Checcucci (AN): «Sospendere il processo di aggregazione tra Publiacqua, Acque spa e Acquedotto del Fiora»
«Sospendere il processo di aggregazione tra i gestori dell'Ato 2, 3 e 6, Acque spa, Publiacqua e Acquedotto del Fiora». E' quanto chiede la consigliera di Alleanza Nazionale Gaia Checcucci «alla luce di quanto affermato da una recente sentenza dell'autorità garante del mercato che riguarda il mercato nazionale della gestione dei servizi idrici».«La sentenza dell'antitrust è del 22 novembre scorso ricorda l'esponente del centrodestra in una mozione le società Acea e Suez sono state condannate perché la loro intesa rappresenta una violazione dell'articolo 81 del trattato CE che tutela la concorrenza. Le risultanze istruttorie dell'indagine, delle quali la sentenza fornisce ampi e dettagliati stralci, dimostrano un'intesa orizzontale tra Acea e Suez che "ha condizionato l'esito di 1/4 delle gare per la scelta del socio privato che si sono realizzate in Italia, che ha negativamente inciso anche in altre procedure di gara poi aggiudicate ad altri soggetti". Sempre grazie all'istruttoria è stato dimostrato che dal 2001 le due società avevano raggiunto un accordo sul coordinamento delle rispettive attività nel settore dei servizi, con particolare riferimento ad una stabile e finalizzata alleanza per le gare del territorio toscano e che tale rapporto "non era inquadrato entro forme di cooperazione riconoscibili e dichiarate", pertanto legittime, "bensì occulto" e funzionale ad aggredire il mercato di interesse, alterando le normali regole che disciplinano la concorrenza e la parità di accesso.Secondo Gaia Checcucci «l'obbligo di modificare, cassandoli, quella parte dei patti parasociali tre Acea, Suez ed i Comuni tra cui Firenze, dimostra inequivocabilmente che, se tale illegittima previsione non vi fosse stata, molte altre offerte sarebbero potute pervenire in sede di gara. La scelta del partner privato, dunque, è la risultante di un procedimento che, per le motivazioni che l'autorità garante richiama, è viziato e pertanto illegittimo;«Il percorso di fusione individuato nella delibera 903/2007 prosegue la consigliera di AN e che ha per oggetto il "servizio Idrico Integrato. Approvazione Accordo quadro per gestore unico Ato n. 2,3 e 6" è motivato dalla compresenza all'interno delle stesse compagini azionarie delle tre società miste che gestiscono il servizio idrico nell'ATO 2, 3 e 6 degli stessi soggetti privati. Il suddetto minimo comune denominatore, però, non è stato il risultato di una semplice casualità o di una selezione concorrenziale impeccabile bensì, come argomenta l'antitrust, il frutto di un'intesa preordinata all'alterazione del mercato di riferimento ed alla compromissione di quella concorrenza fra operatori che, al contrario di quanto dovrebbe accadere a fronte di una gara, non ha potuto produrre i suoi effetti ed esplicare liberamente la sua efficacia in termini di effettivo confronto fra proposte e piani industriali alternativi alfine di consentire una scelta motivata».Per questo la mozione impegna l'amministrazione anche a «procedere all'azzeramento delle risultanze di gara per la selezione del partner privato, considerando che esse sono state viziate da intese restrittive della concorrenza» e «individuare un nuovo percorso per addivenire alla selezione del gestore unico dell'Ato 3, privilegiando la via della gara in concessione a terzi del servizio». (fn)Questo il testo della mozione:Firenze, 14 dicembre 2007Al Signor Sindaco delComune di FirenzeCONSIDERATALa sentenza dell'AGCM in data 22 novembre 2007 con la quale l'Autorità, a seguito di una istruttoria avviata oltre un anno e mezzo fa, afferma che:ACEA e SUEZ hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE avente ad oggetto e per effetto un coordinamento delle rispettive strategie commerciali nell'ambito del mercato nazionale della gestione dei servizi idrici;ACEA e SUEZ devono astenersi per il futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione accertata dando comunicazione all'Autorità delle misure adottate a tal fine;Che ACEA e SUEZ con riferimento all'articolo 13 del patto parasociale intercorrente con i soci di Publiacqua Comuni e Consiag- procedano ad adottare misure idonee alla sua eliminazione ed in ogni caso si astengano dal darvi attuazione;CONSIDERATO INOLTRE CHEessa commina una sanzione di 8,3M/E ad ACEA e 3M/E a SUEZ;TENUTO CONTO- che le due società ACEA e SUEZ, rispettivamente leader nel mercato italiano e in quello a livello mondiale, sono i partners privati della società Publiacqua, società aggiudicataria della gestione del servizio idrico integrato fino al 2020, della quale detengono attualmente rispettivamente il 68,5% e il 22% del complessivo 40% ceduto a privati( fra essi anche MPS con l'8%, CTC con lo 0,5% e SILM con lo 0,16% e CC con lo 0,01%) ;- che sono presenti analogamente nel capitale di Acque spa , società speculare di Publiacqua nell'ATO 2 Pisa con il 69% e il 10% di quel 45% ceduto a privati;- che sono presenti anche nella società Acquedotto del Fiora, società dell'ATO 6 ( Grosseto- Siena), con il 79,5% e lo 0, 3% di quel 40% ceduto ai privati;- che anche nel caso della gara di Livorno ( ATO5), dove ACEA si è presentata in cordata con Italgas (e Suez non ha partecipato ma è intervenuta direttamente presso la propria controllata spagnola Agbar per indurla a non partecipare) è stata ipotizzata una successiva ripartizione delle attività idriche recuperabili a seguito del buon esito del ricorso contro la società che si era aggiudicata la gara;APPRESO- che le risultanze istruttorie dell'indagine, delle quali la sentenza fornisce ampi e dettagliati stralci, dimostrano un'intesa orizzontale tra ACEA e SUEZ che ha avuto per oggetto e per effetto un , della gestione dei servizi idrici, ponendo in essere un'intesa restrittiva della concorrenza, atta a violare l'articolo 81 del Trattato che quella concorrenza vuole tutelare e garantire;- che questa cooperazione ha condizionato l'esito di 1/4 delle gare per la scelta del socio privato (cosiddetti PPP) che si sono realizzate in Italia, che ha negativamente inciso anche in altre procedure di gara poi aggiudicate ad altri soggetti ( come nel caso della gara di Livorno) e che in maniera separata i due soggetti siano stati interessati dalla quasi totalità delle altre procedure di gara svoltesi nel territorio, a dimostrazione della predominanza nel contesto concorrenziali dei due soggetti di cui si parla;- che a seguito dell'istruttoria è stato dimostrato che dal 2001 ACEA e SUEZ avevano raggiunto un accordo sul coordinamento delle rispettive attività nel settore dei servizi , con particolare riferimento ad una stabile e finalizzata alleanza per le gare del territorio toscano e che tale rapporto non era inquadrato entro forme di cooperazione riconoscibili e dichiarate, pertanto legittime, bensì occulto e funzionale ad aggredire il mercato di interesse, alterando le normali regole che disciplinano la concorrenza e la parità di accesso;- che la costituzione di questo RTI, come si legge nella sentenza, si è prestato a distorsioni gravi della concorrenza, in contrasto con la ratio dell'istituto di per sé potenzialmente pro- concorrenziali a patto che riguardi imprese di dimensioni minori e portatrici di competenze specialistiche e non, come nel nostro caso, due dei principali operatori presenti in un determinato mercato. Infatti, quando il RTI raggruppa imprese fra loro direttamente concorrenti, autonomamente titolari dei requisiti richiesto in sede di gara, come nel caso di specie, il raggruppamento ha sempre un effetto restrittivo della concorrenza in quanto riduce il numero di partecipanti più idonei al confronto competitivo
RILEVATO DUNQUE CHE-la partecipazione ripetuta in RTI per le gare relative alla cessione di quote azionariedei soggetti gestori del SII nell'ATO 2, 3 e 6, nonché la turbativa dell'ordinario confronto concorrenziale nell'ambito della gara relativa al soggetto gestore nell'aATO 5, hanno avuto l'effetto di eliminare i margini concorrenziali esistenti tra partecipanti effettivi e potenziali, limitando la concorrenza tra le parti e, nel complesso, arrecando un pregiudizio al mercato consistente nella minore possibilità di scelta tra le offerte ed un rafforzamento indebito del potere di mercato di alcuni operatori a discapito di altri
. E che tale intesa alla luce delle caratteristiche illustrate ostacola l'integrazione economica perseguita quale fondamento obiettivo dal Trattato e risulta quindi idonea a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri;- la società ACEA e SUEZ hanno posto in essere un'intesa che integra una condotta contraria all'articolo 81 del Trattato e che in particolare l'articolo 13 del Patto parasociale intercorrente fra i soci di Publiacqua determina uno scambio di informazioni riconducibile ad un indebito coordinamento fra i due partner gestori di Publiacqua;RITENUTO COMEl'obbligo di modificare, cassandoli, quella parte dei patti parasociali che codificano un "patto di sangue" fra ACEA, SUEZ ed i Comuni fra cui Firenze (che prevede il dovere di informativa reciproca fra le parti, nonché di partecipazione alle gare sul territorio nazionale e che integra, sempre secondo quanto affermato dall'AGCM, un'ulteriore violazione di legge), dimostri inequivocabilmente che, se tale illegittima previsione non vi fosse stata, molte altre offerte sarebbero potute pervenire in sede di gara in linea con quante erano state le manifestazioni di interesse in quanto non vi sarebbe stata un'alterazione della potenziale concorrenza;RILEVATO DUNQUECome la scelta del partner privato sia la risultante di un procedimento che, per le motivazioni che l'Autorità garante richiama, sia viziato e pertanto illegittimo;VALUTATO-Il percorso di fusione individuato nella delibera n. 903/2007 con oggetto servizio Idrico Integrato. Approvazione Accordo quadro per gestore unico Ato n. 2,3 e 6 motivato dalla compresenza all'interno delle stesse compagini azionarie delle tre società miste che gestiscono il servizio idrico nell'ATO 2, 3 e 6 degli stessi soggetti privati;- come il suddetto minimo comune denominatore non sia stato la risultante di una semplice casualità o di una selezione concorrenziale impeccabile bensì,come argomenta la stessa AGCM,il frutto di un'intesa preordinata all'alterazione del mercato di riferimento ed alla compromissione di quella concorrenza fra operatori che, al contrario di quanto dovrebbe accadere a fronte di una gara, non ha potuto produrre i suoi effetti ed esplicare liberamente la sua efficacia in termini di effettivo confronto fra proposte e piani industriali alternativi alfine di consentire una scelta motivata;IMPEGNA IL SINDACO ASospendere il processo di aggregazione fra i gestori dell'ATO 2, 3 e 6 (Acque spa, Publiacqua e Acquedotto del Fiora) così come individuato nella delibera di approvazione dell'"Accordo Quadro per il gestore unico", alla luce di quanto affermato dalla sentenza dell'Autorità garante in merito alle modalità illegittime con le quali questa selezione è avvenuta;Procedere all'azzeramento delle risultanze di gara per la selezione del partner privato, considerando che esse sono state viziate da intese restrittive della concorrenza che non hanno consentito che la procedura di evidenza pubblica si svolgesse in modo corretto e individuare un nuovo percorso per addivenire alla selezione del gestore unico dell'ATO 3, privilegiando la via della gara in concessione a terzi del servizioGaia Checcucci