Ici e immobili degli enti religiosi, "Quando l'ideologia batte il buon senso"

La posizione dei consigloieri del Pd Scino, Fratini, Sguanci, Borselli, Pierguidi, Giuliani, Bassi, Bertini, Lauria, Giani, Ricci

Questa la posizione di una parte dei consiglieri del Pd riguardo la mozione che riguarda l'Abolizione esenzione ICI per gli immobili di proprietà degli enti religiosi e non profit di natura commerciale”.

Si allega il documento sottoscritto da Salvatore Scino, Massimo Fratini, Maurizio Sguanci, Andrea Borselli, Michele Pierguidi, Maria Federica Giuliani , Angelo Bassi, Enrico Bertini, Antonio Lauria, Eugenio Giani, Francesco Ricci
 

 

QUANDO L’IDEOLOGIA BATTE IL BUON SENSO.


Il 30 gennaio 2012 il Consiglio comunale di Firenze ha votato una mozione di principio. Lo ha fatto con 19 voti favorevoli 13 contrari e 2 astenuti. Per affermare questo concetto si è votato una mozione (le mozioni hanno solo valore di indirizzo) che titola testualmente: “Abolizione esenzione ICI per gli immobili di proprietà degli enti religiosi e non profit di natura commerciale” La legge prevede già che gli immobili utilizzati a fini commerciali PAGHINO l’ICI indipendentemente dal fatto che il proprietario sia un ente ecclesiastico piuttosto che una casa del popolo o una società sportiva.
Dal contesto della mozione si rileva chiaramente un attacco frontale agli enti religiosi e “ai beni del Vaticano”. Forse, in questa materia un po’ di chiarezza, anche dal lato tecnico, può essere opportuna. Come evidenziato dalla Corte Costituzionale in un’ordinanza del 1986, lo Stato, anche per il tramite di concessione di esenzioni fiscali, ha "interesse a prendere parte alla gestione dei benefici ecclesiastici", provvedendo spesso, come noto, la stessa Chiesa all’espletamento di compiti di assistenza di competenza delle Istituzioni civili in virtù del principio di sussidiarietà.
La Legge n. 222/1985 precisa, che le attività degli enti ecclesiastici, diverse da quelle di religione o di culto, sono soggette nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime.
La norma che sancisce l'esenzione Ici è l'art. 7, comma 1, lettere d) ed i), del D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992. La stessa norma stabilisce quindi che sono esenti da Ici gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, etc. Oltre all’attività “istituzionale”, le comunità religiose svolgono all'interno delle unità immobiliari di proprietà anche altre attività, come ad esempio quelle didattiche, costituite da scuole private paritarie primarie e/o secondarie, dove si occupano dell'educazione dell'infanzia e della gioventù.
La gestione di tale attività didattica tiene comunque conto nella gestione delle rette, delle famiglie più povere e di quelle che non riescono a sostenere totalmente o parzialmente i costi Inoltre gli enti di natura religiosa reinvestono gli utili a fini umanitari, sempre verificabili.
Cercando peraltro di inquadrare con esattezza cosa si debba intendere per attività commerciali, il rimando è necessariamente all'art. 2195 del codice civile, rubricato "Imprenditori soggetti a registrazione", laddove l'attività, per essere commerciale, anche ai fini fiscali, deve essere comunque condotta con criteri di economicità. Ma allora il problema dov’è?
In discussione, non è tanto l’articolo 7 citato, quanto piuttosto l’interpretazione autentica che ne è stata fornita con il Collegato alla Finanziaria 2006 e con il decreto legge Bersani-Visco.
Prima di questi due interventi, la norma di esenzione era interpretata dalla giurisprudenza in modo assai rigoroso: accanto ai prescritti requisiti, soggettivo e oggettivo, ne era stato inserito un terzo, che riservava l’esenzione alle sole attività di tipo non commerciale. Sicché, per poter usufruire dell’esenzione, occorreva che negli immobili non fosse esercitata in nessun modo attività d’impresa.
Ebbene, è proprio per "correggere" questa lettura giurisprudenziale, che il legislatore è intervenuto: prima con il Collegato alla Finanziaria 2006, che ha "interpretato" l’articolo 7 rendendolo applicabile alle attività indicate "a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse"; poi, in sostituzione di questa interpretazione, con il Dl n. 223/06, che ha invece reso applicabile l’esenzione alle "attività che non abbiano natura esclusivamente commerciale".
Senza entrare nel merito delle due soluzioni, resta acquisito un dato: certamente con la prima, ma chiaramente anche con la seconda "interpretazione", l’agevolazione è stata estesa alle attività di tipo commerciale ma, ( questo forse ancora non è chiaro a chi a tali previsioni si oppone) , solo a quelle esercitate, nei settori indicati dall’articolo. 7, da enti non commerciali. (per esempio il bar della polisportiva o del circolo arci o parrocchiale)

Insomma la polemica sui presunti «privilegi» alla Chiesa appare di natura esclusivamente ideologica. La particolarità degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti è semplicemente che sono enti fiscalmente non commerciali. Questo per legge, per norma concordataria e ancora prima per l’art. 7 della Costituzione. Da notare, peraltro, che in un tale scenario gli enti ecclesiastici esenti dall’ICI sono solo il 4% del totale degli enti esenti.
A parte scuole, Asl, ospedali, sedi di enti locali, godono infatti di questo “favore” tutti gli enti no profit che svolgono direttamente quelle attività esenti, come la Croce Rossa o le associazioni sportive. Tra questi peraltro ci sono anche molte Fondazioni, comprese quelle bancarie. Anche i palazzi storici, del resto, da chiunque posseduti, godono di una forte riduzione dell’ICI.
Nessuno però sembra aver presentato mozioni su questi “privilegi”. Sarebbe del resto davvero incongruo che lo Stato gravasse quelle realtà, ecclesiali e non, che perseguono fini di interesse collettivo e si sostituiscono alle carenze dello Stato.
Non vi è alcun privilegio: l’esenzione dall’ICI per la Chiesa e per tutti quei soggetti che non sono né Stato né mercato permette infatti di erogare servizi assistenziali e sociali alle fasce più deboli della popolazione, altrimenti escluse.
Se non ci fosse l’esenzione ICI il prezzo da pagare per la società sarebbe molto alto, in termini di minori servizi assistenziali e sociali alle fasce più deboli della popolazione. L’esenzione dall’ICI incoraggia la società civile, cioè tutto ciò che non è né Stato né mercato, ad impegnarsi nel sociale. La dottrina sociale della chiesa, a partire dalla Rerum Novarum del 1889 auspica da sempre questo impegno nel sociale definendolo “principio di sussidiarietà”
La mozione titolata: «Abolizione esenzione ICI per gli immobili di proprietà degli enti religiosi e non profit di natura commerciale» approvata dal Consiglio Comunale di Firenze non può avere effetto alcuno perché chiede una cosa che di fatto è già realizzata.
Occorreva denigrare il Vaticano. Se il tema è colpire gli abusi, ci dichiariamo in prima fila. Se qualcuno, aggirando la legge basandosi magari sul principio di attività prevalente, trova delle strade furbesche e truffaldine, è giusto che vada punito. Gli abusi sono sempre responsabilità personale. Ma, se qualcuno ruba non si può dire che tutti rubano. Perbacco!
Si discute su questo argomento a solo scopo propagandistico e, purtroppo, ideologico.
Si dica con chiarezza che si vogliono limitare i benefici derivanti dalle attività caritative e sociali che soprattutto gli enti religiosi, ma anche case del popolo, e società sportive erogano nei confronti dei più deboli e poveri.
Firenze, 02 febbraio I consiglieri comunali del Gruppo Pd – Firenze
Salvatore Scino
Massimo Fratini
Maurizio Sguanci
Andrea Borselli
Michele Pierguidi
Maria Federica Giuliani Angelo Bassi
Enrico Bertini
Antonio Lauria
Eugenio Giani
Francesco Ricci
 (lb)