Annullata multa ausiliari Ataf, Stella (FI-PdL) e Alessandri (AN-PdL): «Stop rimborso 18 euro per i verbali dei vigilini non redatti correttamente»

L'amministrazione sospenda «la corresponsione di 18 euro a favore di Ataf per ogni verbale di accertamento di infrazione elevato dagli ausiliari del traffico ma non redatto correttamente». Lo chiedono, in una mozione, i consiglieri Marco Stella (FI-PdL) e Stefano Alessandri (AN-PdL) dopo «la decisione del giudice di pace che ha annullata una multa emessa dai 'vigilini' a un cittadino senegalese che, guidando uno scooter, è transitato in una corsia preferenziale riservata ai bus del trasporto pubblico».
«Il tribunale - sottolineano i due esponenti del centrodestra - ha accolto il ricorso evidenziando che gli ausiliari dell'Ataf, nel limitato potere che gli viene attribuito dalla legge, devono contestare immediatamente l'infrazione affinché essa abbia validità. Poiché, invece, nella circostanza affrontata dal ricorso ciò non fu fatto gli ausiliari si sarebbero limitati ad annotare la targa dello scooter in contravvenzione. Il verbale, così, è stato considerato illegittimo e quindi reso nullo».
«Le multe prive di contestazione immediata - scrivono Stella e Alessandri - non sono legittimi e pertanto impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali».
Per questo invitiamo l'amministrazione non solo «a sospendere la corresponsione ad Ataf della quota di 18 euro per ogni contravvenzione fatta dagli ausiliari non redatta correttamente» ma anche «a rivalutare il calcolo sulle spettanze già erogate ad Ataf sulla base del numero dei verbali emessi che siano ancora suscettibili di impugnazione». (fn)


Questo il testo della mozione:

MOZIONE
Oggetto: invita il Sindaco a sospendere la corresponsione di 18 € a favore di Ataf per ogni verbale di accertamento di infrazione elevato dagli ausiliari del traffico
Il Consiglio Comunale,
ricordato che l'art.17 comma 133 legge 127 del 15 maggio 1997 attribuisce, agli ausiliari del traffico dipendenti di società che esercitano il trasporto pubblico, le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni agli articoli del codice della strada che riguardano la sosta nonché delle infrazioni commesse in materia di circolazione e sosta entro le corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'art.6, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285;
considerato che la circolare del Ministero degli Interni n°300/A/26467/110/26 del 25 settembre 1997 rimanda alla discrezionalità della Giunta Municipale l'individuazione delle aree comunali, urbane o extraurbane, specificatamente destinate al parcheggio e alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro nelle quali è consentito ai suddetti ausiliari di accertare le violazioni di cui all'art.7 comma 15 e all'art.157 commi 5,6 e 8 del Codice della Strada;
ricordato inoltre che l'art.68 della legge 488 del 23 dicembre 1999 riconosce agli ausiliari il potere di contestazione immediata e che l'art. 201 del Codice della Strada disciplina nel dettaglio i poteri dell'ausiliario al momento della contestazione al fine della compilazione del verbale stesso;
visto che la Giunta Municipale di Firenze con delibera n. 527/03 ha approvato lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune di Firenze ed Ataf Spa per gli ausiliari del traffico ritenendo indispensabile di potersi avvalere di questa collaborazione allo scopo di migliorare la circolazione dei mezzi pubblici e stabilendo di riconoscere ad Ataf, per ogni verbale di accertamento correttamente redatto un corrispettivo pari a € 15,00 più IVA, corrispettivo da erogarsi con cadenza quadrimestrale;
ricordato che la Giurisprudenza ha ripetutamente interpellato la Corte di Cassazione per fare chiarezza sulle attribuzioni degli ausiliari del traffico a fronte dei numerosi ricorsi giudiziari innanzi ai vari giudici di pace d'Italia contro gli atti da essi compilati nell'esercizio delle loro funzioni e che la sentenza della II Sezione Civile di Cassazione n.20558 del 28 settembre 2007 sottolinea che "il potere dell'ausiliario è esteso anche alla prevenzione ed al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della concessione....pertanto ogni infrazione alle norme sulla sosta in tali zone può essere rilevata dagli ausiliari dipendenti della società concessionaria, essendo quest'ultima direttamente interessata, nell'ambito territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa medesima";
rilevato dalla risposta all'interrogazione n.892/2007 che negli anni 2003/2007 sono stati emessi dagli ausiliari del traffico Ataf un totale di 230.044 verbali a fronte di soli 1097 verbali di contestazione immediata e che si assiste nel corso degli anni ad un progressivo aumento del numero di verbali emessi a fronte di una progressiva diminuzione dei verbali a contestazione immediata fino ad assistere nel 2007 all'elevazione di soli 60 verbali a contestazione immediata su 80.907 verbali complessivi;
Vista la sentenza della Corte costituzionale, 21 maggio 2001, n. 157
Letta la recente sentenza di un giudice di Pace fiorentino che ha annullato un verbale elevato da un ausiliare del traffico di Ataf nei confronti di un cittadino che transitava lungo una corsia preferenziale a bordo del proprio scooter;
Visto che il Giudice di Pace nel motivare la sentenza sopra citata, afferma che il potere di contestazione degli ausiliari del traffico è previsto dalla legge esclusivamente con potere di prevenzione e accertamento delle violazioni con potere di contestazione immediato;
Considerato quindi che, non essendo stato immediatamente fermato, il trasgressore ha ottenuto l'annullamento del verbale da parte del Giudice e la condanna elle spese a carico dell'Amministrazione comunale;
ritenuto quindi che verbali privi di contestazione immediata non siano legittimi e pertanto impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali, oltre a non assolvere alla finalità individuata nella sentenza della Corte di Cassazione sopraccitata
INVITA IL SINDACO
A sospendere la corresponsione ad Ataf della quota di 18 € prevista per ogni verbale di accertamento di infrazione elevato da personale Ataf nel ruolo di ausiliario del traffico che non sia stato correttamente redatto ovvero privo della legittimità conferita dalla contestazione immediata;
A rivalutare il calcolo sulle spettanze già erogate ad Ataf sulla base del numero dei verbali emessi, ma non correttamente redatti, che siano ancora suscettibili di impugnazione.

Marco Stella
Stefano Alessandri