Regolamento polizia urbana, Alessandri e Stella (FI-PdL): «Ecco le nostre proposte per fissare criteri oggettivi per i controlli dei vigili urbani»

Il regolamento di polizia urbana va modificato per «fissare criteri oggettivi ai quali dovranno attenersi gli agenti della polizia municipale incaricati di controllare i locali pubblici». E' quanto chiedono i consiglieri Stefano Alessandri (AN-PdL) e Marco Stella (FI-PdL) che questa mattina, a Palazzo Vecchio, hanno illustrato una proposta di delibera che ha l'obiettivo «di introdurre strumenti per limitare l'interpretazione soggettiva dei vigili urbani».
«Molti locali - hanno ricordato i due esponenti dell'opposizione - sono particolarmente penalizzati dalle valutazioni soggettive della polizia municipale sul rumore. E proprio in nome della lotta al rumore, indicata come priorità da chi governa la città, l'amministrazione può revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare abbia diritto a indennità o compensi di sorta».
«C'è però un problema - sottolineano Alessandri e Stella - come possono i vigili urbani verificare i limiti del rumore senza l'ausilio di apposite strumentazioni? Da qui la nostra proposta di delibera per fare in modo che il livello del rumore nei locali sia accertato con misurazioni fonometriche, secondo quanto previsto dall'articolo 19 dell'apposito regolamento comunale».
«Si tratta di una modifica semplice e di buon senso - hanno aggiunto i due consiglieri del centrodestra - che fa riferimento non solo al 'regolamento comunale per le attività rumorose', approvato nel 2004, ma anche al 'piano comunale di classificazione acustica' con i quale il territorio comunale è stato suddiviso in zone omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite di immissione assoluti e differenziali, i valori di attenzione ed i valori di qualità previsti dalla normativa».
«Infine - hanno concluso - vogliamo che dal regolamento di polizia urbana vengano tolte quelle norme che penalizzano le attività commerciali. Il regolamento deve essere uno strumento per tutelare veramente tutti: sia i residenti del centro storico, che hanno diritto alla quiete nelle ore notturne, sia gli esercenti che hanno diritto di lavorare senza essere discriminati». (fn)



Questo il testo della proposta di delibera:

COMUNE DI FIRENZE

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale
Proponente: Direzione Consiglio Comunale
Relatori: Stefano Alessandri - Marco Stella
Data: 7 febbraio 2009
OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA - NORME PER LA CIVILE CONVIVENZA IN CITTA. MODIFICHE

IL CONSIGLIO

Visto l'art. 7 del TUEL avente ad aggetto "Regolamenti" nel quale i Comuni adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;
Visto l'art. 42 del TUEL avente ad oggetto "Attribuzioni dei Consigli" relativo agli atti di competenza del Consiglio Comunale;
Visto l'art. 43 del TUEL avente ad oggetto "Diritti dei Consiglieri", relativo al diritto dei consiglieri di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale;
Visto l'art. 7 dello Statuto del Comune di Firenze sulla Potestà Regolamentare";
Visto l'art. 23 comma 2 dello Statuto del Comune di Firenze sulla "Iniziativa dei Consiglieri Comunali";
Visto il Regolamento di Polizia Urbana - Norme per la civile convivenza in città approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 24.07.2008
Rilevato che in città sono presenti numerosi esercizi pubblici con annessi spazi di ristoro all'aperto;
Visto il Regolamento Comunale per le attività rumorose approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16.02.2004.
Visto che con il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) il territorio comunale è stato suddiviso in zone omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite di immissione assoluti e differenziali, i valori di attenzione ed i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14.11.97.
Considerato opportuno procedere ad alcune modifiche al Regolamento di Polizia Urbana - Norme per la civile convivenza in città al fine di limitare gli ambiti di valutazione soggettiva degli agenti accertatori.

Ritenuto necessario quindi modificare l'art 24 del regolamento di Polizia Urbana per garantire la verificabilità oggettiva della misurazione fonometrica.

Considerato che tali modifiche si rendono opportune soprattutto alla luce delle sanzioni amministrative previste in caso di violazione dell'art 24 che, oltre alla riduzione dell'orario introducono la sospensione del titolo autorizzatorio e la chiusura stessa del locale.

Ritenuto altresì eccessivamente penalizzante il disposto all'art. 43 in l'Amministrazione Comunale si riserva di revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.
Visto il parere relativo alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.00

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa di modificare, riformulandoli i seguenti articoli del "Regolamento di Polizia Urbana - Norme per la civile convivenza in città"

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 3 - Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Comma 4:
i gestori dei locali destinati ad attività lavorative come pubblici esercizi o commerciali artigianali o industriali circoli privati o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi disagi o pericoli con il loro comportamento dovranno porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, quando tali comportamenti avvengono o all'interno del locale o all'interno dell'area soggetta ad occupazione di suolo pubblico annesso all'attività di somministrazione.
E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti al termine dell'orario di attività nelle occupazioni di suolo pubblico connesse al locale e nelle immediate vicinanze dello stesso di eliminare ogni causa di sporcizia riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale.

Comma 5:
L'amministrazione Comunale a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 4, per almeno tre volte nell'arco di 12 mesi può ridurre l'orario di apertura dei singoli locali e in caso di persistenza di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'art. 43


CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art.24 - Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

Comma 1:
I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo di cui al precedente articolo 3 comma 4 sono altresì tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori.
Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo ai sensi dell'art. 23. L'uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 24.00 alle 7.00 salvo specifica autorizzazione.

Comma 2:
Così come previsto dall'articolo 3 comma 5, l'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 1, accertata mediante misurazioni fonometriche secondo quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento comunale delle attività rumorose, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di reiterazione di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'art.43, evidenziando il rapporto con l'indicazione dei rilievi fonometrici effettuati.


TITOLO IV - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN RIPRISTINO

CAPO I - SANZIONI E PROVVEDI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI

Art. 43
Art.43 - Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.
1 L'amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.
2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione la Polizia Municipale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso.