Ici, FI-Pdl: «Il Comune penalizza chi cede in comodato gratuito la propria casa ai propri figli»

«Volevamo fare chiarezza ma l'assessore al bilancio Tea Albini ha ribadito che non è possibile alcuna esenzione Ici per certe abitazioni. E così il Comune penalizzerà, ad esempio, chi cede in comodato gratuito la propria casa ai figli». Lo hanno detto i consiglieri del gruppo di Forza Italia-Pdl dopo la bocciatura, da parte dell'assemblea di Palazzo Vecchio, di un loro ordine del giorno che invitava l'amministrazione ad «interpretare, nei casi di anomalie formali ma non sostanziali al dettato della legge, le nuove norme a favore dei soggetti passivi cui spetterebbe l'esenzione di imposta».«In particolare – ha spiegato la capogruppo di Forza Italia Bianca Maria Giocoli – volevamo che anche Firenze si comportasse come altre città nel caso di immobili che si trovano sul confine comunale, accatastati in parte nel nostro territorio ed in parte in quello del Comune confinante, che costituiscono porzione di abitazione principale di soggetto passivo residente nell'altro Comune nonché nel caso di immobili di proprietà ceduti in comodato gratuito a familiari in linea retta o collaterale».«Ieri in consiglio – ha aggiunto – abbiamo ricordato all'assessore Albini che Comune si renderà così inadempiente: la risoluzione del ministero dell'economia e delle finanze considera questi appartamenti assimilabili all'abitazione principale». (fn)Questo il testo dell'ordine del giorno:ORDINE DEL GIORNO COLLEGATO ALLA DELIBERA 431/2008Oggetto: interpretazione norme sull'ICIProponente: Gruppo Consiliare Forza ItaliaIL CONSIGLIO COMUNALEConsiderato che l'art.1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito in Legge stabilisce che a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ove per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che si identifica con quella di residenza anagrafica;Considerato che l'art.2 del suddetto decreto chiarisce che per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n n.504 e successive modificazioni nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto;Visto che la risoluzione n.12/DF prot. 12677 del Ministero dell'Economia e delle Finanze al punto 4. chiarisce che nel concetto di assimilazione vanno ricomprese tutte le ipotesi in cui il comune ha inteso estendere i benefici previsti per le abitazioni principali, con la precisazione che la disposizione di favore opera indipendentemente dalla circostanza che il comune abbia assimilato dette abitazioni ai soli fini della detrazione e/o dell'aliquota agevolata;Ritenuto che il legislatore abbia inteso consentire l'esenzione dall'imposta in tutti i casi in cui ricorrano effettivamente le condizioni della destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale da parte del soggetto passivo e che pertanto la filosofia della legge richieda un'interpretazione che consenta l'applicazione della norma di favore nei confronti delle fattispecie che sono riconducibili a questa condizione, qualora si presentino casi che si discostano formalmente ma non sostanzialmente dal dettato della legge stessa;considerato che, in base al sopramenzionato decreto legge, un contribuente che concede un immobile di proprietà in uso gratuito ad un familiare può godere per detto immobile dell'esenzione ICI ma soltanto nel caso in cui il comune, con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008, abbia disposto l'assimilazione all'abitazione principale per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale;visto che il Comune di Firenze applica alle unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato a familiari o a soggetti terzi ivi residenti l'aliquota del 7 per mille mentre per tutte le unità immobiliari accampionate a civile abitazione che siano state concesse in locazione con contratto-tipo concordato ai sensi dell'art.2, comma 3 della L. 431/1998 l'aliquota del 6 per mille;visto che altre città applicano aliquote molto più basse vedi Padova che prevede un aliquota dell'1 per mille per abitazioni a canone concordato, 0 per mille per abitazioni a canone concordato in fascia territoriale periferica e subfascia bassa in zona semicentrale oppure Milano che applica l'aliquota del 4 per mille per le abitazioni a canone concordato;visto inoltre che il Comune di Milano applica l'aliquota ridotta del 4,4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali concesse in uso gratuito al coniuge e a parenti ed affini entro il 2° grado che la utilizzano come abitazione principale e che hanno ivi la residenza anagrafica come pure il Comune di Roma applica l'aliquota del 4,6 per mille nella medesima fattispecie;visto che l'art.5 del regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI - estensioni delle agevolazioni previste per l'abitazione principale – al comma 4 prevede " sono assimilabili alla posizione impositiva prevista per l'abitazione principale, con applicazione della relativa aliquota, con esclusione della relativa detrazione d'imposta :gli immobili posti sul confine comunale, accatastati in parte nel territorio del Comune di Firenze ed in parte nel comune confinante, che costituiscono porzione di abitazione principale di soggetto passivo residente nell'altro comune;le civili abitazioni locate con contratto concordato ai sensi dell'art.2, comma 3, della Legge n.431/1998, limitatamente al periodo di effettiva durata del contratto stesso.appreso il caso del condominio i cui immobili ricadono in parte nel territorio comunale di Firenze e in parte nel comune di Bagno a Ripoli in via Adone Zoli n.1 ove è ascrivibile la residenza anagrafica degli occupantiINVITA IL SINDACOAd interpretare, nei casi di anomalie formali ma non sostanziali al dettato della legge, le nuove norme a favore dei soggetti passivi cui spetterebbe l'esenzione di imposta secondo le intenzioni del legislatore, in particolare nel caso di immobili posti sul confine comunale, accatastati in parte nel territorio del Comune di Firenze ed in parte nel comune confinante, che costituiscono porzione di abitazione principale di soggetto passivo residente nell'altro comune nonché nel caso di immobili di proprietà ceduti in comodato gratuito a familiari in linea retta o collaterale, in analogia a quanto applicato in altri comuni;Ad adeguare il regolamento comunale al D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito in Legge nei casi di assimilazione degli immobili all'abitazione principale.Firenze, 30 giugno 2008