Pubblicità offensiva, Pilotti (presidente commissione pari opportunità): «La nostra raccomandazione sia recepita nell'apposito regolamento»
«Non c'è bisogno di aspettare il parere di un organismo privato, seppure di rilevante riferimento per le aziende, per eliminare una pubblicità offensiva». E' quanto sostiene Rosanna Pilotti, presidente della commissione pari opportunità.
«Attendere il responso del 'giurì della comunicazione commerciale' è inutile - ha rilevato la presidente Pilotti - l'attività del giurì si è sviluppata da quando, anni fa, il Ministero della Sanità, applicando una direttiva comunitaria, ha riconosciuto all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria la possibilità di affiancare il Ministero nel controllo preventivo della pubblicità per i medicinali da banco. Il codice di Autodisciplina deve essere rispettato dalle aziende di comunicazione. Non è un'autorità, come l'antitrust, ovvero un'amministrazione pubblica che prende le proprie decisioni sulla base della legge, senza possibilità di ingerenze da parte del governo né di altri organi della rappresentanza politica».
«Per prevenire altre situazioni di questo tipo - ha spiegato la presidente della commissione pari opportunità - si potrebbe prevedere di trasformare la nostra 'raccomandazione' alla delibera sulla modifica del regolamento degli impianti pubblicitari, in discussione nel consiglio comunale di lunedì prossimo, in emendamento. Questa procedura consentirebbe di prevedere specifiche clausole, nella fase di predisposizione del bando di gara, del capitolato tecnico e del disciplinare di gara per evitare la collocazione di pubblicità offensiva nei confronti della rappresentazione di genere e non rispettosa dell'identità delle persone». (fn)
Questo il testo della raccomandazione:
La Commissione Pari Opportunità
Premesso che
per quanto riguarda il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di cui alla Delibera n.70 del 24 luglio 2008 la Commissione, dopo aver preso atto che il Piano prevede che sul suolo pubblico comunale sia consentita esclusivamente l'installazione di impianti di proprietà comunale da assegnare tramite gare ad evidenza pubblica, ha espresso il proprio parere favorevole con la raccomandazione che nella fase di predisposizione del bando di gara, del capitolato tecnico e del disciplinare di gara fossero previste specifiche clausole volte ad evitare la collocazione di pubblicità offensiva nei confronti della rappresentazione di genere e non rispettosa dell'identità delle persone e che fossero adottati, nel sistema di attribuzione dei punteggi criteri rispettosi dell'ottica di genere e delle disposizioni stabilite dal Codice della Pari Opportunità (D.Lgs198/2006), in relazione al divieto di ogni forma di discriminazione,
richiamato il recente caso di pubblicità offensiva nei confronti delle donne e denigratoria nei confronti delle forze dell'ordine,
tenuto conto che a seguito di specifica richiesta al Sindaco da parte della Commissione Pari Opportunità detta pubblicità é stata rimossa,
vista la proposta di delibera n.2009/00105 del 24 febbraio 2009 recante modifiche al Piano generale degli impianti pubblicitari,
Raccomanda nuovamente che
nella fase di predisposizione del bando di gara, del capitolato tecnico e del disciplinare di gara siano previste specifiche clausole volte ad evitare la collocazione di pubblicità offensiva nei confronti della rappresentazione di genere e non rispettosa dell'identità delle persone e che siano adottati, nel sistema di attribuzione dei punteggi criteri rispettosi dell'ottica di genere e delle disposizioni stabilite dal Codice della Pari Opportunità (D.Lgs198/2006), in relazione al divieto di ogni forma di discriminazione,
in analogia a quanto stabilisce l'art.54 - indennizzo e sanzione pecuniaria per la pubblicità abusiva e difforme - siano previste modalità idonee a prevenire la collocazione di pubblicità offensiva nei confronti della rappresentazione di genere e non rispettosa dell'identità delle persone e che siano adottati, nel sistema di attribuzione dei punteggi criteri rispettosi dell'ottica di genere e delle disposizioni stabilite dal Codice della Pari Opportunità (D.Lgs198/2006), in relazione al divieto di ogni forma di discriminazione,
sia rispettato l'invito rivolto dal Parlamento europeo agli Stati membri, contenuto nella Relazione sull'impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini discussa il 2 settembre 2008, a mettere in atto azioni per favorire nelle campagne pubblicitarie «il rispetto del principio della parità tra uomini e donne nei comunicati commerciali» ed evitare «le stereotipizzazioni sessiste e ogni sfruttamento o rappresentazione degradante di uomini e donne».
La Presidente
«Attendere il responso del 'giurì della comunicazione commerciale' è inutile - ha rilevato la presidente Pilotti - l'attività del giurì si è sviluppata da quando, anni fa, il Ministero della Sanità, applicando una direttiva comunitaria, ha riconosciuto all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria la possibilità di affiancare il Ministero nel controllo preventivo della pubblicità per i medicinali da banco. Il codice di Autodisciplina deve essere rispettato dalle aziende di comunicazione. Non è un'autorità, come l'antitrust, ovvero un'amministrazione pubblica che prende le proprie decisioni sulla base della legge, senza possibilità di ingerenze da parte del governo né di altri organi della rappresentanza politica».
«Per prevenire altre situazioni di questo tipo - ha spiegato la presidente della commissione pari opportunità - si potrebbe prevedere di trasformare la nostra 'raccomandazione' alla delibera sulla modifica del regolamento degli impianti pubblicitari, in discussione nel consiglio comunale di lunedì prossimo, in emendamento. Questa procedura consentirebbe di prevedere specifiche clausole, nella fase di predisposizione del bando di gara, del capitolato tecnico e del disciplinare di gara per evitare la collocazione di pubblicità offensiva nei confronti della rappresentazione di genere e non rispettosa dell'identità delle persone». (fn)
Questo il testo della raccomandazione:
La Commissione Pari Opportunità
Premesso che
per quanto riguarda il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di cui alla Delibera n.70 del 24 luglio 2008 la Commissione, dopo aver preso atto che il Piano prevede che sul suolo pubblico comunale sia consentita esclusivamente l'installazione di impianti di proprietà comunale da assegnare tramite gare ad evidenza pubblica, ha espresso il proprio parere favorevole con la raccomandazione che nella fase di predisposizione del bando di gara, del capitolato tecnico e del disciplinare di gara fossero previste specifiche clausole volte ad evitare la collocazione di pubblicità offensiva nei confronti della rappresentazione di genere e non rispettosa dell'identità delle persone e che fossero adottati, nel sistema di attribuzione dei punteggi criteri rispettosi dell'ottica di genere e delle disposizioni stabilite dal Codice della Pari Opportunità (D.Lgs198/2006), in relazione al divieto di ogni forma di discriminazione,
richiamato il recente caso di pubblicità offensiva nei confronti delle donne e denigratoria nei confronti delle forze dell'ordine,
tenuto conto che a seguito di specifica richiesta al Sindaco da parte della Commissione Pari Opportunità detta pubblicità é stata rimossa,
vista la proposta di delibera n.2009/00105 del 24 febbraio 2009 recante modifiche al Piano generale degli impianti pubblicitari,
Raccomanda nuovamente che
nella fase di predisposizione del bando di gara, del capitolato tecnico e del disciplinare di gara siano previste specifiche clausole volte ad evitare la collocazione di pubblicità offensiva nei confronti della rappresentazione di genere e non rispettosa dell'identità delle persone e che siano adottati, nel sistema di attribuzione dei punteggi criteri rispettosi dell'ottica di genere e delle disposizioni stabilite dal Codice della Pari Opportunità (D.Lgs198/2006), in relazione al divieto di ogni forma di discriminazione,
in analogia a quanto stabilisce l'art.54 - indennizzo e sanzione pecuniaria per la pubblicità abusiva e difforme - siano previste modalità idonee a prevenire la collocazione di pubblicità offensiva nei confronti della rappresentazione di genere e non rispettosa dell'identità delle persone e che siano adottati, nel sistema di attribuzione dei punteggi criteri rispettosi dell'ottica di genere e delle disposizioni stabilite dal Codice della Pari Opportunità (D.Lgs198/2006), in relazione al divieto di ogni forma di discriminazione,
sia rispettato l'invito rivolto dal Parlamento europeo agli Stati membri, contenuto nella Relazione sull'impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini discussa il 2 settembre 2008, a mettere in atto azioni per favorire nelle campagne pubblicitarie «il rispetto del principio della parità tra uomini e donne nei comunicati commerciali» ed evitare «le stereotipizzazioni sessiste e ogni sfruttamento o rappresentazione degradante di uomini e donne».
La Presidente