Amministratori di condominio, Roselli (PdL-FI): "Le targhe previste per legge siano poste all'interno degli edifici"

Presentate una mozione e un'interrogazione. "All'esterno sarebbero antiestetiche. Il Comune introduca una norma specifica per evitare futuri contenziosi"

“Le targhe degli amministratori di condominio, che secondo una recente legge devono essere esposte in un luogo visibile a tutti i condomini con le generalità e i contatti con l’amministratore, devono essere poste all’interno dello stabile, fuori sarebbero antiestetiche anche perché sarebbero con ogni probabilità realizzate in modo vistoso per farsi pubblicità”. Lo afferma il consigliere PdL-FI Emanuele Roselli, che sul tema ha presentato un’interrogazione e una mozione.
L’obiettivo del consigliere è quello di ottenere che il Comune regoli questa materia in modo chiaro per evitare in futuro possibili contenziosi. Per questo, nell’interrogazione Roselli chiede all’amministrazione se “al fine di disporre in tempi rapidi di un quadro normativo chiaro, intende intervenire con un’ordinanza che disciplini la materia ed imponga gli obblighi temporali di applicazione da parte degli amministratori”.
Nella mozione, il consigliere invita il sindaco “a definire con sollecitudine le norme regolamentari per l’applicazionedelle disposizioni della legge 11 dicembre 2012 n.220 che prevede l’apposizione di una targa sulla identificazione e reperibilità dell’amministratore di condominio, creando un quadro normativo chiaro che escluda la collocazione della targa all’esterno dell’immobile condominale al fine di evitare fraintesi ed eventuali contenziosi”.

(fdr)


Segue il testo completo dei due atti

 

INTERROGAZIONE URGENTE

Oggetto: targa identificativa amministratore di condominio

Il sottoscritto Consigliere Comunale

• Ricordato che il Consiglio Comunale nella seduta del 14 dicembre 2009 ha approvato la mozione n. 777 con la quale si impegnava l’Amministrazione entro 30 giorni ad adottare un provvedimento che imponesse agli amministratori dei condomini di apporre nell’atrio degli immobili di competenza una targa identificativa contenente i dati essenziali dell’amministratore;
• Visto che l’assessore Meucci nella risposta fornita in data 27 febbraio 2012 all’interrogazione n.1321/10 relativa all’attuazione della suddetta mozione, ha dichiarato che il prolungarsi dei tempi per l’adozione della disciplina sulla identificazione e reperibilità dell’amministratore era da ascrivere alla ricerca di un contenitore regolamentare adeguato a recepirla, indicando come ideale il regolamento edilizio;
• Considerato che in data 15.06.2013 è entrata in vigore la legge 11 dicembre 2012n. 220 – modifiche alla disciplina del condominio negli edifici - che all’art.9 recita “ sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche a terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici dell’amministratore. In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche a terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici della persona che svolge funzioni analoghe a quelledell’amministratore”;
• Ritenuto che l’applicazione dell’obbligo di legge in mancanza di specifiche norme regolamentari possa creare difformità nella scelta della morfologia della targa nonché del luogo della sua esposizione che magari potrebbe essere individuato all’esterno dell’edificio;
• Considerata l’urgenza motivata dall’adempimento degli obblighi di legge in materia

INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE

1. Se l’Amministrazione Comunale ha definito le norme regolamentari per l’applicazionedelle disposizioni della legge 11 dicembre 2012 n.220 che prevede l’apposizione di una targa sulla identificazione e reperibilità dell’amministratore di condominio;
2. In caso affermativo, in quale provvedimento regolamentare verranno introdotte;
3. In alternativa, al fine di disporre in tempi rapidi di un quadro normativo chiaro, se intende intervenire con un’ordinanza che disciplini la materia ed imponga gli obblighi temporali di applicazione da parte degli amministratori.

Emanuele Roselli

 


Firenze, 6 novembre 2013


MOZIONE

Oggetto: targa identificativa amministratore di condominio

IL CONSIGLIO COMUNALE

• Ricordato che il Consiglio Comunale nella seduta del 14 dicembre 2009 ha approvato la mozione n. 777 con la quale si impegnava l’Amministrazione entro 30 giorni ad adottare un provvedimento che imponesse agli amministratori dei condomini di apporre nell’atrio degli immobili di competenza una targa identificativa contenente i dati essenziali dell’amministratore;
• Visto che l’assessore Meucci, nella risposta fornita in data 27 febbraio 2012 all’interrogazione n.1321/10 relativa all’attuazione della suddetta mozione, ha dichiarato che il prolungarsi dei tempi per l’adozione della disciplina sulla identificazione e reperibilità dell’amministratore era da ascrivere alla ricerca di un contenitore regolamentare adeguato a recepirla, indicando come ideale il regolamento edilizio;
• Considerato che in data 15.06.2013 è entrata in vigore la legge 11 dicembre 2012n. 220 – modifiche alla disciplina del condominio negli edifici - che all’art.9 recita “ sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche a terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici dell’amministratore. In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche a terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici della persona che svolge funzioni analoghe a quelledell’amministratore”;
• Ritenuto che l’applicazione dell’obbligo di legge in mancanza di specifiche norme regolamentari possa creare difformità nella scelta della morfologia della targa nonché del luogo della sua esposizione che magari potrebbe essere individuato all’esterno dell’edificio

INVITA IL SINDACO

A definire con sollecitudine le norme regolamentari per l’applicazionedelle disposizioni della legge 11 dicembre 2012 n.220 che prevede l’apposizione di una targa sulla identificazione e reperibilità dell’amministratore di condominio, creando un quadro normativo chiaro che escluda la collocazione della targa all’esterno dell’immobile condominale al fine di evitare fraintesi ed eventuali contenziosi.

Emanuele Roselli

 


Firenze, 7 novembre 2013