Giardino della Pace, Bianchi e Giocoli (FI-PdL): «Revocare almeno il passo carrabile. E comunque l'amministrazione ci risponda»
«Da circa un mese sono scaduti i termini per la risposta all'interpellanza urgente presentata lo scorso 11 novembre, con la quale chiediamo l'attuazione della mozione approvata dal consiglio comunale che invitava a riconsiderare la concessione del passo carrabile in via Madonna della Pace». E' quanto denunciano la capogruppo di Forza Italia-PdL Bianca Maria Giocoli e il consigliere Jacopo Bianchi secondo i quali «è necessario revocare questa concessione e ripristinare lo stato dei luoghi tutelati dai vincoli paesaggistici».«La mozione ebbe il via libera dal consiglio comunale il 9 giugno scorso hanno ricordato i due esponenti del centrodestra ma fino ad oggi dalla maggioranza di Palazzo Vecchio c'è stato solo silenzio. La radicale trasformazione del Giardino della Pace, che è parte integrante del complesso monumentale delle ex Scuderie Reali, divenuto da parco storico un parcheggio, conferma la fondatezza dell'azione che abbiamo intrapreso per modificare la decisione dell'amministrazione di concedere il passo carrabile in Via Madonna della Pace. Un'azione politica, la nostra, che aveva portato alla presentazione di una specifica mozione in consiglio comunale».«Nello scorso mese di novembre hanno proseguito Bianchi e Giocoli - anche alla luce di un iter procedurale sul quale riteniamo necessario sia fatta chiarezza, abbiamo presentato nuovamente un' interpellanza urgente con la quale invitiamo l'amministrazione a verificare se lo stato dei luoghi, tutelati da vincoli paesaggistici, siano stati alterati e, nel caso vengano riscontrate le violazioni che ipotizziamo, sia revocato il passo carrabile concesso e ripristinato lo stato dei luoghi».«In un clima di generale sfiducia nei confronti delle garanzie offerte dalle istituzioni a tutela dei beni pubblici hanno concluso i due consiglieri di Forza Italia-PdL è quanto mai necessario che l'amministrazione intervenga prontamente e incisivamente per evitare che il patrimonio storico e ambientale della città venga danneggiato. Per questo a partire da gennaio, al primo consiglio utile, se non avremo avuto le risposte auspicate, porteremo in aula l'interpellanza». (fn)Questo il testo del'interpellaza e delal mozione:INTERPELLANZA URGENTEOggetto: interpellano il Sindaco in merito all'attuazione della mozione n.123/08Soggetti Proponenti: Jacopo Bianchi, Bianca Maria GiocoliI sottoscritti Consiglieri Comunali,Tenuto conto che il Giardino della Pace è parte integrante del Complesso Monumentale delle Ex Scuderie Reali, e riconosciuto come "giardino storico" sottoposto a vincolo paesaggistico dal D.M. 5/11/1951, è tutelato dalla L. 1089/1939 nonché dal D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" che all'art. 20 prevede di impedirne un "uso non compatibile con il suo carattere storico ed artistico", tale da "creare pregiudizio alla sua conservazione e al suo valore paesaggistico" e da interventi che ne alterino i valori paesaggistici oggetto di protezione;Ritenuto che, essendo la parte del Giardino della Pace trasformata in parcheggio classificata nel PRG come sottozona "F2" - attrezzature pubbliche e servizi pubblici di interesse urbano e territoriale come il Giardino di Boboli, la realizzazione del parcheggio in detta area costituisca un'alterazione dei caratteri tipici del paesaggio esistente trattandosi di un'opera chiaramente incompatibile e non coerente con i connotati del paesaggio (Art. 35, comma 2 della L. n.1 del 3 gennaio 2005 "Norme per il governo del territorio");Ricordato che nella DIA n. 6449 del 15 novembre 2007 la dichiarazione "parcheggio" indicata quale "attuale destinazione d'uso dell'area", ovvero prima dei lavori, costituisce affermazione difforme dalla classificazione del PRG, nel quale l'area stessa è indicata come "F2";Visto che i lavori per la realizzazione di un parcheggio nel Giardino erano stati segnalati, mediante l'apposizione di un cartello recante la scritta : Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Restauro della pavimentazione e della sistemazione del verde delle ex Scuderie Reali, Piazzale di Porta Romana, Firenze, di proprietà del Demanio dello Stato;Visto che l'art. 3 comma c) del DPR 380/2001 - Testo unico dell'Edilizia - definisce gli interventi di restauro e di risanamento conservativo come "gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili";Visto che l'art.29 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio recita "per restauro si intende l'intervento diretto sul bene, attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale e al recupero del bene medesimo, alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali";Appreso che la Sovrintendenza ha descritto i lavori come un intervento di restauro e riqualificazione, mentre i lavori effettivamente eseguiti per la realizzazione del parcheggio, hanno comportato la cementificazione di una parte del Giardino della Pace, con conseguente effetto negativo ai fini della permeabilità del terreno, alterando inoltre il carico urbanistico dell'area a svantaggio del verde pubblico;Appreso inoltre che la Sovrintendenza con nota del 26 settembre 2008 prot. A704/15 diretta al Comune di Firenze dichiara che l'area in oggetto, ritenuta di minor pregio, non era mai stata sistemata a verde, bensì in parte asfaltata in parte ricoperta di ghiaia o stabilizzato, su massicciata di pietra sottostante, senza alcuna traccia di terreno vegetale, mentre testimonianze e una vasta documentazione fotografica dimostrano la presenza diffusa di vegetazione, anche se trascurata come in altre parti del Giardino della Pace;Visto che la legge regionale n.1 del 3 gennaio 2005 Norme per il governo del territorio - attribuisce espressamente ai comuni le verifiche sulle aree di particolare interesse paesaggistico e sottoposte a invarianti, come dispone il Titolo V, Capo III - Funzioni dei Comuni - che all'art. 53 recita "Lo statuto del territorio di cui all'articolo 5, contenuto nel Piano Strutturale, in relazione al territorio comunale, individua e definisce: b) le invarianti strutturali di cui all'articolo 4; e) la disciplina della valorizzazione del paesaggio, nonché le disposizioni di dettaglio per la tutela dell'ambiente, dei beni paesaggistici e dei beni culturali in attuazione del Piano di Indirizzo Territoriale e del Piano Territoriale di Coordinamento ai sensi degli articoli 33 e 34; nonché, come dispone il Titolo V, Capo IV - Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela paesaggistica "non possono essere distrutti ovvero modificati in modo che sia arrecato pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione tutti gli immobili e le aree sottoposti alla tutela paesaggistica dalle disposizioni degli strumenti della pianificazione territoriale. Prevede inoltre che il Comune rilasci un documento autorizzatorio, ad esclusione degli interventi individuati dall'art.149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per gli interventi da effettuare dopo aver verificato la conformità alle prescrizioni contenute nello statuto del proprio strumento della pianificazione territoriale e verificato la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo nonché la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica";Ricordato che la Commissione comunale per il Paesaggio, chiamata ad esprimere un parere solo sull'apertura del passo carrabile DIA 6449/2007 ha ritenuto che, sulla base della relazione dell'Ufficio e del disposto dell'art. 149 del D.Lgs. 42/04 in merito all'esclusione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui all'art.146 per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, le opere di progetto non fossero soggette all'autorizzazione di cui sopra;Ricordato che in base alla sopracitata legge regionale n.1/2005 La Regione svolge le funzioni di cui all'articolo150 (Inibizione o sospensione dei lavori) del Codice dei beni culturali e del paesaggio e che in applicazione dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza, le Province vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente legge da parte dei Comuni e degli enti parco per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio;Vista la decisione 01.10.2007 n.5035 con la quale il Consiglio di Stato sezione IV si è pronunciato a seguito di un ricorso presentato da un soggetto privato avverso una decisione dell'Amministrazione Comunale di Portici che aveva intimato al proprietario di un appezzamento di terreno, con destinazione d'uso agrumeto e giardino, la rimozione dello strato di ghiaia, ritenuta responsabile della impermeabilizzazione di fatto del fondo in questione, finalizzato alla sua utilizzazione a parcheggio aperto per auto ed ordinava il ripristino dello stato dei luoghi;Considerato che il Consiglio di Stato ha pertanto stabilito che la modificazione della destinazione del bene immobile da agrumeto e giardino in parcheggio scoperto comporta una modificazione della destinazione d'uso, che la trasformazione dei luoghi con opere di copertura e compattamento del terreno con strato di ghiaia è chiara ed incontestata e che le opere realizzate, in quanto operanti una mutazione di destinazione su zona comunale interamente vincolata ex lege n.1497 del 1939, avrebbero richiesto un provvedimento concessorio da parte del Comune in relazione ai connessi carichi urbanistici, confermando così la sentenza emessa in prima istanza dal TAR e ordinando alla pubblica amministrazione di dare esecuzione alla decisione dell'organo giurisdizionale;Considerata l'urgenza motivata dalla necessità di definire la legittimità degli interventi effettuati e l'eventuale stato di alterazione dei luoghiINTERPELLANO IL SINDACO PER SAPERESe intenda disporre, nel rispetto delle funzioni di vigilanza attribuite al Comune, un sopralluogo per verificare se i luoghi hanno mantenuto le connotazioni di giardino storico, se gli elementi tipologici, formali e strutturali del Giardino siano stati alterati dagli interventi che vi sono stati realizzati, contravvenendo all'art. 20 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e fornire le motivazioni attestanti la compatibilità della costruzione ex novo di un parcheggio in un'area classificata "F2"nel PRG;Se intenda dare attuazione alla mozione n. 123, approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 9 giugno 2008 che invita a riconsiderare la concessione del passo carrabile in via Madonna della Pace, verificando l'autenticità della dichiarazione "destinazione attuale d'uso dell'area parcheggio", contenuta nella DIA 6449/07 sulla base della quale è stata concessa l'apertura del passo carrabile e procedendo con l'immediata revoca della concessione qualora la verifica confermi che l'area, prima dei lavori, nel PRG non era classificata sottozona "F3" compatibile con la realizzazione di un parcheggio;Se intenda, anche in considerazione della sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra, intimare il ripristino dello stato dei luoghi qualora sia stato alterato senza il rilascio del necessario provvedimento autorizzatorio.Jacopo BianchiBianca Maria GiocoliFirenze, 11 novembre 2008Mozione n. 123 approvata dal Consiglio Comunalenella seduta del 9 giugno 2008"Per riconsiderare la concessione del passo carrabile in Via Madonna della Pace"IL CONSIGLIO COMUNALEConsiderato che il progetto di restauro e valorizzazione del parco o giardino della Pace presso le ex Scuderie Reali proposto dalla Sovrintendenza prevede l'eliminazione dell'area del parco prospiciente il Piazzale di Porta Romana sinora utilizzata abusivamente come parcheggio e la creazione di un nuovo parcheggio in grado di accogliere circa 200 auto dei dipendenti della Sovrintendenza e del personale dell'Istituto d'arte, oltre 300 motorini degli allievi nonché mezzi pesanti per i servizi destinati alle due strutture;Premesso che un'opportuna sistemazione del giardino della Pace comprensiva dell'allontanamento delle auto sia condivisibile nell'ottica dell'attuazione di interventi di tutela come previsti dal D.Lgs. n. 157 del 2006 ma che al contempo non sia compatibile con l'autorizzazione alla creazione di un parcheggio ubicato nella parte posteriore del parco stesso;Considerato infatti che la cartografia del complesso monumentale comprendeva tutto il giardino della Pace, compresa la parte retrostante l'edificio scolastico che è stata cancellata dalle attuali carte;Visto che per consentire l'accesso al suddetto parcheggio è stato creato un passo carrabile in via Madonna della Pace e chiuso lo storico ingresso che insiste sul Piazzale di Porta Romana con il conseguente dirottamento di tutto il traffico in ingresso e in uscita nell'anello viario costituito da via del Bobolino via del Baluardo via Madonna della Pace e via del Mascherino che prevede il pericolosissimo incrocio con viale Machiavelli;Rilevato come le strade sopramenzionate, classificate nel Piano Generale del Traffico Urbano come strade locali a carattere prevalentemente residenziale, non siano in grado di sostenere l'enorme volume di traffico di mezzi anche pesanti, poiché risalenti al 1930, con un sottofondo inidoneo, in parte prive di marciapiede, con curve pericolose e pendenze che superano il 24%, con fabbricati che potrebbero subire seri danni derivanti dalle vibrazioni e alcuni dei quali sono anche stati sottofondati con micropali profondi 12 mt, come rilevato in una specifica perizia tecnica presentata all'Amministrazione Comunale;Ricordato che le strade di cui sopra fanno parte di un'area di rilevante interesse storico paesaggistico e che nel Piano Urbano del Traffico al cap. 4.3.4 si rileva "alle direttive ministeriali è affidato l'intervento sistematico sulla riduzione dei fattori della pericolosità. Le isole ambientali cioè ambienti urbani interamente costituiti da viabilità locale devono diventare qualcosa di più che non degli spezzoni di rete viaria"
. Al cap. 4.4.4 "Isole ambientali e piani di circolazione per zone, per ridurre la pericolosità e per determinare e stabilizzare la qualità ambientale delle diverse parti della città tenendo conto delle diverse caratteristiche morfologiche, funzionali e insediative";Ricordato che l'Amministrazione Comunale nel maggio del 2000 aveva già espresso formale parere negativo sulla chiusura del cancello di Porta Romana e il conseguente dirottamento del traffico verso il Bobolino ritenendolo troppo pesante e rilevando la pericolosità del percorso;Considerato che il diritto di accesso dal cancello del Piazzale di Porta Romana è documentato dagli atti di cessione, da parte dei reali, delle ex scuderie in uso perpetuo al Demanio nel 1925 con il vincolo dell'utilizzo per l'Istituto d'Arte e ricordato come la presenza dell'Istituto sia ormai storica e meriti di essere tutelata;Visto che l'eliminazione dell'ingresso principale genera una svalorizzazione dell'immobile di proprietà demaniale e non poche difficoltà all'Istituto d'arte i cui dirigenti scolastici si sono fermamente opposti alla decisione assunta, fino a presentare un esposto in Procura contro la Sovrintendenza per i beni architettonici per presunte illegittimità e abusi sulla chiusura dell'accesso carrabile dal piazzale;Rilevata la preoccupazione espressa dagli studenti dell'Istituto che hanno pubblicamente manifestato con un corteo giunto fino in Pizza Pitti per richiedere un incontro con la Sovrintendente, senza tuttavia ottenerlo;INVITA IL SINDACOad individuare eventuali soluzioni alternative all'ingresso da via Madonna della Pace in grado di garantire la sicurezza dei mezzi, che dovrebbero affrontare l'incrocio viale Machiavelli via Bobolino nonché la sicurezza dei pedoni nell'anello viario in oggetto in gran parte privo di marciapiedi;a garantire adeguati parcheggi riservati ai motorini di studenti e docenti davanti al cancello del Piazzale prima dell'ingresso alla ZTL;3) a promuovere un ulteriore approfondimento con la Provincia, la Sovrintendenza e la scuola, onde evitare la costruzione di un nuovo parcheggio da 50 posti per la scuola, utilizzando in parte il parcheggio di 70 posti della Sovrintendenza ed in parte valutando la destinazione di un piccolo numero di posti riservati all'interno del parcheggio di Piazza della Calza gestito dalla Firenze Parcheggi.Palazzo Vecchio, 9 giugno 2008