Imu, Scino (Pd): "Dribbling fra gli adempimenti"
"Ritengo utili con la presente continuare a fornire il mio contributo per quanto inerente gli adempimenti IMU. Il 31/10/2012 infatti diventano ufficiale il modello e le istruzioni della dichiarazione IMU. Viene definitivamente chiarito il termine di presentazione della dichiarazione per l’anno 2012 che è il 04/02/2013. Ritengo evidenziare alcune questioni di sicura utilità ai nostri concittadini". Così il vicepresidente del Consiglio comunale Salvatore Scino
"Le istruzioni risolvono alcune questioni che sono state oggetto di un mio precedente intervento in Consiglio Comunale, confermano la correzione della precedente bozza, e supera l’impostazione “formale” a favore di quella “sostanziale” affermando che il modello deve essere presentato solo dai proprietari ai quali effettivamente si sono visti riservare dal Comune un trattamento più favorevole rispetto a quello generale.
La questione riguarda soprattutto gli immobili concessi in affitto e locazione. Negozi, capannoni, centri commerciali e abitazioni date in locazione sono potenzialmente agevolabili. Tuttavia le istruzioni spiegano chiaramente che per far scattare l'obbligo di dichiarazione occorre che il Comune abbia davvero previsto per negozi, capannoni o case in affitto un carico fiscale inferiore rispetto all'aliquota «ordinaria» decisa per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale. La precisazione, abbinata con il chiarimento secondo il quale la dichiarazione non deve essere presentata anche in tutte le ipotesi in cui il comune, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, abbia deliberato specifici obblighi di comunicazione sotto altre forme, fa desumere che per esempio nel caso del comune di Firenze che ha previsto una aliquota oridinaria del 10,6 per mille, e del 10,4 per negozi e laboratori usati direttamente dal proprietario, non sia nessario presentare la dichiarazione IMU ma esclusivamente le comunicazione prevista dalla delibera comunale del 27/09/2012 da presentare entro il 31/12. Ciò accade anche nel caso di provvedimento di sfratto inerente ad alcune categorie di immobili, nel caso della ex casa coniugale, nel caso degli anziani residenti presso istituti di ricovero, nel caso degli immobili locati a canone concordato.
In tutti gli altri casi sia stata prevista una agevolazione i proprietari di questi dovranno presentare la dichiarazione entro il 04 febbraio 2013.
Le istruzioni definitive confermano che l'abitazione principale non deve essere di regola mai dichiarata, anche quando acquista tale qualifica nel corso dell'anno.
Non devono inoltre essere dichiarate le pertinenze dell'abitazione principale.
Non devono essere dichiarati gli atti che sono transitati attraverso il sistema notarile del Mui.
I fabbricati rurali strumentali non devono essere mai denunciati.
Di seguito i casi più comuni ove è necessaria la dichiarazione:
I proprietari di immobili per i quali l'agevolazione sia già fissata dalla legge, come accade per i fabbricati di interesse storico o artistico, i beni merce o i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali. Gli immobili esenti degli enti non commerciali devono essere sempre denunciati, anche se già posseduti al 1° gennaio 2012.
I fabbricati inagibili o inabitabili - conclude il vicepresidente Salvatore Scino- dovranno essere indicati solo nell'anno in cui perdono il diritto alla riduzione. L’obbligo dichiarativo, rimane nel caso di acquisto di aree edificabili, poiché occorre indicare il valore al primo gennaio dell'anno; il mutamento di qualità da terreno agricolo a area edificabile; ecc. Sembre in riferimento alla precedente comunicazione ribadisco la necessità di prevedere al più presto nel regolamento il versamento congiunto di due o più comproprietari"
(lb)