Ex Poste di via del Pratellino, il Consiglio di Stato respinge il ricorso della proprietà contro la demolizione

L'ordinanza conferma quanto già deciso dal Tar e spiana la strada all'abbattimento dell'edificio fatiscente

La demolizione delle ex poste di via del Pratellino si farà. Il Consiglio di Stato ha infatti respinto il ricorso della proprietà, la società Berni, contro l’ordinanza del sindaco Matteo Renzi che disponeva l’abbattimento dell’edificio fatiscente. Una conferma di quanto aveva già deciso il Tar della Toscana che, il 29 luglio, aveva negato la sospensiva dell’atto predisposto dalla Direzione Urbanistica il 7 giugno. Il provvedimento dava alla proprietà 45 giorni di tempo per procedere alla demolizione a sue spese. In caso contrario il Comune sarebbe intervenuto direttamente, salvo poi addebitare i costi ai proprietari. La procedura si era poi bloccata a causa del ricorso al Tar prima e al Consiglio di Stato poi. Fino a ieri, quando è stato depositato il pronunciamento dell’organo di secondo grado della giustizia amministrativa che ha nuovamente dato ragione all’Amministrazione comunale.
Il Consiglio di Stato ha infatti ribadito le conclusioni del Tar, riconoscendo legittimo il ricorso da parte del Comune alla clausola 22 contenuta nella licenza edilizia sulla base della quale, nel 1968, fu realizzato l’immobile. Una clausola che prevedeva l’immediata demolizione, su richiesta dell’Amministrazione comunale, in ragione della destinazione pubblica dell’area e a cui il Comune ha deciso di ricorrere visto l’attuale stato di abbandono dell’edificio.
Quindi nell’ordinanza il Consiglio di Stato ha premesso come “il prefabbricato in oggetto… è stato realizzato in via del tutto eccezionale in contrasto con la demolizione impressa dallo strumento urbanistico allora vigente” e che “l’attuale destinazione urbanistica è incompatibile con la presenza del prefabbricato in questione”. A questo punto il Consiglio di Stato ha ritenuto che “il titolo edilizio rilasciato nel 1968…. non sia sussumibile nel genus della concessione (licenza) in deroga, in quanto in contrasto con la disciplina legale …. che esige la conformità ai parametri urbanistici”. E ancora considerato che “a fronte dell’oggettiva condizione di degrado del prefabbricato (lesiva del prestigio storico e culturale della città di Firenze), le Dia via via predisposte dalle società proprietarie del manufatto, hanno sempre presupposto la destinazione ad un uso (direzionale) incompatibile con la destinazione impressa dallo strumento urbanistico vigente”. I giudici hanno poi rilevato “ai fini della inconfigurabilità della situazione di buona fede invocata dalla società Berni, l’univoco contenuto della clausola 22 allegata alla vicenda edilizia del 1968 e l’accatastamento del prefabbricato quale ufficio pubblico B/4”. E sulla base di queste considerazioni hanno respinto il ricorso della proprietà. (mf)