Conguagli a Publiacqua e aumento tariffe, interviene Nocentini (Rifondazione)
Questo il testo dell'intervento di Anna Nocentini, capogruppo di Rifondazione Comunista:«Nell'impoverimento generalizzato delle famiglie, specialmente dei pensionati, di cui leggiamo ogni giorno (rapporto Caritas, Fondazione Zancan, indagine Eures, sindacati dei pensionati
) la necessità di garantire l'accesso ai servizi primari assume una rilevanza eccezionale. Il peso dell'affitto così come delle bollette incide in maniera devastante sui redditi fissi e sulle pensioni, se è vero che circa un terzo dei pensionati della provincia di Firenze, sta sotto i 690 euro mensili; 110.000 persone che con tale cifra devono sostenere spese incomprimibili come appunto l'affitto e le utenze, e lasciare alla sopravvivenza gli spiccioli. Gli aumenti delle bollette sull'acqua, registrati a partire dal 2007, non vanno certamente nella direzione di sostenere queste persone, così come la riduzione della tariffa agevolata da 0-100 a 0-80 metri cubi.Per questo vogliamo sapere dall'Amministrazione come verrà distribuito il recupero dei conguagli richiesto da Publiacqua in questo e negli anni futuri, e se non si debbano prevedere articolazioni della tariffa che si misurino con la condizione di povertà in cui molte famiglie stanno scivolando. Ma vogliamo anche che gli errori di gestione e la insufficienza del governo non ricadano sulle bollette dei cittadini: la recente sentenza della Corte Costituzionale che sancisce la illegittimità di far pagare a tutti il servizio di depurazione anche laddove non funzioni deve trovare immediata applicazione, sia nel non richiedere più oltre la cifra non dovuta sia nel restituirla a chi l'ha impropriamente pagata. Per questo sottoponiamo al consiglio comunale una mozione che, partendo dalla sentenza della Corte, imponga a Publiacqua il rispetto e l'applicazione della sentenza.Va da sé che si rende sempre più necessaria una riflessione politica sul modello di gestione della risorsa idrica e di governo tramite gli ATO, dal quale sono sempre più esclusi i consigli comunali e i cittadini stessi. Se cioè non si debba iniziare a studiare e predisporre azioni per la individuazione di nuove forme di gestione pubblica del servizio idrico integrato dopo l'esperienza di questi anni in cui:a) l'aumento delle tariffe è stato denunciato oltre che dai cittadini anche dal Difensore Civico Regionale;b) i piani di investimento procedono con lentezza almeno per quanto riguarda la città di Firenze (San Colombano);c) i Comuni sono chiamati ad anticipare risorse economiche per interventi non previsti o previsti successivamente;d) il sistema della tariffazione "secondo cui i ricavi del gestore sono prestabiliti e al contempo sono fissati limiti massimi alla crescita della tariffa reale media" si sta rivelando inadeguato a garantire gli investimenti e penalizzante per gli utentie) la potestà decisionale è di fatto totalmente tolta ai Consigli Comunali e in molte circostanze anche ai Sindaci stessif) la Corte Costituzionale, nelle valutazione della sentenza sopra richiamata, ritiene fondato il rilievo sull'art. 41 della Cost. "perché incoraggia il lassismo degli enti locali a spese della salute dei cittadini e delle future generazioni danneggiate dall'inquinamento che ne scaturisce"non si debba iniziare a studiare e predisporre azioni per la individuazione di nuove forme di gestione pubblica del servizio idrico integrato».(fn)Questi gli atti presentati:Tipo: interrogazioneOggetto: conguagli a Publiacqua e conseguente aumento nelle bolletteProponente: Anna NocentiniVisto che l'ultima revisione del Piano di Ambito è stata effettuata nel luglio 2007, a solo un anno di distanza dalla revisione triennale svolta nel maggio 2006 nella quale erano stati approvati "i risultati della valutazione relativa agli anni di gestione 2002-2004" e che in tale revisione venivano riconosciuti conguagli per gli anni 2002-2003 pari a 8.880.000 più interessi per 169.000;Considerato che nei primi mesi del 2007 Publiacqua ha fornito i dati definitivi del fatturato 2004, non definitivi 2005 e 2006 e ha corretto i dati 2002-2003, talché "
. In via eccezionale, l'Autorità ha deciso di prendere in considerazione le nuove trasmissioni di dati sulla fatturazione relativamente agli anni 2002 e 2003. A seguito delle rettifiche delle fatturazioni 2002-2003 il ricavo effettivo si è abbassato complessivamente di 2,5 milioni (562.0000 per il 2002, 1.959.000 per il 2003). Al gestore viene quindi riconosciuto un ulteriore conguaglio per 2,6 milioni di euro", portando così a 11,6 milioni il conguaglio per gli anni 2002-2003;Considerato inoltre che con la revisione del maggio 2006 sono stati restituiti conguagli al gestore per 1.810.000 e che nella revisione 2007 sono stati individuati i conguagli per gli anni successivi, ancorché non definitivi, per gli importi 3.614.000 per il 2004, 5.962.000 per il 2005, 12.189.000 per il 2006, talchè la cifra complessiva dei conguagli ancora da restituire al gestore per gli anni 2002-2006 ammonta a 31.358.563, che viene restituita con l'inserimento in tariffa dal 2007 al 2011, anno in cui graverà per intero anche l'importo degli interessi per 2.300.000, per un totale di 33.658.000;Vista inoltre la sentenza della Corte Costituzionale 225/08 che sancisce l'illegittimità costituzionale di tutti gli articoli di legge che prevedono che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o siano temporaneamente inattivi, sentenza che potrà produrre un'ampia e diffusa richiesta di risarcimento da parte dei cittadini non collegati a impianti di depurazione;Valutato che il metodo adottato per la definizione della tariffa è quello della tariffa media ponderata, complessiva cioè degli investimenti, rispetto ai quali non è prevedibile né opportuna una riduzione rispetto a quanto previsto, e che la quantità di consumo idrico prevista è risultata ampiamente superiore all'effettivo consumo, così da produrre penalizzazione del risparmio idrico come infatti si rileva dalla modifica della fascia di consumo agevolata da 0-100 mc a 0 80 mc definito nella revisione del Piano d'ambito luglio 2007;Considerato infine che la programmazione di dettaglio per l'attuazione del Piano d'Ambito avviene attraverso il Piano operativo (POT) nel quale i Comuni danno indicazioni specifiche, effettuano controllo, intervengono sulle scelte e le priorità e che allo stato attuale è stato approvato solo un POT 2002/2005;tutto ciò premesso si interroga per sapere:come verranno spalmati i conguagli sopra indicati sulle tariffe del servizio idrico, se oltre la diminuzione della quota agevolata da 100 a 80mc siano previste ulteriori penalizzazioni tariffarie al consumo domestico ovvero se e quali saranno gli aggravi per i consumi produttivi.Se, vista l'esperienza dei primi anni, sia da prevedere una continua richiesta, da parte del soggetto gestore, sotto la minaccia di adire le vie legali, di conguagli tale da intaccare e andare ben oltre il 2011.Se sono stati quantificate e depositate in un fondo vincolato le entrate relative alla depurazione ovvero utilizzate per quali investimenti e in che misura; quanti e quali sono le zone della città che non usufruiscono di depurazione; come si intende far fronte a richieste risarcitorie che potrebbero essere presentate dai cittadini che non usufruiscono della depurazione, sulla base della succitata sentenza della Corte Cost.Come mai non è stato predisposto dal 2005 un nuovo POT e nell'attuale vuoto di indicazioni operative chi e con quali modalità ha operato le scelte e definito le priorità.Firenze, 13 novembre 2008Anna NocentiniTipologia: mozioneOggetto: in merito al rimborso agli utenti del canone di depurazione se non allacciati al depuratore così come scaturito dalla sentenza della Corte Costituzionale.Proponente: Anna NocentiniPremesso cheLa Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme laddove prevedono che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi"(10/10/2008).Rilevato cheLe conseguenze della sentenza sono di enorme importanza per i cittadini: tutti coloro i quali non abbiano fognature allacciate a impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi non devono pagare il canone di depurazione.Rilevato inoltre che la sentenza della Corte Costituzionale produce effetti anche retroattivi e pertanto le somme versate negli anni passati devono essere restituite a che le ha pagate.Considerato che, in conseguenza alla dichiarazione di illegittimità, si determina nell'ambito di ogni ATO la necessità di rimodulare il piano tariffario al fine di quantificare e coprire il rimborso degli utenti e per il futuro ripartire i costi del servizio ridefinendo in diminuzione la platea degli utenti chiamati a sostenere tale costo;Impegna il Sindaco ad adoperarsi in sede di ATO aCessare con effetto immediato di fatturare i canoni di depurazione in tutti quei casi per i quali la Corte Costituzionale ha rilevato l'illegittimità costituzionale;Restituire immediamente, con gli interessi legali, ai cittadini quanto da essi pagato ingiustamente fin dall'inizio dell'affidamento del servizio al soggetto gestore senza che i cittadini interessati debbano fare o produrre qualsivoglia ulteriore documentazione;Rimodulare la tariffa per la parte relativa al servizio di depurazione tutelando gli allacci domestici e ridistribuendo i maggiori costi derivanti dalla riduzione della platea dei contribuenti, principalmente sulle utenze non domestiche.Firenze 13 novembre 2008Anna Nocentini