Multisala a Novoli, la replica degli uffici della Direzione Urbanistica: "La Dia non è scaduta ma ancora pienamente in vigore"

La Dia relativa alla Multisala di Novoli non è scaduta, anzi è ancora in vigore. E' quanto replicano gli uffici della Direzione Urbanistica a Ornella De Zordo, capogruppo di Unaltracittà/unaltromondo."L'articolo 84 della Legge Regionale 1/2005, che regola la procedura per la denuncia di inizio dell'attività, al comma 4 recita testualmente ‘il termine per l'inizio dei lavori non può, a pena di decadenza, essere superiore ad un anno dalla data di presentazione della relativa denuncia. Il termine di ultimazione di cui all'articolo 86, comma 1, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni dalla data anzidetta. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini, l'interessato deve presentare una nuova denuncia concernente la parte non ultimata'".Secondo la lettura della Direzione Urbanistica i "tre anni dalla data anzidetta" partono dalla data di inizio dei lavori. "Evidentemente la consigliera De Zordo dà una diversa lettura del testo, ed identifica il termine triennale oltre il quale la Dia perde efficacia a far data dalla presentazione della stessa – spiegano dagli uffici –. L'articolato è in realtà piuttosto chiaro. Comunque per verificare la corretta interpretazione della norma, è opportuno contestualizzare il dispositivo dell'articolo 84 nel più ampio alveo della Legge Regionale 1/2005".L'articolo 77 "Disciplina degli atti" recita testualmente al comma 3 a proposito del permesso di costruire "…nel permesso sono indicati i termini d'inizio e d'ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data del rilascio del permesso; il termine di ultimazione di cui all'articolo 86, comma 1, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni dall'inizio dei lavori e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione…….". "In questo caso – precisano gli uffici – è dunque pacifico che il termine triennale per l'esecuzione dei lavori parte dalla data di inizio dei lavori stessi".La Legge Regionale 1/2005 si basa sulla sostanziale assimilabilità dei due titoli edilizi (Permesso di costruire e Dia), tanto che all'articolo 82 detta "Disposizioni generali" efficaci per ambedue i titoli, e in specifici casi, come peraltro quello in questione consente di realizzare con Dia anche un nuovi edifici. "Non vi è motivo di ritenere, a fronte di una sostanziale assimilabiltà degli effetti dei due titoli, che il legislatore abbia voluto dettare diversi regimi in materia di validità degli stessi" sottolineano ancora gli uffici.Passando poi al Regolamento Edilizio, questo disciplina invece espressamente la casistica di decadenza della Dia all'articolo 7/bis "Decadenza della Dia per mancato inizio dei lavori" ed all'articolo 7/ter "Decadenza della Dia per mancata ultimazione dei lavori entro il termine previsto dalla legge". Tale disciplina peraltro non configge con quanto previsto dall'articolo 7.7 che disciplina il termine di inizio e fine lavori nella speciale casistica di cui all'articolo 79 comma 4 della LR 1/2005. "È evidente dunque che il Regolamento nulla prevede, né d'altronde potrebbe prevedere in base alla pacifica gerarchia della fonti, di diverso rispetto al dispositivo della Legge Regionale 1/2005" concludono gli uffici.(mf)