Stranieri, Pieri, Stella e Marcheschi (FI): «Anche a Firenze niente residenza senza reddito»
«Anche il Comune di Firenze applichi il decreto che nega la residenza agli stranieri comunitari in mancanza di un reddito minimo di 420 euro al mese». E' quanto chiedono, in una mozione, i consiglieri di Forza Italia Massimo Pieri e Marco Stella«Punto di partenza hanno spiegato di due esponenti del centrodestra insieme al consigliere regionale Paolo Marcheschi è il decreto legge varato dal Governo Prodi il 6 febbraio 2007 che recepisce le direttive dell'Unione Europea che fin dal 2004 detta ai sindaci e ai funzionari pubblici norme molte precise e severe. Secondo tale norme, in Italia possono rimanere solo quanti possono dimostrare di avere per se e la famiglia risorse economiche "sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato" ospitante. In ogni caso possono essere colpiti da un provvedimento di allontanamento tutti quelli che "con i loro comportamenti rappresentino un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico"».«Il decreto hanno ricordato Pieri, Stella e Marcheschi è stato proposto dal Ministro delle Politiche Europee Bonino, dal Ministro dell'Interno Amato, dell'Economia Padoa Schioppa, della Giustizia Mastella, del Lavoro Damiano e degli Affari Regionali Lanzillotta. Secondo tali norme il cittadino dell'Unione che decide di soggiornare in Italia, senza svolgere un'attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari. Tale disponibilità hanno sottolineato - può essere anche sotto forma di dichiarazione dall'interessato. In tale circostanza tuttavia, preventivamente all'iscrizione anagrafica, dovrà essere attivata un'adeguata attività di indagine e verifica in ordine a quanto dichiarato in particolar modo in merito all'individuazione della provenienza e alla liceità della fonte da cui derivano le risorse economiche. Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale che consistente, per il 2007, in euro 5.061,68 annue. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro».«Non si tratta di essere razzisti hanno concluso gli esponenti di centrodestra ma vogliamo evitare che si diventi. Siamo di fronte a un provvedimento di buon senso che tende a rispettare una corretta convivenza civile, rispettando sia i cittadini italiani che coloro che intendono venire nel nostro Comune per lavorare e vivere in condizioni dignitose». (fn)Questo il testo della mozione:MOZIONEI sottoscritti Consiglieri ComunaliVisto che ai fini dell'assunzione della qualità di residente deve manifestarsi, nell'arco temporale minimo richiesto, almeno una delle seguenti condizioni:iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente;residenza, da intendersi, secondo la definizione datane dall'articolo 43, comma 2, del Codice civile, come luogo di dimora abituale della persona entro i confini nazionali;- che la giurisprudenza civilistica in proposito ha sancito che "la residenza è determinatadall'abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale, estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente nel primo elemento";- che la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione approvato con D.P.R 30 maggio 1989, n. 223, prevedono l'obbligo di registrare nell'anagrafe della popolazione residente qualsiasi cittadino, italiano o straniero, che intenda stabilire la propria dimora abituale in un comune;- che l'art. 6, comma 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delledisposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero in possesso di regolari condizioni di soggiorno, sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani;- che l'art. 15 del D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. 25.07.98, n. 286) prevede che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 mangio 1989, n. 223, come modificato dallo stesso D.P.R. 394/99;- che l'art. 6, comma 5 del medesimo D. Lgs 286/2007, stabilisce che per le verifiche previste dallo stesso T.U. sulla disciplina dell'immigrazione o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato;- che il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" prevede all'art. 7 che il cittadino dell'unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;b) dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno oltre a disporre di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attivitàprincipale un corso di studi o di formazione professionale e dispone per sé e per i proprifamiliari sufficienti risorse economiche per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno;- che il medesimo Decreto Legislativo n. 30/2007, all'art. 9 nello stabilire le formalitàamministrative per i cittadini dell'Unione e dei loro familiari, prevede che al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'art. 7 della stessa legge per un periodo superiore a tre mesi, si applica la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;- che il comma 3° del citato art. 9 del D. Lgs. 30/2007 crea un distinguo per quanto concerne l'applicazione della normativa sull'iscrizione anagrafica tra i cittadini di nazionalità italiana e quelli dell'Unione europea, prevedendo nei confronti di quest'ultimi, la necessità di produrre adeguata documentazione sia in merito all'attività lavorativa, subordinata o autonoma esercitata, sia in ordine alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari secondo i criteri minimi fissati dall'art. 29, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;- che il successivo comma 4 del medesimo art. 9 del D. Lgs. 30/2007, prevede la possibilità che il cittadino dell'Unione europea possa dimostrare di disporre di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;- che nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i comuni e gli altri enti locali adottano iprovvedimenti necessari al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere ostacoli che impediscano di fatto il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana;- che gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" definiscono le competenze del Sindaco attribuendo allo stesso, compiti e funzioni sia in qualità di rappresentante dell'Amministrazione locale, sia in veste di Ufficiale di Governo nei servizi di competenza statale ad esso demandati;- che in particolare, il Sindaco, all'interno delle funzioni locali e statali attribuitegli dalla legge e nei limiti territoriali di competenza, ove sussista la necessità, può adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generale dell'ordinamento giuridico, provvedimenti anche di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica, di ordine e sicurezza pubblica con l'onere della vigilanza, in quanto Autorità Locale Igienico Sanitaria e di Pubblica Sicurezza informandone il Prefetto;- che l'art. 221 del T.U.L.S.S. (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, in materia di rilascio del certificato di abitabilità, stabilisce che affinché gli edifici o parte di essi possano essere abitati, è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità al Sindaco, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile e una dichiarazione del direttore dei lavori che certifichi lo stato di salubrità degli ambienti abitativi;Preso atto che a seguito dell'allargamento degli Stati facenti parte dell'UnioneEuropea, e dell'entrata in vigore della nuova disciplina generale in ordine ai diritti di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari all'interno degli stati membri (G.U. n. 72 del 27/3/2007) in vigore dall'11 aprile 2007, occorre dare attuazione a detta normativa, fornendo adeguate disposizioni in materia di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Firenze;Atteso che in conseguenza dell'entrata in vigore della disciplina generale soprarichiamata, nel corso degli ultimi mesi, si è registrato un incremento a livelli esponenziali dei flussi migratori e conseguentemente delle richieste di iscrizioni nel registro anagrafico della popolazione ;Considerato che pari passo alle numerosissime richieste di iscrizioni anagrafiche che vengono periodicamente presentate, si assiste ad un vero e proprio fenomeno migratorio che in termini oggettivi e quantitativi, ove non si attuino più specifici controlli e verifiche, potrebbe assurgere a connotati di vera e propria emergenza sotto il profilo della salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica nonché dell'incolumità dell'ordine e della sicurezza nella loro più ampia accezione del termine;Dato atto infatti che accade non di rado, come in sede di verifica da parte degli agenti della Polizia Locale ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per ottenere l'iscrizione anagrafica, che gli stessi agenti si trovino al cospetto di alloggi affetti ad un vistoso stato di degrado incompatibile con il requisito dell'abitabilità, palesando i medesimi gravi carenze in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi di salubrità ambientale previste dalla legislazione vigente anche esoprattutto in correità con i limiti di affollamento, che vengono quasi sistematicamente disattesi congrave pregiudizio alle condizioni igieniche dell'ambiente abitativo;Dato atto peraltro di come la condizione abitativa sia il termometro che misura il grado i integrazione di ogni persona nella collettività e di come nell'accezione di abitazione si racchiuda l significato ben più ampio di ambiente che deve possedere dei requisiti minimi di base ben definiti che permettono ad ogni individuo di soddisfare i propri bisogni primari tra i quali le condizioni igienico sanitarie, lo svolgimento di attività lecite senza impedimenti e privazioni, convergendo sul fatto che la situazione abitativa può essere considerata un aspetto centrale della vita quotidiana diciascun individuo;Ritenuto, ove vengano meno i presupposti sopra enunciati, che detta carenza, possadeterminare una limitazione del diritto soggettivo alla tutela della salute ed al benessere di ciascun individuo e dei suoi familiari, e che laddove se ne riscontri la necessità e l'urgenza per garantirne il suo esercizio, occorra intervenire in forza del potere-dovere riconosciuto in capo al Sindaco quale Autorità Locale Igienico Sanitaria e di Pubblica Sicurezza nei limiti delle funzioni affidategli dalla legge;Riconosciuto pertanto indispensabile, alla luce di quanto sopra esposto, doverdisporre l'attuazione di adeguate misure a carattere preventivo atte ad accertare la sussistenza delle condizioni igienico sanitarie minime poste a garanzia della salubrità e dell'abitabilità degli alloggi, nei procedimenti connessi alla richiesta di iscrizione anagrafica da porsi in essere contestualmente al sopralluogo di verifica dei requisiti per la registrazione all'anagrafe della popolazione in applicazione del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;Dato atto per contro, come la richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce undiritto soggettivo del cittadino, in linea generale non debba apparire vincolata da alcuna condizione (Circ. Ministero dell'Interno 29.05.1995, n. 8) al di fuori di quelle espressamente previste per legge, e che quindi gli esiti della verifica attuata con finalità preventive in ordine alla sussistenza dei requisiti di salubrità ambientale dell'alloggio, si pone non certo quale eventuale presupposto invalidante la stessa iscrizione, bensì quale distinto e autonomo atto di accertamento da cui può scaturire un diverso procedimento amministrativo, finalizzato finanche all'interdizione dell'utilizzabilità dell'alloggio indicato quale dimora abituale;Considerato che, in forza di quanto stabilito dall'art. 54 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 267/2000, al Sindaco, quale Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, compete la vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;Vista la necessità di provvedere in merito con il carattere dell'urgenza, attesa la portata del fenomeno relativo all'incremento delle iscrizioni anagrafiche e quello collegato e diffuso di ordine igienico sanitario, che attiene ad esigenze contingibili ed inderogabili al fine di impedirne una sua incontrollabile espansione a tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica;Visto l'art. 43 1° e 2° comma del Codice Civile;Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228;Visto il D.P.R 30 maggio 1989, n. 223 (Regolamento di attuazione Legge n. 1228/54)Visto il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioniconcernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";Visto il D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. 25.07.98, n. 286);Visto il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" ;Viste le Circolari del Ministero dell'Interno n. 19 del 06 aprile 2007 e n. 45 del 08 agosto 2007;Vista Circolare del Ministero della Salute prot. n. D.G. RUERI/II/12712/1.3.b;Visti gli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;Visti gli art. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggisull'ordinamento degli enti locali);Visto l'art. 12 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, in materia di rilascio del certificato di abitabilità;Vistoil R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) Titolo I, capo I;impegna il Sindacoin applicazione della disciplina legislativa generale che regola l'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente e delle norme di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dello Stato Italiano, a stabilire quanto segue:1) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO ITALIANO:al cittadino italiano che intende stabilire la propria residenza nel Comune di Firenze si applica la normativa anagrafica di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e al D.P.R 30 maggio 1989, n. 223;2) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO DELL'UNIONE AVENTE UN AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7, 9 E 19 DEL D. LGS. 06 FEBBRAIO 2007, N. 30:Il cittadino dell'Unione che intenda soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi è tenuto ad iscriversi all'anagrafe della popolazione residente.Nei confronti del cittadino dell'Unione si applicano la legge ed il regolamento anagrafico.Al momento della richiesta d'iscrizione viene rilasciata all'interessato una attestazione, contenente il nome, il cognome, l'indirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato e la data della presentazione dell'istanza d'iscrizione.Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al punto 1, per l'iscrizione anagrafica il cittadino dell'Unione deve produrre la seguente documentazione:- nell'ipotesi di soggiorno per motivi di lavoro, deve essere prodotta la documentazione attestante l'attività lavorativa subordinata o autonoma esercitata. A tal fine sono ritenuti documenti idonei a titolo esemplificativo atti a dimostrare la qualità di lavoratore subordinato l'ultima busta paga ovvero alternativamente il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l'impiego) o la ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all'I.N.P.S. dello stesso. I cittadini comunitari dovranno inoltre esibire il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione nei settori diversi da quello agricolo, turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale; detto nulla osta non sarà necessario per coloro che alla data del 1 gennaio 2007 già soggiornavano regolarmente sul territorio nazionale; in caso di lavoratore autonomo, sarà sufficiente il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero l'attestazione di attribuzione di partita IVA da parte delle Agenzie delle Entrate; mentre per quanto riguarda l'esercizio di libere professioni sarà necessaria la dimostrazione dell'iscrizione all'albo del relativo ordine professionale;- il cittadino dell'Unione che decida di soggiornare in Italia, senza svolgere un'attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari. Tale disponibilità può essere dichiarata anche sotto forma di dichiarazione dall'interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. In tale circostanza tuttavia, preventivamente all'iscrizione anagrafica, dovrà essere attivata da parte degli uffici comunali, adeguata attività di indagine e verifica in ordine a quanto dichiarato in particolar modo in merito all'individuazione della provenienza e alla liceità della fonte da cui derivano le risorse economiche. Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, consistente per l'anno 2007 in euro 5.061,68 annue. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro. Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi (art. 29, c. 3, lett. b) del D. Lgs. 286/98);Tabella esemplificativaLimite di reddito Numero componenti 5.061,68 Solo richiedente oRichiedente + un familiare 10.123,36 Richiedente + due familiari oRichiedente + tre familiari 15.185,04 Richiedente + quattro familiarie oltre%In aggiunta alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato, idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale che copra le spese sanitarie;- nel caso in cui il soggiorno e la conseguente richiesta d'iscrizione anagrafica per motivi di istruzione o di formazione professionale l'interessato deve produrre la documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria e la disponibilità di risorse economiche, come specificate nel punto precedente;- all'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dai punti di cui sopra, seguirà l'iscrizione anagrafica subordinata tuttavia oltre che alla verifica dei richiamati requisiti, anche all'accertamento della dimora abituale in merito alla quale verrà consegnato all'interessato il relativo certificato d'iscrizione. Quest'ultimo dovrà contenere il riferimento della norma ai sensi della quale è stato prodotto (art. 9 del D. Lgs. 30/2007). Analogo riferimento deve essere inoltre annotato nella scheda individuale d'iscrizione anagrafica dell'interessato. Con riguardo ai cittadini dell'Unione attualmente in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, e quindi già iscritti nei registri della popolazione residente, fino alla scadenza del titolo stesso nei loro confronti non sussiste l'obbligo di presentare la documentazione sopra indicata;ai fini della conservazione del diritto di soggiorno da parte dei cittadini dell'Unione, si applica il disposto dell'art. 7/3° comma del D. Lgs. 30/2007;3) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL'UNIONE,AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI2 E 9 DEL D. LGS. 30/2007;I familiari del cittadino dell'Unione aventi diritto di soggiorno ai sensi dell'art. 2, punto 2, del D. Lgs. n 30/2007 sono i seguenti: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.I cittadini dell'Unione in questione devono presentare, per l'iscrizione anagrafica, un documento d'identità ed un documento che attesti la qualità di familiare nei sensi soprarichiamati, o di familiare a carico. L'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.La qualità di vivenza a carico può essere attestata dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 il cui contenuto dovrà successivamente essere accertato da parte degli uffici comunali mediante successivi appositi controlli e verifiche.4) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILARE DEL CITTADINO DELL'UNIONE,NON AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLIARTICOLI 9 E 10 DEL D. LGS. N. 30/2007.Il titolo di soggiorno del familiare del cittadino dell'Unione, non avente la cittadinanza di uno Stato membro è la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione".Essendo l'iscrizione anagrafica dello straniero nel quadro normativo attuale - subordinata alla regolarità del soggiorno (art. 6, c. 7, d. leg.vo n. 286/1998), per questa categoria di soggetti l'iscrizione anagrafica resta subordinata al rilascio da parte della Questura del richiamato titolo in corso di validità;ai fini della conservazione del diritto al soggiorno per i familiari dei cittadini dell'Unione, si applica il disposto di cui agli articoli 11 e 12 del D. lgs. n. 30/2007;5) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO STRANIERO (EXTRACOMUNITARIO)Nell'ipotesi di iscrizione anagrafica per il soggiorno nel territorio nazionale da parte del cittadino straniero (extracomunitario), oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa generale dell'anagrafe della popolazione, gli interessati ai sensi del D. Lgs. 268/98, dovranno presentare la seguente documentazione:- carta di soggiorno in corso di validità ovvero prova attestante la richiesta di rinnovo della stessa inoltrata alla Questura di Firenze qualora già scaduta;- nel caso della carta di soggiorno scaduta ed in corso di rinnovo, analogamente a quanto previsto per i cittadini dell'Unione, il cittadino straniero deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione degli alloggi e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;- passaporto valido con regolare visto d'ingresso;- dell'avvenuta iscrizione anagrafica deve essere data debita comunicazione alla Questura di Firenze;Massimo Pieri Marco Stella