Palestra stadio Franchi, Pierguidi (PD) ed Alessandri (PdL): «La messa in mora della società è un atto dovuto. Persistono ulteriori gravi inadempienze che devono essere sanzionate secondo i termini di legge»
«La messa in mora della società concessionaria della palestra dello stadio Franchi è un atto dovuto dopo l'accertamento di una passività di 38 mila euro maturata al 31 dicembre 2011». E’ quanto sostengono i consiglieri Michele Pierguidi e Stefano Alessandri (PdL).
«Vorremmo ricordare al vicesindaco e assessore allo sport Nardella – hanno aggiunto i due consiglieri – che la gestione della palestra è stata affidata a seguito di evidenza pubblica nella quale erano previsti dettagliatamente gli oneri e le relative penali per il concessionario. Il quadro dei due anni mezzo di gestione ci lascia allibiti.
Dal 16 dicembre 2009 la gestione della palestra dell’Artemio Franchi è passata al nuovo gestore che ha assunto tutti i dipendenti e i collaboratori, mantenendone il medesimo trattamento contrattuale, come previsto dal regolamento per la concessione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Firenze, in particolare all’articolo 11 sulla tutela dei lavoratori».
«Nel febbraio 2011, però – hanno proseguito Pierguidi e Alessandri – il gestore dell’impianto ha comunicato ai propri dipendenti di voler modificare il loro contratto di lavoro, riducendogli lo stipendio del 50%. Pochi mesi dopo, a maggio, il nuovo gestore applica la cassa integrazione. Tale comportamento risulterebbe in palese contrasto con gli obblighi assunti nell'atto di convenzione con il Comune che, all’articolo 10 sugli obblighi del concessionario lettera l, prevede l’obbligo del medesimo trattamento contrattuale per i lavoratori dipendenti in essere presso l’impianto»
«Tutto questo – secondo i due consiglieri - stride con le ultime dichiarazioni dell’assessore Nardella laddove dichiara che “non è compito dell’amministrazione comunale di valutare la legittimità del licenziamento, sarà questa materia degli organi preposti”. Non si capisce infatti come l’amministrazione non intenda avvalersi di quanto previsto dalla convenzione all’articolo 14, su ‘penali, decadenza e revoca’, che prevede espressamente, causa di decadenza, l’eventuale “mancato rispetto del punto l) dell’art. 10 della presente convenzione”.
Un altro aspetto da evidenziare è l'eventuale rispetto del concessionario dell’articolo 11 bis della convenzione con l’amministrazione comunale, laddove il concessionario si impegna a realizzare tutti gli interventi di manutenzione e miglioramento previsti nell'offerta presentata in sede di gara e, più precisamente, “l’intervento di climatizzazione di tutta la palestra”. Secondo gli impegni sottoscritti nella convenzione, il concessionario avrebbe dovuto presentare il progetto esecutivo entro 3 mesi dalla stipula della convenzione».
«Ci stupisce il fatto – hanno concluso Pierguidi e Alessandri – che gli uffici preposti, ad oggi, non abbiano dato seguito agli obblighi imposti dai regolamenti e dalle normative vigenti anche alla luce di eventuali danni a terzi che tale condotta può aver costituito». (fn)