Vendita di bevande alcoliche durante la notte, firmata l'ordinanza con la limitazione degli orari

Dopo il via libera della giunta, è stata firmata l'ordinanza sulla limitazione degli orari di alcune attività commerciali, in particolare per chi vende e somministra bevande alcoliche.L'ordinanza prevede norme che da un lato limitano alcuni orari, dall'altro inaspriscono le sanzioni per chi non osserva le regole. In particolare, si ordina che "gli operatori alimentaristi concessionari di posteggio isolato (fuori mercato) e gli operatori titolari di posteggio nel raggio di 150 metri dai locali di pubblico spettacolo" cessino la loro attività di vendita alle 2; che "le attività di phone e call center, come pure le attività di internet point (munite di autorizzazione)" cessino la propria attività di servizio alle 24; che "gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (compresi circoli ricreativi o privati)" cessino la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle 2; che "negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nei quali è consentita l'attività anche durante tutta la notte" la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche cessi alle 2; che "le attività di discoteca, sala da ballo, night club, sale audizione ed arte varia" siano obbligate ad aprire non oltre le 22 e debbano cessare la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle 3"; infine, che "gli esercizi di vendita al dettaglio specializzati che esercitano in maniera esclusiva o prevalente la vendita di bevande, fiori, piante e articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale" debbano cessare la loro attività di vendita alle 24.Inoltre l'ordinanza dispone che "qualora permangano situazioni di disagio ambientale, si procederà con successivi e separati atti a ridurre temporaneamente gli orari di apertura riguardo a singoli esercizi, a determinate tipologie di esercizi nonché ad attività ubicate in una medesima zona della città"; mentre "nell'ipotesi in cui, pur in seguito ad eventuali provvedimenti, persistano gravi situazioni di disagio ambientale o si verifichino casi di inosservanza, verrà disposta la sospensione dell'attività degli esercizi interessati per un periodo non superiore a tre mesi".(ag)