Tutela area Unesco contro market e fast food, Cellai (FI) e Torselli (FdI): "La giunta Nardella vende bufale. La legge regionale c'è dal 2005"
"Al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono sottoporre l’attività commerciale a particolari limitazioni e prescrizioni, anche individuando attività o merceologie incompatibili con le esigenza di tutela e con la natura delle aree". Così recita l'articolo 98 della Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. TestoUnico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti). Praticamente le stesse parole contenute nella riforma Madia che oggi il sindaco Nardella e l'assessore allo sviluppo economico cercano di rivendere come una grande vittoria del Governo Renzi per Firenze, specificando che il pronunciamento della Consulta non toccherebbe questo aspetto. Ma è una bufala: la legge per la tutela del centro storico, e l'argine contro il proliferare di minimarket, kebab e fast food esisteva già. Non solo: il consiglio comunale approvando la mozione presentata dall'allora PdL aveva già impegnato la giunta ad applicarla". Questa la dichiarazione del capogruppo di Forza Italia Jacopo Cellai insieme al collega di Fratelli d'Italia Francesco Torselli.
"La mozione, presentata dai sottoscritti ed Emanuele Roselli, parla da sé, basta leggerla – aggiungono Cellai e Torselli –. Se fosse esistita la volontà politica di difendere il centro storico (come del resto fatto ad esempio per via Tornabuoni e Ponte Vecchio), lo strumento c'era, quindi di cosa siamo parlando? Forse nella sua foga da campagna referendaria il sindaco Nardella voleva a tutti costi dimostrare la necessità delle riforme, ma stavolta ha decisamente sbagliato la mira".
"Se davvero l'amministrazione comunale vuole decidersi a difendere il nostro centro storico dal degrado che ha dilagato negli ultimi decenni, applichi le leggi che già che ci sono, e magari si concentri, piuttosto che sulle categorie merceologiche, sulla qualità degli esercizi commerciali: vetrine, insegne ed infissi devono essere adeguati al contesto di strade e piazze. Firenze chiede che siano rispettati la sua storia e il suo fascino, al di là di cosa vendono i commercianti nei propri negozi" concludono i due capigruppo di opposizione. (fdr)
Qui il testo della mozione approvata dal Consiglio comunale il 21 settembre 2010
MOZIONE
Proponente: Jacopo Cellai, Emanuele Roselli, Francesco Torselli
Oggetto: applicazione articolo 98 della Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. TestoUnico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
• Premesso che nel Centro Storico si registra una densità molto elevata di esercizi commerciali di vendita al dettaglio senza somministrazione di bevande analcoliche, alcoliche e superalcoliche
Considerata la diffusione anche tra i giovanissimi di un uso eccessivo di alcolici e superalcolici che ha indotto il Sindaco a emettere l’ordinanza 2010/00057, “Divieto di vendita per asporto di alcolici di ogni gradazione, in qualunque contenitore, e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro nel centro storico di Firenze, all'interno dell'area delimitata dai viali di circonvallazione, a destra e a sinistra del fiume Arno nella quale si evidenzia che “al pericolo per la salute pubblica derivante dall’abuso di bevande alcoliche si aggiunge il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, aggravato dalla presenza di numerose bottiglie vuote abbandonate lungo le strade, che contribuiscono altresì al degrado del centro della città”
• Considerato inopportuno consentire ulteriori aperture di medesime attività che aumenterebbero un’ offerta di alcoolici e superalcoolici già oggi più che significativa con le conseguenti problematiche derivanti da un abuso dei medesimi e che nella stragrande maggioranza dei casi non offrono alcun standard di qualità urbana in termini di strutture, arredi, insegne pur insistendo su strade e vie di importante valore storico, artistico ed estetico
• Considerata la Legge Regionale sul Commercio 2007 che all’articolo 98 “ Disposizioni speciali per la valorizzazione delle aree di particolare interesse nel territorio comunale” recita al comma 1 “al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono sottoporre l’attività commerciale a particolari limitazioni e prescrizioni, anche individuando attività o merceologie incompatibili con le esigenza di tutela e con la natura delle aree”;
• Visto l’articolo 6 del Regolamento Comunale sul commercio “Strumenti di programmazione urbanistica commerciale” che richiama la facoltà dell’Amministrazione Comunale di realizzare un “programma per la tutela delle aree urbane da fenomeni oggettivamente riscontrati di vulnerabilità della rete degli esercizi di vicinato” ed un “programma per la tutela e la valorizzazione dei centri storici” nonché l’articolo 47 “Tutela del centro storico e degli esercizi storici tradizionali”
Visto l’articolo 27 comma 1 del Piano delle funzioni di somministrazione approvato dal Consiglio Comunale di Firenze con delibera 2008/C/0007 che recita “Al fine di valorizzare e tutelare l’area di più rilevante interesse storico artistico della città delimitata dall’U.T.O.E. 21 “Duomo – Oltrarno”, per un periodo temporale di tre anni, ai sensi del terzo comma dell’art. 42 bis del Codice del Commercio, non è ammessa l’acquisizione di nuove destinazioni d’uso funzionale di somministrazione, in aggiunta a quelle esistenti alla data di approvazione del presente Piano” operando nella direzione di coniugare la liberalizzazione del settore con il ruolo di governo del territorio per garantire una equilibrata distribuzione della “funzione“ di somministrazione che rispetti la libertà d’impresa e la concorrenza , ma anche la “sostenibilità“ ambientale della presenza e della qualità degli esercizi di somministrazione.
Considerata l’opportunità di procedere con lo stesso intento per regolare la presenza di attività di vendita oggetto della presente mozione all’interno della medesima U.T.O.E. 21
Impegna il Sindaco
a individuare le modalità con le quali dare applicazione al disposto dell’articolo 98 della legge regionale 7 febbraio 2005 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti ) all’interno di confini dell’U.T.O.E. 21 in merito ad ulteriori nuove aperture di esercizi commerciali di vendita al dettaglio senza somministrazione di bevande analcoliche, alcoliche e superalcoliche.
a relazionare al Consiglio Comunale entro due mesi dall’approvazione del presente atto sulle misure studiate in merito dalla Giunta Comunale
Jacopo Cellai
Emanueele Roselli
Francesco Torselli