Turismo, Alessandri e Torselli (FdI): "Cambiamo il regolamento dell'imposta di soggiorno per sostenere e rilanciare il settore"

I consiglieri presentano una proposta di delibera

 “L’imposta di soggiorno, così com’è regolamentata oggi, penalizza Firenze a beneficio dei comuni contermini che adottano tariffe inferiori, e rischia di diventare, nel presente momento di crisi economica, una vera e propria ‘tassazione sulla povertà’. Per questo a nostro avviso servono modifiche che sostengano e rilancino il settore, modifiche che abbiamo inserito in una proposta di delibera”. Questo il commento del capogruppo di Fratelli d’Italia Stefano Alessandri e del consigliere Francesco Torselli.
Nella delibera di Consiglio, i due esponenti del centrodestra propongono di ridurre del 30% l’imposta per le strutture fuori dall’area Unesco, e quindi lontane dal centro storico; chiedono di introdurre una riduzione del 50% per i pernottamenti in bassa stagione, e di prevedere un’analoga riduzione, valida tutto l’anno, per i giovani tra i 12 e 16 anni (sul modello di Venezia), per incentivare le gite scolastiche.
Inoltre, si prevede l’esenzione per gli autisti di pullman (ogni 25 turisti) e il pagamento non più su base mensile ma trimestrale dell’imposta dovuta al Comune per le strutture ricettive.
“Offriamo al dibattito della città questa delibera – hanno aggiunto Alessandri e Torselli – perché siamo convinti che il Comune debba fare la propria parte per sostenere e rilanciare il turismo nella nostra città. Siamo consapevoli delle difficoltà che si potranno incontrare nell’abbattere gli incassi dall’imposta, ma nel momento che stiamo vivendo il rischio è quello di riscuotere 20 milioni oggi e 10 domani, se non si correrà ai ripari. Di questo passo infatti molte strutture saranno costrette a chiudere, strangolate dalla crisi”.
“Ci auguriamo che la discussione della nostra proposta di delibera rappresenti un momento di confronto tra le forze politiche che siedono in consiglio comunale, perché l’argomento torni finalmente al centro dell’agenda di questa amministrazione” hanno concluso i due consiglieri.

(fdr)

Segue il testo della delibera

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
Oggetto: Regolamento Imposta di soggiorno - Modifiche ed integrazioni.

IL CONSIGLIO

PREMESSO che, con propria deliberazione n. 33 del 20 giugno 2011, in attuazione dell’art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011, è stata istituita l’Imposta di soggiorno nella Città di Firenze, è stato approvato il relativo regolamento, ed è stata prevista, al punto 5 del dispositivo, la verifica dell’andamento della medesima imposta, al fine di valutare eventuali modifiche da apportare alla disciplina approvata;
CONSIDERATO come, a seguito dell’esperienza maturata nel primo periodo di applicazione, sia opportuno prevedere modifiche al predetto regolamento e precisamente:
• introdurre riduzioni d’imposta in base alla localizzazione delle strutture ricettive e della stagionalità;
• introdurre riduzioni d’imposta per i giovani compresi tra i 10 e i 16 anni di età;
• estendere le esenzioni agli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo di almeno 25 partecipanti;
• modificare il periodo temporale entro il quale il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Firenze
PRECISATO che le predette modifiche favoriscono l’allungamento della durata di permanenza in città, rendendo competitive le strutture ricettive che insistono sul territorio comunale ed agevolano le imprese in un momento di grande crisi occupazionale e finanziaria;
DATO ATTO che le variazioni di cui sopra sono state oggetto di confronto in più incontri con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive ubicate nel territorio di Firenze;
VISTI l’art. 42 del D.lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, ed il D.Lgs. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
VISTE le Leggi Regione Toscana 42/2000 (testo unico leggi regionali in materia di turismo) e 30/2003 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) ed i loro regolamenti di attuazione;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento, resi ai sensi dell’Art. 49 del D.lgs 267/2000;


DELIBERA


1. Di modificare ed integrare il regolamento dell’imposta di soggiorno nella Città di Firenze, approvato con deliberazione n. 33 del 20 giugno 2011, come segue:
All’Art. 4 (Misura dell’Imposta) introdurre i seguenti due nuovi commi:
Comma 3. Alle strutture ricettive si applicano le seguenti riduzioni d’imposta tra loro cumulabili:
a) riduzione del 30% per le strutture ricettive ubicate fuori dall’area Unesco.
b) Riduzione del 50% per i pernottamenti nei mesi diversi dall’alta stagione. A tal fine si considera alta stagione i periodi compresi dal 23 dicembre alla prima domenica successiva al 6 gennaio, il mercoledì antecedente la Pasqua e il martedì successivo, dal 1 aprile al 31 ottobre.
c) Riduzione del 50 % per i giovani compresi tra i 10 e i 16 anni di età

Comma 4. Il calcolo dell’imposta nel caso di riduzioni tra loro cumulabili viene effettuato applicando successivamente ciascuna percentuale di riduzione (esempio: imposta base = 100; applicazione riduzione 20 % e riduzione 50 %; imposta da versare = 40)

All’art. 5 introdurre al Comma 1 il nuovo punto d.
d) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo di almeno 25 partecipanti. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;

All’Art. 6 Comma 2(Versamento dell’Imposta), sostituire il primo periodo con il seguente:
Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Firenze dell’imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:

All’Art. 7 (Obblighi dei gestori delle strutture ricettive) modificare il Comma 2 con la seguente dicitura:
Essi hanno l’obbligo di dichiarare all’Ente, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre, il
numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l’imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

2. Di stabilire che le modifiche e integrazioni di cui al punto 1) decorrono dal primo giorno del mese successivo all’approvazione del presente atto.