Multe non riscosse, Roselli (PdL): "Ganasce alle auto straniere in divieto di sosta"
Bloccare le ruote delle auto con targa straniera trovate in divieto di sosta: questa la proposta avanzata dal consigliere PdL Emanuele Roselli con una mozione.
Roselli ricorda come “le maggiori difficoltà diriscossione delle multe siano riconducibili alle sanzioni inflitte nei confronti di violazioni compiute dai veicoli con targa straniera per le quali le notifiche sono regolamentate da specifiche normative comunitarie”.
Normative che scaturiscono da accordi che però non tutti i paesi europei hanno sottoscritto: è il caso di Romania e Bulgaria, dove non è possibile procedere a notifica, “tanto che al Comune di Firenze risultano riscosse quantità irrisorie di multe a fronte del numero di verbali elevati” sottolinea Roselli, che chiede quindi al consiglio comunale di invitare il sindaco “ad introdurre nella normativa comunale la sanzione accessoria delle ganasce blocca ruote nei confronti di veicoli con targa straniera in divieto di sosta – nei casi nei quali non sia prevista la rimozione forzata per intralcio alla circolazione – al fine di garantire il pagamento delle multe da parte dei trasgressioni qualunque sia il percorso normativo che ne consenta o meno la notifica presso i Paesi di appartenenza”.
(fdr)
Segue il testo della mozione
MOZIONE
Oggetto: ganasce bloccaruote per veicoli con targhe straniere in divieto di sosta
IL CONSIGLIO COMUNALE
• Appreso che le riscossioni dei verbali redatti per sanzioni amministrative, a fronte delle previsioni dei relativi accertamenti di entrata, si sono considerevolmente ridotti nel corso degli anni per giungere nel 2012 ameno di 1/3 delle aspettative dell’Amministrazione;
• Rilevato che le maggiori difficoltà diriscossione sono riconducibili alle sanzioni inflitte nei confronti di violazioni compiute dai veicoli con targa straniera per le quali le notifiche sono regolamentate da specifiche normative comunitarie quali: la Convenzione di Strasburgo del 24.11.1977, la Convenzione di Strasburgo del 15.03.1978 sull’ottenimento di informazioni all’esteroin materia di notifica di atti amministrativi per gli stati appartenenti al Consiglio di Europa e che è applicabile a patto che il singolo stato abbia non solo firmato e ratificato l'accordo, ma anche abbia designato l'autorità centrale cui rivolgere le richieste di assistenza,
• Rilevato inoltre che per i per i Paesi UE - se essi sono anche firmatari dell'Accordo Schengen ed hanno aderito alla decisione del Comitato esecutivo dell'Accordo n.SCH/Com-ex (99) 11, 2a rev., relativa alla "cooperazione nella contestazione delle infrazioni stradali e nell'esecuzione delle relative sanzioni pecuniarie" è consentito richiedere le informazioni tramite la procedura di cui all'art.3 di questo Accordo, che prevede lo scambio di informazioni tramite gli uffici delle Motorizzazioni nazionali;
• Visto che per i Paesi che non hanno aderito agli Accordi suddetti, come Romania e Bulgaria, non è possibile procedere a notifica, tanto che al Comune di Firenze risultano riscosse quantità irrisorie di multe a fronte del numero di verbali elevati;
• Considerato che l’art. 159, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) disciplina il blocco dei veicoli con ganasce quando la sosta irregolare o vietata non rappresenta un intralcio alla circolazione dei veicoli
INVITA IL SINDACO
Ad introdurre nella normativa comunale la sanzione accessoria delle ganasce bloccaruote nei confronti di veicoli con targa straniera in divieto di sosta – nei casi nei quali non sia prevista la rimozione forzata per intralcio alla circolazione – al fine di garantire il pagamento delle multe da parte dei trasgressioni qualunque sia il percorso normativo che ne consenta o meno la notifica presso i Paesi di appartenenza.
Emanuele Roselli