Lavori nell'ex Scuderie Reali, Alessandri (AN-PdL) e De Zordo (Unaltracittà): «Gravi le dichiarazioni della soprintendente Grifoni»
I lavori in corso nel Giardino delle Ex Scuderie Reali di Porta Romana sono regolari? A sollecitare chiarimenti Stefano Alessandri, consigliere di Alleanza Nazionale-PdL e Ornella De Zordo, capogruppo di Unaltracittà/Unaltromondo. «I dubbi spiegano i due esponenti dell'opposizione che sulla questione hanno presentato un'interrogazione urgente sono sorti dopo le gravi dichiarazioni rese alla stampa, lo scorso 20 dicembre, dalla soprintendente ai beni architettonici ed ambientali Paola Grifoni».Per questo Alessandri e De Zordo vogliono anzitutto sapere se «rappresenta un illecito amministrativo» il «mancato invio del progetto da parte della soprintendenza alla direzione urbanistica », «il mancato ricorso alla procedura ordinaria, dia o permesso a costruire da parte della soprintendenza» e «la mancata richiesta dell'autorizzazione della commissione comunale per il paesaggio da parte».«L'amministrazione hanno sottolineato i due consiglieri deve poi spiegare se è ravvisabile come illecito amministrativo anche il mancato ricorso alla conferenza dei servizi da parte della soprintendenza. Inoltre vorremo sapere se è vero che le dichiarazioni scritte dalla soprintendente Grifoni nella redazione della dia riferite alla destinazione d'uso attuale dei dati relativi all'immobile rappresentano un falso in atto pubblico».«La dottoressa Grifoni - hanno concluso ha dichiarato "quel terreno è di proprietà demaniale in concessione alla soprintendenza, e come tale non è assoggettato al piano regolatore del Comune". In caso affermativo, quali provvedimenti intende assumere l'amministrazione anche al fine di provvedere per il ripristino dello stato dei luoghi?». (fn)Questo il testo dell'interrogazione:INTERROGAZIONE URGENTEOggetto: interrogano il Sindaco in merito alla regolarità urbanistica dei lavori in corso nel Giardino delle Ex Scuderie Reali di Porta Romana anche in relazione alle dichiarazioni rese alla stampa dalla soprintendente ai beni architettonici ed ambientali Paola Grifoni in data 20 dicembre usProponenti: Stefano Alessandri, Ornella De ZordoIl sottoscritti Consiglieri Comunali,Visto che il Giardino delle Ex Scuderie Reali, detto anche "Giardino della Pace", di proprietà del Demanio dello Stato in consegna alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Provincia di Firenze, è un parco storico di oltre 5 ettari a cui si accede da un grande cancello aperto su Piazza Porta Romana;Considerato che l'Architetto Giuseppe Poggi lo individuò come area di cerniera tra Palazzo Pitti e il Viale dei Colli, e questa opera coronò il riassetto urbanistico eseguito per Firenze capitale d'Italia. Nel 1920 viene trasferita nel giardino la sede della scuola superiore dell'Istituto d'Arte di proprietà della Provincia di Firenze;Tenuto conto che il Giardino della Pace/Ex Scuderie Reali è riconosciuto come "giardino storico" e sottoposto a vincolo paesaggistico (D.M. 5/11/1951) ed è tutelato dalla L. 1089/1939 e dal D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" sia come bene culturale che come bene ambientale e quindi protetto (art. 20 - D.Lgs. 42/2004) da un "uso non compatibile con il suo carattere storico ed artistico oppure tale da creare pregiudizio alla sua conservazione e al suo valore paesaggistico" e da "modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione";Considerato che il parco è parte di un'unica particella catastale (Foglio 119 Particella 3), che la sua integrità si ritrova nelle antiche mappe del Poggi visibili presso gli Archivi del Comune e che la sua integrità è tutelata anche dalla Carta dei Giardini Storici, che definisce i parchi come "monumenti viventi", e ne vieta la "separazione dal suo intorno ambientale e la realizzazione di modifiche dannose per l'equilibrio ecologico quali infrastrutture sia interne che esterne (canalizzazioni, sistemi di irrigazione, strade, parcheggi, sistemi di custodia, di coltivazione, etc.)";Visto che nel 2004 è stato edificato, all'interno del Giardino e precisamente tra l'Istituto d'Arte e la recinzione di Boboli, un muretto con cancello e cancellata a separare in due parti il giardino;Considerato che nel dicembre 2007 è stato aperto un varco come nuovo accesso al giardino sulla parte posteriore prospiciente Via Madonna della Pace e che relativamente a tale opera è stato affisso un cartello attinente la Dia 6449/2007 per l'apertura del passo carrabile;Rilevato che nei primi mesi del 2008 lo spazio superiore del giardino è stato adibito a parcheggio e utilizzato come sosta per auto e camion;Tenuto conto che il 15 maggio 2008, durante un incontro presso la VI Commissione "Ambiente, vivibilità urbana e mobilità", la Dott.ssa Zeuli della Soprintendenza ha comunicato che l'area delimitata dai due cancelli verrà a breve pavimentata per concludere i lavori di realizzazione del parcheggio per le auto dei dipendenti della Soprintendenza e di altri autorizzati;Considerato che l'area compresa tra i due cancelli, seppur versando in condizioni di degrado a causa della mancanza di manutenzione e del cantiere attivo dal 2004, è da sempre stata un'area verde;Visto che nel PRG del Comune di Firenze la parte compresa tra l'Istituto d'Arte e il cancello su Porta Romana è classificata come "G1" ovvero "verde pubblico e sportivo". Quella racchiusa tra il nuovo cancello su Via Madonna della Pace e quello edificato nel 2004, dove è in costruzione il parcheggio, è classificata come "F2" ovvero "attrezzature pubbliche e servizi pubblici di interesse urbano e territoriale" (art. 52 delle NTA) con destinazione d'uso "scuola superiore dell'obbligo", e che l'area è di "classe 2" ovvero "notificata e vincolata e pertinenza o giardino di particolare interesse storico artistico e ambientale";Considerato che il Giardino di Boboli, uno dei più importanti parchi monumentali d'Italia tutelato dall'UNESCO, è ugualmente classificato come "F2" ovvero "attrezzature pubbliche e servizi pubblici di interesse urbano e territoriale";Vista la delibera del consiglio comunale n. 188/1999 relativa alla realizzazione di un parcheggio pubblico, in cui viene modificata la specifica destinazione di P.R.G. da Zona G - sottozona G2e Scuola dell'obbligo/materna/asilo nido a Zona G -sottozona G2p con simbolo di parcheggio, nella quale si dichiara "che per la realizzazione del parcheggio
è necessario modificare la destinazione d'uso
";Ritenuto quindi pacifico che l'Amministrazione comunale, in passato, abbia ritenuto opportuno adottare la procedura di modificare la destinazione d'uso anche per interventi che comportassero variazioni all'interno delle stessa lettera di classe del P.R.G;Letta Sentenza del Consiglio di Stato n. 5035, del 19 giugno 2007in cui si dichiara che "non è sostenibile che la trasformazione di ..un giardino a parcheggio scoperto, attraverso l'impermeabilizzazione del terreno
in una zona vincolata, non configuri una sostanziale modifica dell'uso dell'immobile, con incremento del carico urbanistico".Lette le dichiarazione della Soprintendente ai beni architettonici ed ambientali Paola Grifoni riportate dal Giornale della Toscana in data 21 dicembre us in cui si cita testualmente che "quel terreno è di proprietà demaniale in concessione alla soprintendenza, e come tale non è assoggettato al prg del comune"INTERROGANO IL SINDACO PER SAPERESe corrisponde a verità la notizia secondo la quale il mancato invio del progetto da parte della Soprintendenza alla Direzione Urbanistica, ai fini di accertarne la conformità con le prescrizioni urbanistiche (art. 39 del D.Lgs. 42/2004 / art. 7 del DPR 380/01) rappresenti un illecito amministrativo;Se corrisponde a verità la notizia secondo la quale il mancato ricorso alla procedura ordinaria, Dia o permesso a costruire da parte della soprintendenza rappresenti un illecito amministrativo;Se corrisponde a verità la notizia secondo la quale la mancata richiesta dell'autorizzazione della Commissione Comunale per il Paesaggio da parte della soprintendenza, in quanto i lavori, sono stati considerati dalla stessa, un intervento di manutenzione ordinaria e non una variazione della destinazione d'uso rappresenti un illecito amministrativo;Se corrisponde a verità la notizia secondo la quale il mancato ricorso alla Conferenza dei Servizi da parte della soprintendenza, come previsto in presenza di interventi non conformi al PRG ( art.. 25 della L.R. n. 1 del 03/01/2005) rappresenti un illecito amministrativoSe corrisponde a verità la notizia secondo la quale le dichiarazioni scritte dalla soprintendente Grifoni nella redazione della Dia 6449/2007 riferite alla destinazione d'uso attuale dei dati relativi all'immobile rappresenti un falso in atto pubblico;Se corrisponde a verità quanto dichiarato dalla Soprintendente ai beni architettonici ed ambientali Paola Grifoni riportate dal Giornale della Toscana in data 21 dicembre us in cui si cita testualmente che "quel terreno è di proprietà demaniale in concessione alla soprintendenza, e come tale non è assoggettato al prg del comune"In caso affermativo quali provvedimenti intende assumere anche al fine di provvedere per il ripristino dello stato dei luoghiStefano AlessandriOrnella De Zordo