«Contrastere il provvedimento che permette ai medici di denunciare gli immigrati clandestini»: risoluzione presentata dai capigruppo di maggioranza

Una risoluzione "per contrastare il provvedimento che permette ai medici di denunciare i propri pazienti se immigrati clandestini" è stata presentata dai capigruppo Rosa Maria Di Giorgi (Pd), Luca Pettini (La Sinistra), Giovanni Varrasi (Verdi), Alessandro Falciani (Ps) e dai consiglieri Gianni Amunni e Claudia Livi (Pd).
Nel documento "si condanna come xenofobo e inumano il provvedimento adottato" e si fa appello "al presidente della Repubblica perché non promulghi il provvedimento rinviandolo all'esame delle camere, al presidente della Regione Toscana affinché, sulla scorta di quanto già fatto dalla Regione Puglia, introduca norme di contrasto al provvedimento in oggetto e ai medici perché si attengano scrupolosamente al loro codice deontologico".
La risoluzione impegna inoltre il sindaco "a riaffermare i principi di civiltà giuridica e di rispetto dei diritti umani alla base dell'ordinamento italiano ed europeo contrastando con tutti i mezzi a disposizione tale provvedimento e "a dare disposizioni, in qualità di autorità sanitaria locale, affinché siano assicurate le cure mediche fondamentali, nel rispetto della riservatezza, a tutti gli esseri umani che si trovino nel Comune di Firenze".
Il documento chiede inoltre al sindaco di "garantire tutto il sostegno ai medici che, in ossequio al loro codice deontologico ed alla loro coscienza, tutelino la riservatezza dei loro pazienti".
(fn)

Questo il testo della risoluzione:

OGGETTO: Per contrastare il provvedimento che permette ai medici di denunciare i propri pazienti se immigrati clandestini
Ricordato che la Repubblica Italiana e la Città di Firenze fanno propri e difendono i principi fondamentali di rispetto dell'integrità e della salute di ogni essere umano sanciti dai seguenti atti fondamentali, di seguito riportati:
Statuto del Comune di Firenze:
. Art. 1 comma 2 - Il Comune di Firenze fonda la propria azione sui principi e valori della Costituzione italiana [...].
· art. 6 comma 1 - (Diritti di cittadinanza) Il Comune informa la sua attività ai valori della partecipazione e della solidarietà e garantisce il diritto di pari dignità nella società e nel lavoro, operando per impedire qualsiasi forma di discriminazione legata al genere, all'orientamento sessuale, all'etnia, alla lingua, alla religione e all'handicap.
· art. 8 comma 1 - (Solidarietà internazionale) - Il Comune favorisce la libertà, la pace e l'incontro fra i popoli. Si impegna per il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano, attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con le città di tutto il mondo.
· art. 93 comma 1- (Diritti individuali) - Il Comune di Firenze considera la tutela dei diritti della persona principio fondamentale della propria azione e ne favorisce l'esercizio.
Costituzione della Repubblica Italiana:
· Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
· Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
· Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea:
· Articolo 1 - Dignità umana - La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
· Articolo 8 - Protezione dei dati di carattere personale - Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
· Articolo 21- Non discriminazione - 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
· Articolo 1 - Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
· Articolo 2 - Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
· Articolo 3 - Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
· Articolo 6 - Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Appreso con preoccupazione che al Senato è stata votata una norma che permette ai medici di denunciare pazienti immigrati clandestini che si siano loro rivolti per le cure;
Considerato tale provvedimento una grave lesione dei diritti umani che cono alla base della civiltà giuridica della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea;
Valutato che tale provvedimento pare evidentemente in contrasto con il Codice Deontologico dei medici, di cui si riportano alcuni passi:
· Art. 3 - Doveri del medico - Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.
La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona .
· Art. 4 - Libertà e indipendenza della professione - L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione.
· Art. 5 - Esercizio dell'attività professionale - Il medico nell'esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.
Il medico deve denunciare all'Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga.
· Art. 7 - Obbligo di intervento - Il medico, indipendentemente dalla sua abituale attività, non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza.
· Art. 9 - Segreto professionale - Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza.
La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona o di altri.
Considerato inoltre che il provvedimento in questione potrebbe anche rivelarsi pericoloso per la salute pubblica, perché potrebbe scoraggiare malati di malattie infettive dal ricorrere alle dovute cure e profilassi;
CONDANNA
Come xenofobo e inumano il provvedimento adottato;
FA APPELLO
Al Presidente della Repubblica perché non promulghi il provvedimento rinviandolo all'esame delle camere;
Al Presidente della Regione Toscana affinché, sulla scorta di quanto già fatto dalla Regione Puglia, introduca norme di contrasto al provvedimento in oggetto;
Ai medici perché si attengano scrupolosamente al loro codice deontologico;
IMPEGNA IL SINDACO
1. A riaffermare i principi di civiltà giuridica e di rispetto dei diritti umani alla base dell'ordinamento italiano ed europeo contrastando con tutti i mezzi a disposizione tale provvedimento;
2. A dare disposizioni, in qualità di autorità sanitaria locale, affinché siano assicurate le cure mediche fondamentali, nel rispetto della riservazza, a tutti gli esseri umani che si trovino nel Comune di Firenze;
3. A garantire tutto il sostegno ai medici che, in ossequio al loro Codice Deontologico ed alla loro coscienza, tutelino la riservatezza dei loro pazienti;

Luca Pettini
Rosa Maria Di Giorgi
Giovanni Varrasi
Alessandro Falciani