IMU, Pieri (Udc): "Come funzionerà la detrazione per le case di genitori separati?"
Nell’imminenza dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale del regolamento per l’applicazione per l’imposta municipale IMU, il consigliere Massimo Pieri (Udc per il Terzo Polo) ha depositato un’interrogazione a proposito della “detrazione in presenza di figli di età non superiore ai 26 anni dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, spettante ai sensi dell’art. 13 c. 10 legge 214/2011”.
Pieri, ricordata la legislazione in materia, e concentrandosi sui casi di case di cui siano contitolari genitori separati, sottolinea “il disposto normativo di cui all’art. 13 c. 10 legge 214/2011, in riferimento alla maggiore detrazione spettante in presenza di figli di età non superiore ai 26 anni dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, pari a Euro 50 per ciascun figlio fino a un massimo di 400 Euro”, e che “alcuni soggetti passivi all’imposta, nel caso specifico genitori separati, si trovano in una situazione di separazione legale o di divorzio, ed in presenza di figli con età non superiore a 26 anni dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”, interroga il sindaco per sapere “se l’ulteriore detrazione di 50 Euro prevista dall’art. 13 c. 10 legge 214/2011 in presenza di contitolarità dell’immobile adibito ad abitazione principale tra i coniugi legalmente separati o divorziati spetti agli stessi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica ovvero in caso di esclusiva titolarità del coniuge non assegnatario dell’ex casa coniugale la stessa spetti integralmente a quest’ultimo”.
(fdr)
Segue il testo completo dell’interrogazione
Tipologia: interrogazione a risposta scritta
Soggetto proponente: Massimo Pieri
Oggetto: IMU - detrazione in presenza di figli di età non superiore ai 26 anni dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, spettante ai sensi dell’art. 13 c. 10 legge 214/2011
PRESO ATTO CHE:
a) il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (federalismo municipale) ha previsto l’istituzione e l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) stabilendone la decorrenza a partire dall’anno 2014,
b) l’art. 13 c. 1, del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 ha anticipato tale decorrenza in via sperimentale all’anno 2012,
c) l’IMU è disciplinata:
• dall’art. 13 della Legge 214/2011;
• dagli artt. 8 e 9 del D.LGS 23/2011 in quanto compatibili;
• dalla D.LGS 504/1992 nelle parti richiamate dalla nuova normativa;
• dai regolamenti comunali approvati in conformità agli artt. 52 e 59 del D.LGS 446/1997 che disciplinano la potestà regolamentare in ambito tributario dei Comuni.
CONSIDERATO CHE
è imminente l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del regolamento per l’applicazione per l’imposta municipale IMU,
VISTO
Il disposto normativo di cui all’art. 13 c. 10 legge 214/2011, in riferimento alla maggiore detrazione spettante in presenza di figli di età non superiore ai 26 anni dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, pari a Euro 50 per ciascun figlio fino a un massimo di 400 Euro,
TENUTO CONTO CHE
alcuni soggetti passivi all’imposta, nel caso specifico genitori separati, si trovano in una situazione di separazione legale o di divorzio, ed in presenza di figli con età non superiore a 26 anni dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
CONSIDERATO CHE
• l’ex casa coniugale è equiparata per legge all’abitazione principale, e il genitore non assegnatario ha diritto alla detrazione base di 200 Euro (ripartita secondo la titolarietà) ed all’applicazione dell’aliquota ridotta dello 0.4 per mille;
• la normativa condiziona l’ulteriore detrazione di 50 Euro solo al fatto che il figlio, di età non superiore a 26 anni, sia dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
• la normativa pertanto non impone, invece, come condizione per il riconoscimento dell’ulteriore detrazione di 50 Euro, la convivenza con il genitore non assegnatario della casa
INTERROGA IL SINDACO
Per sapere :
se l’ulteriore detrazione di 50 Euro prevista dall’art. 13 c. 10 legge 214/2011 in presenza di contitolarità dell’immobile adibito ad abitazione principale tra i coniugi legalmente separati o divorziati spetti agli stessi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica ovvero in caso di esclusiva titolarità del coniuge non assegnatario dell’ex casa coniugale la stessa spetti integralmente a quest’ultimo.
Palazzo Vecchio, 27.03.2012
Il Consigliere Massimo Pieri
Vice coordinatore Gruppo Misto di Minoranza