Cellai e Checcucci (AN): «Stop all'apertura nel centro storico di negozi di alcolici, minimarket, kebab, internet point e call center»

L'obiettivo è quello di «controllare e regolare una presenza adeguata» di call-center, internet-point ed negozi di alimentari nel centro storico aperti, in molti casi, «senza adeguarsi in molti casi a standard di qualità urbana necessari per la tutela del suo valore storico-artistico-estetico, in termini di strutture, arredi, insegne». Per questo i consiglieri il vicecapogruppo di Alleanza Nazionale Jacopo Cellai e la consigliera Gaia Checcucci chiedono all'amministrazione, con una interrogazione «se è sua intenzione avvalersi delle facoltà previste dalle normative regionali e comunali per limitare tali insediamenti che appaiono decisamente sufficienti al fabbisogno della cittadinanza, degli abitanti e dei turisti, alla stregua dei pubblici esercizi».I due esponenti del centrodestra voglio anche sapere se il Comune è intenzionato a «prescrivere standard di qualità urbana elevati e rispondenti al tessuto storico cittadino per consentire nuove aperture di queste attività e prescrivere in un arco temporale individuato l'adeguamento di quelle ad oggi esistenti».«Siamo di fronte ad una liberalizzazione selvaggia - ha commentato Cellai - di attività come negozi di bevande e alcolici, kebab, internet point, call center, negozi di parrucche, che non corrispondono ad adeguati standard di qualità urbana né si coniugano al tessuto storico e architettonico del centro storico dove si vanno ad inserire. Questa situazione scavalca di fatto la politica, con il rischio di frenare piuttosto che incentivare quei processi di integrazione dei gruppi di extracomunitari cui tutti siamo chiamati a rispondere. Si tratta di piccole zone della città tendono alla concentrazione di gruppo di etnia diversa con il risultato di cementare appartenenze diverse e talora conflittuali».«Nel centro storico – hanno poi sottolineato i due consiglieri di AN in una seconda interrogazione – si registra una densità molto elevata anche di esercizi di attività di vendita nel settore alimentare, soprattutto paninoteche, mini-market, attività dedite prevalentemente alla vendita di bevande alcoliche ed analcoliche. A maggior ragione c'è la necessità di garantire elevati standard di igiene e di salute agli utenti degli esercizi di vendita di alimentari nonché di preservare la funzione di controllo in materia commerciale che spetta all'amministrazione comunale».Per questo Cellai e Checcucci chiedono di conoscere «quanti esercizi di vendita di generi alimentari sono stati controllati negli anni 2004-2005-2006-2007 in relazione a tutti gli articoli del regolamento comunale di igiene in materia di alimenti e bevande»; «quante violazioni sono state riscontrate e quali sanzioni sono state applicate»; «se sia intenzione sollecitare la Regione Toscana che sta predisponendo il regolamento d'attuazione della legge regionale affinché le amministrazioni comunali possano disporre la chiusura delle attività quando esse, già più volte sospese per la mancanza dei requisiti previsti dalla normativa, siano verificate nuovamente inadempienti».Inoltre i due consiglieri di Alleanza Nazionale vogliono sapere «quanti esercizi commerciali sono stati controllati in merito ai requisiti di onorabilità e professionalità, in mancanza dei quali la normativa prevede la chiusura dell'attività». (fn)Questo il testo delle tre interrogazioni:INTERROGAZIONEOggetto: Normative inerenti call-center, internet- point ed esercizi di attività di vendita nel settore alimentareProponenti: JACOPO CELLAI, GAIA CHECCUCCIPremesso che a Firenze ed in particolare nel Centro Storico si registra una densità molto elevata di esercizi commerciali quali call-center, internet point ed esercizi di vendita nel settore alimentare dei quali è facilmente prevedibile un ulteriore aumento;Considerata la necessità di controllare e regolare una presenza adeguata dei medesimi poiché insistono in prevalenza nel Centro Storico senza adeguarsi in molti casi a standard di qualità urbana che devono essere garantiti per la tutela del suo valore storico-artistico-estetico, in termini di strutture, arredi, insegne;Visto l'articolo 6 del Regolamento Comunale sul commercio "Strumenti di programmazione urbanistica commerciale" che richiama la facoltà dell'Amministrazione Comunale di realizzare un "programma per la tutela delle aree urbane da fenomeni oggettivamente riscontrati di vulnerabilità della rete degli esercizi di vicinato" ed un "programma per la tutela e la valorizzazione dei centri storici" nonché l'articolo 47 "Tutela del centro storico e degli esercizi storici tradizionali" che individua una serie di attività che sono vietate all'interno della planimetria indicata, a dimostrazione delle possibilità di intervento in fatto di programmazione commerciale che l'Amministrazione Comunale ha a tutt'oggi;Considerata la Legge Regionale sul Commercio 2007 che all'articolo 98 " Disposizioni speciali per la valorizzazione delle aree di particolare interesse nel territorio comunale" recita al comma 1 "al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono sottoporre l'attività commerciale a particolari limitazioni e prescrizioni, anche individuando attività o merceologie incompatibili con le esigenza di tutela e con la natura delle aree";Rilevata in tal senso la volontà dell'Amministrazione Comunale di disciplinare l'apertura di nuovi pubblici esercizi ( bar, ristoranti, pub ) individuando strade, vie e piazze ove non saranno ammessi nuovi insediamentiINTERROGANO IL SINDACO PER SAPERESe è intenzione dell'Amministrazione Comunale avvalersi delle facoltà previste dalle normative regionali e comunali al fine di limitare gli insediamenti della natura descritta in premessa che appaiono decisamente sufficienti al fabbisogno della cittadinanza, degli abitanti e dei turisti, alla stregua dei pubblici esercizi;Se è intenzione dell'Amministrazione Comunale prescrivere standard di qualità urbana elevati e rispondenti al tessuto storico cittadino per consentire nuove aperture di queste attività e prescrivere in un arco temporale individuato l'adeguamento di quelle ad oggi aperte.Jacopo CellaiGaia CheccucciINTERROGAZIONEOggetto: Regolamento comunale di igiene in materia di alimenti e bevande.Proponenti: JACOPO CELLAI, GAIA CHECCUCCIPremesso che a Firenze ed in particolare nel Centro Storico si registra una densità molto elevata di esercizi di attività di vendita nel settore alimentare, soprattutto paninoteche, mini-market, attività dedite prevalentemente alla vendita di bevande alcoliche ed analcoliche;Considerato che tali attività non necessitano di un'autorizzazione comunale per essere aperte, essendo richiesta al titolare dell'esercizio una D.I.A. con la quale, attraverso autocertificazione, dichiara di essere in regola con i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla Legge Regionale sul commercio non che con i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso, come si evince dall'articolo 8 comma 4 del Regolamento Comunale sul Commercio attualmente in vigore;Rilevato che il Regolamento Comunale di igiene in materia di alimenti e bevande in vigore disciplina in modo particolareggiato gli esercizi di vendita di generi alimentari all'articolo 15a che recita testualmente:1. Gli esercizi per il commercio al dettaglio di alimenti devono essere in possesso dei requisiti generali e dei seguenti ulteriori requisiti:Requisiti igienico-edilizia) Un vano o zona munito di lavello per il lavaggio delle attrezzature di vendita, non necessario in caso di vendita esclusiva di prodotti confezionati.b) Negli esercizi con superficie di vendita superiore a mq. 400, servizi igienici a disposizione del pubblico divisi per sesso e rispondenti ai requisiti di cui al D.M. 14/6/1989 n. 236;Requisiti igienico-sanitaria) Il locale destinato alla vendita, deve essere attrezzato per l'esposizione e la conservazione dei prodotti, separati per genere, adeguatamente sollevati da terra in misura tale da consentire l'agevole pulizia del pavimento sottostante; il locale vendita è attrezzato con banchi e/o vetrine opportunamente separati per l'esposizione e la vendita delle varie tipologie di prodotto. Non è consentito detenere generi alimentari sul pavimento, anche imballati o confezionati. I banchi devono essere costituiti o rivestiti in materiale idoneo al contatto con alimenti, liscio, continuo, facilmente lavabile e disinfettabile. Le sostanze non alimentari commercializzate nell'esercizio dovranno essere nettamente separate dagli alimenti, anche confezionati.b) Tutte le attrezzature presenti ed utilizzate nei locali devono essere lavabili e disinfettabili ed in buono stato di conservazione e manutenzione;c) I banchi frigoriferi, quelli caldi e le vetrine devono garantire la costante conservazione degli alimenti alle temperature previste dalla vigente normativa, anche quando vengono permanentemente tenuti aperti per la vendita. Devono essere muniti di termometri tarati con bulbi protetti, con quadranti posti in modo ben visibile anche al pubblico. Gli impianti di refrigerazione devono essere collocati in zone non esposte direttamente al sole e in prossimità di fonti di calore.d) Per incartare o preincartare.Per il preincarto, il confezionamento effettuato su richiesta dell'acquirente ed il preconfezionamento effettuato ai fini della vendita immediata delle sostanze alimentari deve essere utilizzato esclusivamente materiale idoneo allo scopo, da conservare in appositi contenitori che lo riparino da contaminazioni esterne. Le sostanze alimentari non confezionate ma esposte per la vendita allo stato sfuso e quelle confezionate all'origine ma vendute sfuse devono mostrare apposita etichettatura o cartello secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.Il preincarto in contenitori termosaldati o con estrazione d'aria può essere effettuato solo su richiesta del consumatore, all'atto della vendita. Il personale addetto a ciascun settore deve utilizzare per la distribuzione di questi prodotti attrezzatura idonea ad evitare il contatto con le mani.Visto l'articolo 8.1.6 relativo ai servizi igienici che in merito alle imprese di sola vendita di prodotti alimentari "esercizi di vicinato" ai sensi del D. Lgs. 114/98 dice che "deve essere presente almeno un lavamani", l'articolo 8.1.7 relativo agli spogliatoi che "devono essere di dimensione superiore a 2 mq. Può essere prevista anche una zona spogliatoio ben delimitata anche con arredi, non ubicata nei locali produttivi e dotata di armadietti per il ricovero degli indumenti personali e da lavoro", l'articolo 8.1.8 relativo ad attrezzature ed impianti: per le imprese di sola vendita di prodotti alimentari "deve essere presente almeno un lavabo per il lavaggio delle stoviglie utilizzate per l'esposizione e la vendita" l'articolo 14.g.1 "Tutti gli insediamenti di cui al presente regolamento devono essere dotati di almeno un servizio igienico ad uso esclusivo del personale addetto accessibile direttamente dall'interno dell'esercizio";Considerati poi gli articoli 13.c "congelamento di alimenti" e 14.o "Sistemi di aspirazione dei fumi" non che l'articolo 14.b "altezze e caratteristiche dei locali" , anch'essi estremamente puntuali e specifici in termini regolamentari;Rilevato che molte delle prescrizioni previste dal Regolamento sembrano non essere rispettate palesemente in vari esercizi di vendita di generi alimentari cittadini e che le inadempienze in materia igienico-sanitaria, edilizia e di sicurezza sono sanzionate con la sospensione temporanea dell'attività, come affermato dalla Legge Regionale all'articolo 102.3;Vista la necessità di garantire elevati standard di igiene e di salute agli utenti degli esercizi di vendita di alimentari nonché di preservare la funzione di controllo in materia commerciale che spetta all'Amministrazione ComunaleINTERROGANO IL SINDACO PER SAPEREQuanti esercizi di vendita generi alimentari, in modo particolare quelli richiamati in premessa, sono stati controllati negli anni 2004-2005-2006-2007 in relazione a tutti gli articoli del Regolamento Comunale di igiene in materia di alimenti e bevande sopra richiamati;Quante violazioni sono state riscontrate e quali sanzioni sono state applicate;Se sia intenzione sollecitare la Regione Toscana che sta predisponendo il Regolamento d'attuazione della Legge Regionale affinché le Amministrazioni Comunali possano disporre la chiusura delle attività quando esse, già più volte sospese per la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 102.3 della Legge Regionale, siano verificate nuovamente inadempienti.Jacopo CellaiGaia CheccucciFirenze, 2 luglio 2007INTERROGAZIONEOggetto: Requisiti di onorabilità e professionalità per lo svolgimento di attività commercialiProponenti: JACOPO CELLAI, GAIA CHECCUCCIPremesso che a Firenze e in particolare nel Centro Storico si registra una densità molto elevata di esercizi di attività di vendita nel settore alimentare, soprattutto paninoteche, mini-market, attività dedite prevalentemente alla vendita di bevande alcoliche e non alcoliche, call center ed internet point, e che il fenomeno continua a crescere;Considerato che la Legge Regionale sul Commercio 2007, che ha modificato ed integrato quella del 2005, riporta all'articolo 13 l'elenco dei requisiti di onorabilità e all'articolo 14 quello dei requisiti di professionalità, obbligatori nel caso di attività del settore alimentare, e che il mancato rispetto degli stessi determina la chiusura immediata dell'esercizio oltre alla sanzione pecuniaria, come dispongono gli articoli 102 e 103 della Legge medesima;Considerato che tali attività non necessitano di un'autorizzazione comunale per essere aperte, essendo richiesta al titolare dell'esercizio una D.I.A. con la quale, attraverso autocertificazione, dichiara di essere in regola con i requisiti previsti dalla legge regionale non che con i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso, come si evince all'articolo 8 comma 4 del Regolamento Comunale sul Commercio attualmente in vigore;Rilevato tra l'altro che il Regolamento Comunale prevede all'articolo 11 comma 7 che "Il Comune può sempre e comunque intervenire con provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e chiusura dell'esercizio in caso di mendacità e falsità delle dichiarazioni rese nella comunicazione o dei documenti prodotti a corredo, anche se accertata dopo il decorso di 30 giorni dalla sua presentazione"Rilevato che i requisiti professionali relativamente all'esercizio dell'attività di vendita nel settore alimentari menzionati all'articolo 14 lettera a della Legge Regionale sono i seguenti:1 )avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, come disciplinato dalla vigente normativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;2) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di laurea aventi un indirizzo attinente alle materia dell'alimentazione o della somministrazione;3) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, alla preparazione o all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperative o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);4) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del d.m. 375/1988, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisitiInterrogano il Sindaco per saperequante attività di vendita del settore alimentare sono state controllate dall'Amministrazione Comunale in relazione agli articoli 13 e 14 della Legge Regionale sul commercio negli anni 2005, 2006, 2007;quanti call- center ed internet point sono stati controllati dall' Amministrazione Comunale in relazione all'articolo 13 della Legge Regionale sul commercio e in merito alle normative igieniche e di sicurezza negli anni 2005,2006,2007;quali risultati sono emersi dai controlli, se effettuati, e quali sanzioni sono state comminate a coloro che non erano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività commerciale.Jacopo CellaiGaia CheccucciFirenze, 2 luglio 2007