppletivo/integrativo "avente a base l'aggiornamento del PEF, da sottoporre all'approvazione dei competenti organi dell'Ente". A tal proposito si informava la società concessionaria della nomina da parte del Segretario/Direttore Generale di apposito Gruppo di lavoro per l'istruttoria e supporto al Responsabile della concessione ai fini della definizione del contratto suppletivo che tenesse conto di tutti i fatti e gli eventi sopravvenuti al contratto dell'agosto 2003 risultanti, sia dai verbali di ricognizione, sia dagli elementi comunque in possesso dall'Amministrazione concedente;
Dato atto che il suddetto gruppo ha elaborato apposita relazione, conclusa il 14 febbraio 2008, da utilizzarsi come documento istruttorio ai fini della predisposizione da parte dello stesso Responsabile della concessione delle modifiche e integrazioni contrattuali nonché per il riscontro del nuovo piano economico/finanziario aggiornato che il concessionario avrebbe dovuto presentare. Successivamente si è sviluppato il contraddittorio fra le parti. In tale contesto l'Amministrazione, con nota in data 29/2/2008 prot. n. 6581, comunicava a Firenze Mobilità la sospensione del pagamento di una tranche (€ 1.646.033,08 oltre IVA in scadenza il 31/12/2007) dell'importo riconosciuto per maggiori spese e minori ricavi con il 5° verbale di ricognizione, precisando che si sarebbe proceduto analogamente anche per l'altra rata in scadenza a fine 2008 di € 1.650.691,66 oltre IVA, subordinandoli all'esito della istruttoria per la necessaria revisione del contratto e del PEF;
Considerato che ai fini di una corretta formulazione delle modifiche del contratto per i fatti e gli eventi sopravvenuti (sia quelli dei verbali che quelli non compresi nei medesimi) occorre transitare dal PEF seguendo la stessa metodologia con cui il medesimo è stato predisposto quale elemento del contratto stesso. Ai verbali di ricognizione non può assegnarsi il carattere di definitività; essi costituiscono indubbiamente fonte di regolazione contrattuale per quanto attiene gli elementi oggettivi in essi contenuti, tuttavia per quanto attiene poi agli effetti incidenti sull'equilibrio economico/finanziario occorre riportare tali effetti nel PEF, unitamente a quegli elementi che non risultano contemplati nei verbali;
Rilevato che, sulla scorta di quella che è reputata la corretta ricostruzione delle variazioni da apportare al contratto per effetto delle modifiche sopravvenute e considerato che il PEF predisposto da Firenze Mobilità S.p.A., inviato al Comune di Firenze il 28 maggio 2008, non rispondeva ai predetti criteri, l'Amministrazione ha conferito incarico al Prof. Francesco Giunta per la ricostruzione dell'impatto delle varianti sopravvenute, risultanti dai verbali, nonché di quelle derivanti da altri contributi comunque da considerare, ancorchè non rendicontati nei predetti verbali, hanno avuto sul piano economico finanziario 2003 e per individuare come pervenire al nuovo equilibrio economico/finanziario;
Considerato che la procedura amministrativa come sopra descritta deve tenere conto del concomitante avvio da parte della Procura della Repubblica di un procedimento penale, dal cui esito non può prescindersi avendo esso ad oggetto la verifica dei costi di realizzazione dell'opera "fredda" del project - vale a dire il Sottopasso di Viale Strozzi -. Detto procedimento penale è tuttora in corso ed in particolare non sono state ancora completate le operazioni peritali disposte dalla Procura in data 4 marzo 2008, tendenti ad accertare il costo di detto Sottopasso, con formulazione di quesiti espressamente estensibili anche agli altri interventi compresi nel medesimo contratto di project. L'amministrazione comunale si è costituita parte civile nel suddetto procedimento penale, affidando l'incarico di rappresentanza ad un proprio Avvocato di fiducia ed ha nominato i propri CC.TT.PP., per le predette operazioni peritali;
Rilevato altresì che in pendenza del suddetto procedimento penale Firenze Mobilità S.p.A., con atto notificato in data 8 luglio 2008, ha attivato la procedura arbitrale per ottenere il pagamento delle somme di cui al 5° verbale, per le quali l'Amministrazione aveva sospeso il pagamento. Il Comune ha successivamente nominato come proprio arbitro il Prof. Avv. Stefano Grassi.
Rilevato che da parte del Gruppo di Lavoro di supporto al Responsabile della Concessione e del Responsabile stesso con il coordinamento del Segretario/Direttore Generale è stato predisposto apposito documento datato 17 febbraio 2009 (prot. 116/09), in atti del Comune, nel quale sono partitamente indicate le risultanze dell'attività istruttoria ai fini della elaborazione del contratto modificativo e dell'aggiornamento del relativo PEF e da cui risultano le motivazioni che fanno ritenere, rispetto alle richieste e prospettazioni del concessionario, corretta la ricostruzione effettuata dai competenti uffici comunali circa la proposta delle modificazioni contrattuali;
Dato atto infatti che il PEF proposto, in data 28 maggio 2008, da Firenze Mobilità S.p.A. ha lasciato invariato il primo parametro di riferimento del PEF di cui al contratto del 2003 (costo delle opere), apportandovi solo le modifiche sopravvenute secondo criteri che non tengono conto di tutti i fatti e degli eventi sopravvenuti, così come considerato dal Comune né del corretto criterio di aggiornamento del PEF che deve seguire le stesse metodologie del contratto che si intende modificare;
Rilevato che tale documento risulta corredato altresì della relazione del Direttore dell'Avvocatura Avv. Claudio Visciola circa le correlazioni con il procedimento penale e quello arbitrale cui si fa riferimento nel presente provvedimento;
Considerato come risulti evidente che, laddove i presupposti su cui si muove l'indagine penale risultassero confermati dalla CTU disposta dal Giudice penale e tuttora in corso, e quindi venisse accertato che il costo del sottopasso di Viale Strozzi sia inferiore a quanto preteso da Firenze Mobilità, salvo ulteriori estensioni alle altre opere, come ipotizzato dalla Procura, è evidente che allora si imporrebbe anche in sede arbitrale l'obbligo di verificare preventivamente tutti i costi di realizzazione delle varie opere oggetto del project. Appare pertanto rispondente al corretto svolgimento delle procedure in atto, come indicato nella nota dell'Avvocatura, formulare richiesta di sospensione di ogni iniziativa processuale in sede arbitrale in attesa dell'esito - quanto meno a livello istruttorio - dell'indagine penale tuttora in corso;
Dato atto pertanto che essendo il maggior costo ipotizzato dagli atti del procedimento penale di importo comunque superiore rispetto a quanto è stato richiesto nello stesso procedimento arbitrale, e fatte salve le risultanze istruttorie dell'apposito Gruppo e del Responsabile della concessione cui sopra si fa riferimento, dalle quali emerge un quadro economico finanziario diverso e più favorevole rispetto a quanto prospettato dalla società concessionaria, appare rispondente agli interessi dell'Ente la conferma della sospensione del pagamento delle rate rimaste inevase;
Visto il parere di regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato;
DELIBERA
1) in relazione ai documenti istruttori elaborati dall'apposito Gruppo e dal Responsabile della concessione con il coordinamento del Segretario/Direttore Generale e l'assistenza dell'Avvocatura di confermare, per le ragioni esposte in narrativa, la sospensione dei pagamenti delle somme inevase, riconosciute a Firenze Mobilità S.p.A. con il 5° verbale di ricognizione del 18 gennaio 2007;
2) di dare mandato al Responsabile della concessione con il supporto del Gruppo di Lavoro e all'Avvocatura di procedere nei termini di cui alla presente deliberazione.
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.